Anche il diritto camerale 2023 rientra tra i versamenti oggetto di proroga per le partite IVA che applicano gli ISA e i forfettari: la scadenza passa dal 30 giugno al 20 luglio. Di seguito le istruzioni per il calcolo e il versamento dell'importo dovuto alla CCIAA
Proroga anche per il diritto camerale 2023.
Per le partite IVA che applicano gli ISA e i forfettari la scadenza per il versamento delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi è rinviata dal 30 giugno al 20 luglio 2023.
Nella proroga rientrano tutti i versamenti collegati alle imposte sui redditi, tra cui per l’appunto anche il diritto annuale alla CCIAA.
Il diritto alla CCIAA si paga infatti entro il termine di versamento di saldo e primo acconto delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi, secondo importi differenziati.
La nota del MIMIT n. 339674 dell’11 novembre 2022 ha confermato gli importi del diritto camerale dovuti per il 2023, ma con il successivo decreto del 23 febbraio 2023 è stato autorizzato l’aumento del diritto annuale fino al 20 per cento.
Ai fini del calcolo del diritto annuale dovuto alla CCIAA è quindi necessario tener presente il valore dell’aumento deliberato dalla Camera di Commercio di appartenenza.
A livello generale non cambiano in ogni caso le regole da tenere a mente e di seguito si illustrano le modalità di calcolo e versamento del diritto camerale 2023.
Diritto camerale 2023: scadenza, importo e calcolo
La scadenza per il pagamento del diritto annuale dovuto alla CCIAA segue quella del primo acconto delle imposte sui redditi e il termine da tenere a mente è quindi quello del 30 giugno 2023.
Per le partite IVA che applicano gli ISA, compresi i soggetti esclusi tra cui i forfettari, il termine di versamento è stato prorogato al 20 luglio.
Al pari delle altre imposte, anche il diritto camerale può essere differito entro i trenta giorni successivi alla scadenza ordinaria, previa maggiorazione dello 0,40 per cento dell’importo dovuto. La scadenza è in questo caso fissata al 31 luglio (il 30 giugno cade di domenica).
Con la nota del MIMIT n. 339674 dell’11 novembre 2022 sono stati resi noti gli importi in misura fissa e commisurati al fatturato del diritto camerale da versare per il 2023 e, si segnala, con il decreto ministeriale del 23 febbraio scorso è stata confermata per il prossimo triennio la maggiorazione del 20 per cento per il finanziamento di progetti strategici da parte delle Camere di Commercio.
- Decreto MIMIT 23 febbraio 2023
- Autorizzazione all’aumento del diritto camerale per il triennio 2023-2025
Gli importi del diritto camerale CCIAA 2023
Vediamo quindi quali sono gli importi del diritto camerale 2023, per poi soffermarci sulle regole per il calcolo dell’importo dovuto.
Per le imprese che pagano il diritto annuale alla CCIAA in misura fissa l’importo è di seguito riportato in forma tabellare, tenuto conto anche della maggiorazione del 20 per cento:
IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA | Importo dovuto in euro | Importo da versare in euro |
---|---|---|
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria | 120,00 | 120,00 |
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | 52,80 | 53,00 |
Società semplici agricole iscritte nella sezione speciale imprese agricole | 60,00 | 60,00 |
Società semplici non agricole | 120,00 | 120,00 |
Società di cui al comma 2 dell’art.16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (società tra avvocati) | 120,00 | 120,00 |
Soggetti iscritti soltanto al REA | 18,00 | 18,00 |
Imprese con sede principale all’estero (per ciascuna unità locale/sede secondaria) | 66,00 | 66,00 |
In caso di unità locali è inoltre necessario versare alla Camera di Commercio del territorio di riferimento un diritto pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 200 euro. Va in ogni caso applicata la riduzione del 50 per cento e l’eventuale maggiorazione stabilita dalla CCIAA competente per territorio.
Diritto camerale 2023: gli importi per chi paga in base al fatturato
Le imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (le altre imprese iscritte al Registro delle Imprese, diverse da quelle individuali e per le quali siano previste misure fisse o transitorie) il calcolo del diritto camerale 2023 dovrà essere effettuato applicando al proprio fatturato l’aliquota prevista.
Di seguito si riportano le fasce di fatturato e le aliquote per calcolare il diritto annuale 2023:
Scaglioni di fatturato da euro a euro | Importo da versare |
---|---|
da 0,00 a 100.000,00 | Euro 200,00 |
da 100.000,01 a 250.000,00 | Euro 200,00 + 0,015 per cento |
da 250.000,01 a 500.000,00 | Euro 222,50 + 0,013 per cento della parte eccedente 250.000,00 |
da 500.000,01 a 1.000.000,00 | Euro 255,00 + 0,010 per cento della parte eccedente 500.000,00 |
da 1.000.000,01 a 10.000.000,00 | Euro 305,00 + 0,009 per cento della parte eccedente 1.000.000,00 |
da 10.000.000,01 a 35.000.000,00 | Euro 1.115,00 + 0,005 per cento della parte eccedente 10.000.000,00 |
da 35.000.000,01 a 50.000.000,00 | Euro 2.365,00 + 0,003 per cento della parte eccedente 35.000.000,00 |
oltre 50.000.000,00 | Euro 2.815,00 + 0,001 per cento della parte eccedente 50.000.000,00 (fino a un massimo di 40.000,00 euro) |
Si rammenta che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di 200,00 euro è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva 50 per cento, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari ad 100,00 euro.
Anche l’importo massimo da versare è soggetto alla riduzione del 50 per cento, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a 20.000 euro.
Ai fini del calcolo dell’importo dovuto dovrà poi essere applicata la maggiorazione del 20 per cento ove prevista.
Calcolo diritto camerale 2023, istruzioni ed esempio
Per calcolare il diritto camerale 2023 bisogna procedere secondo le seguenti istruzioni:
- determinare quanto dovuto per la sede legale;
- calcolare il 20 per cento per ciascuna unità locale, se presente;
- sommare le due voci: sede legale + unità locale;
- applicare la riduzione del 50 per cento;
- applicare la maggiorazione del 20 per cento.
L’importo così ottenuto deve essere arrotondato secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009 prima al centesimo e poi all’unità di Euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).
Si riporta di seguito un utile esempio pratico fornito dalla CCIAA di Roma:
Società di capitale avente sede legale e 2 unità locali nella medesima provincia:
fatturato esercizio 2022 di Euro 265.815,00,
importo dovuto sede legale Euro 224,55595 +
importo dovuto u.l. Euro 89,82238 (44,91119 x 2 u.l.) = Euro 314,37833,
importo ridotto del 50 per cento = Euro 157,18916,
importo maggiorato del 20 per cento = Euro 188,62699,
importo da versare, arrotondato prima al centesimo di Euro e poi all’unità di Euro, Euro 189,00.
Scadenza diritto camerale 2023: chi paga?
Le imprese che si iscrivono alla Camera di Commercio nel 2023 dovranno versare il diritto annuale al momento della presentazione della domanda, con addebito automatico nel caso di pratica telematica; analogamente per le iscrizioni di nuove unità locali.
In alternativa, sarà possibile effettuare il versamento del diritto di prima iscrizione nei 30 giorni successivi, utilizzando il modello F24.
Per le imprese e le unità locali già esistenti al 1 gennaio 2023, il diritto annuale dovrà essere versato con la scadenza del primo acconto delle imposte sui redditi, ossia entro il 30 giugno o 31 luglio con maggiorazione dello 0,40 per cento.
Chi deve pagare il diritto camerale?
Rientrano tra i soggetti obbligati al versamento dell’imposta dovuta alle Camere di Commercio:
- le imprese individuali;
- le società di persone e di capitali;
- i consorzi;
- gli imprenditori agricoli ed i coltivatori diretti;
- le unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero;
- i soggetti iscritti al R.E.A.
Pagamento diritto camerale 2023 con modello F24: istruzioni e codice tributo
Per il versamento del diritto camerale sarà necessario utilizzare il modello F24 e il codice tributo 3850.
Il modello F24 dovrà essere compilato alla sezione “IMU ed altri tributi locali” e sotto il “codice ente/codice comune” bisognerà indicare il codice del Comune in cui è situata la sede legale dell’impresa.
Sanzioni e ravvedimento operoso
In caso di omesso o tardivo versamento del diritto camerale 2023 la sanzione dovuta è compresa tra il 10 e il 100 per cento dell’importo dovuto.
Anche in questo caso sarà possibile beneficiare della riduzione della sanzione con ravvedimento operoso ed entro un anno dalla scadenza.
Il versamento del diritto annuale alla CCIAA, così come della sanzione ridotta con ravvedimento e dei relativi interessi dovrà essere effettuato con modello F24, compilando la sezione “IMU ed altri tributi locali” ed utilizzando i seguenti codici tributo:
- 3850 per il diritto;
- 3851 per gli interessi moratori;
- 3852 per la sanzione ridotta.
Per ciascuno di essi deve inoltre essere indicato negli appositi spazi quale codice ente la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di commercio destinataria del versamento.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Diritto camerale 2023: scadenza, importo e calcolo