Requisiti, nuovi limiti di reddito e come funziona il regime forfettario 2023: dalle novità della Legge di Bilancio alle istruzioni per l'applicazione della tassazione fiscale agevolata per le partite IVA
Novità sul regime forfettario 2023 sono arrivate con la Legge di Bilancio.
La platea viene ampliata grazie all’aumento del limite massimo di ricavi o compensi, che sale da 65.000 euro a 85.000 euro.
Oltre all’innalzamento del tetto massimo che consente di permanere nel regime fiscale di tassazione agevolata è stata introdotta una clausola antielusione a 100.000 euro per i ricavi o compensi.
Il superamento del secondo limite porta all’esclusione immediata dal regime agevolato.
Molti aspetti della tassazione con aliquota del 15 per cento, o del 5 per cento in caso di startup, restano uguali allo scorso anno.
La guida sui requisiti e su come funziona il regime forfettario 2023. Dai coefficienti di redditività a cosa succede se si superano i nuovi limiti: istruzioni e informazioni utili per contribuenti e partite IVA.
Regime forfettario 2023: come funziona? Novità, requisiti e limiti per le partite IVA
- Regime forfettario partite IVA, chi può accedere: nuovi limiti con la Legge di Bilancio 2023
- Regime forfettario 2023: come funziona, tassazione ridotta e semplificazioni
- Regime forfettario 5 per cento startup: i requisiti e quando si applica per le nuove attività
- Regime forfettario 2023: cause ostative d’esclusione
- Regime forfettario 2023: coefficienti di redditività per il calcolo dell’imposta sostitutiva
- Regime forfettario: cosa succede se si superano i limiti
Regime forfettario partite IVA, chi può accedere: nuovi limiti con la Legge di Bilancio 2023
La Legge di Bilancio 2023 è intervenuta sulle regole del regime forfettario. Le novità si concentrano su due aspetti: l’innalzamento del limite di ricavi o compensi per accedere alla “tassazione” agevolata e la cosiddetta “clausola antielusione”.
In base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 54 della Legge del 29 dicembre 2022, numero 197, il tetto di ricavi o compensi sale da 65.000 euro a 85.000 euro per l’anno 2023.
Viene inoltre introdotta una clausola antielusione di 100.000 euro per i ricavi o compensi, superata la quale l’applicazione del regime agevolato cessa dall’anno stesso del superamento.
Alla fine del comma 71 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, numero 190, ovvero la Legge di Bilancio 2015, viene infatti aggiunto quanto segue:
“Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.”
Superata la soglia di 100.000 euro il contribuente esce quindi immediatamente dal regime di tassazione agevolata e deve versare l’IVA a partire dalle operazioni che hanno portato a superare il limite.
Rimangono inalterate le altre cause ostative, così come gli altri requisiti per l’accesso al regime.
Regime forfettario 2023: come funziona, tassazione ridotta e semplificazioni
Dopo aver esaminato le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 sulla tassazione agevolata è necessario fare un passo indietro e soffermarsi su come funziona il regime forfettario 2023 e su quali semplificazioni sono previste per i contribuenti.
In linea generale sono tre i vantaggi per i soggetti che possono accedere al regime in questione:
- la tassazione ridotta;
- la riduzione dei contributi INPS;
- le semplificazioni ai fini IVA e delle imposte sui redditi.
Per prima cosa, nel rispetto dei limiti e dei requisiti previsti dalla legge, i soggetti possono versare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF.
La tassazione prevista è del 15 per cento e, in alcuni casi, l’aliquota scende al 5 per cento.
Il secondo vantaggio consiste nella riduzione dei contributi INPS dovuti.
Tramite una comunicazione all’INPS, che deve essere inviata entro la scadenza del 28 febbraio, i soggetti possono beneficiare della riduzione del 35 per cento dei contributi dovuti.
L’agevolazione spetta a chi:
- svolge attività d’impresa;
- ha l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS artigiani e commercianti.
Non spetta, invece, ai titolari di partita IVA in regime forfettario che svolgono professioni:
- senza obbligo di iscrizione al CCIAA;
- senza obbligo di iscrizione a una cassa professionale;
- con l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS professionisti senza cassa.
Passiamo, quindi, alle semplificazioni fiscali. Chi applica il regime forfettario non addebita l’IVA in fattura ai clienti e non liquida l’imposta.
Il soggetto è quindi esonerato dagli adempimenti collegati:
- presentazione della dichiarazione IVA;
- registrazione corrispettivi;
- fatture emesse e ricevute.
Le semplificazioni sono tuttavia parziali in alcuni casi in quanto, a partire dal 1° luglio 2022, è stato introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti che abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato i tempi per l’ingresso nell’obbligo di fatturazione elettronica:
- dal 1° luglio 2022 in caso di ricavi o compensi superiori a 25.000 euro nell’anno precedente e quindi nel 2021;
- dal 1° gennaio 2024 in tutti gli altri casi.
Regime forfettario 5 per cento startup: i requisiti e quando si applica per le nuove attività
In alcuni casi l’ingresso nel regime forfettario permette di beneficiare dell’imposta sostitutiva con aliquota al 5 per cento per startup.
La possibilità è riservata alle nuove attività, per i primi 5 anni.
Possono applicare la flat tax al 5 per cento, in luogo dell’aliquota al 15 per cento, i soggetti che rientrano nei seguenti casi:
- se il contribuente non ha esercitato, nei tre anni che precedono l’avvio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- se la start up non è una prosecuzione di un’attività già svolta in precedenza nella forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta esclusione dei casi in cui si tratti di periodi di pratica obbligatoria per l’accesso ad arti o professioni;
- nel caso in cui si prosegua l’attività svolta da un altro soggetto. In tal caso i ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non devono superare il limite per l’accesso al regime forfettario.
Ulteriori dettagli sono presenti all’interno dell’articolo specifico sul regime forfettario al 5 per cento per il 2023.
Per gli altri contribuenti, nel rispetto dei requisiti già indicati, l’imposta sostitutiva deve essere versata nella misura del 15 per cento.
Regime forfettario 2023: cause ostative d’esclusione
Il mancato rispetto dei requisiti per l’accesso al regime forfettario 2023 determina l’impossibilità di applicare la tassazione agevolata.
Oltre al rispetto delle condizioni stabilite dalla legge si deve fare attenzione alle cosiddette cause ostative, ovvero le cause d’esclusione.
Non possono applicare il regime in questione i titolari di partita IVA che rientrano nei seguenti casi:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i non residenti, a eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente realizzato;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
Le principali regole che portano ad esclusione sono riportate nella tabella riassuntiva.
Regime forfettario 2023 | Limiti e requisiti |
---|---|
Dipendenti e pensionati | sopra i 30.000 euro di reddito non è possibile applicare l’imposta sostitutiva del 15 per cento |
Lavoratori dipendenti dimessi o licenziati | Non si applica il limite di reddito di 30.000 euro |
Partita IVA con dipendenti | Limite di 20.000 euro per compensi a dipendenti e collaboratori |
Partita IVA con quote di controllo in SRL | Esce dalla tassazione agevolata chi ha avuto (nell’anno precedente) controllo diretto o indiretto di SRL che svolge attività collegata alla propria |
Partita IVA che lavora con ex datore di lavoro o soggetto riconducibile | Esce dal forfettario il titolare di partita IVA che ha percepito ricavi e compensi per più del 50 per cento dall’ex datore di lavoro o soggetto riconducibile |
Oltre a tali limiti si devono considerare, come chiarito in precedenza, anche quelli sul superamento del tetto massimo di fatturato o compensi.
Regime forfettario 2023: coefficienti di redditività per il calcolo dell’imposta sostitutiva
Per calcolare l’importo dovuto a titolo di imposta sostitutiva si dovrà applicare l’aliquota, del 15 o del 5 per cento, alla base o reddito imponibile, a quello cioè che è assoggettato a tassazione.
La base imponibile viene determinata attraverso un “criterio forfettario”, ovvero moltiplicando il complesso delle somme percepite dal soggetto a titolo di ricavi o compensi per un determinato coefficiente di redditività.
In altre parole, il reddito complessivo deve essere moltiplicato per l’apposito coefficiente per ottenere l’importo che sarà “tassato.”
Il coefficiente in questione varia a seconda dell’attività svolta ed è individuato sulla base del codice ATECO.
L’elenco dei coefficienti di redditività, con il numero progressivo dell’attività, il settore e il relativo coefficiente di redditività, è riportato all’interno della tabella riassuntiva.
Progressivo | Gruppo di settore | Codici attività ATECO | Coefficiente di Redditività |
---|---|---|---|
1 | Industrie alimentari e delle bevande | (10 – 11) | 40 per cento |
2 | Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 | 40 per cento |
3 | Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 40 per cento |
4 | Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 - 47.89 | 54 per cento |
5 | Costruzioni e attività immobiliari | (41 - 42 - 43) - (68) | 86 per cento |
6 | Intermediari del commercio | 46.1 | 62 per cento |
7 | Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | (55 - 56) | 40 per cento |
8 | Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi | (64 - 65 - 66) - (69 - 70 -71 - 72 - 73 - 74 - 75) -(85) - (86 - 87 - 88) | 78 per cento |
9 | Altre attività economiche | (01 -02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14- 15 - 16 - 17 - 18 -19 - 20- 21 - 22 - 23 - 24- 25 - 26- 27 - 28 - 29 - 30- 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59- 60-61 -62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80- 81 - 82) - (84) - (90 -91 -92 - 93) - (94 - 95- 96) - (97 - 98) - (99) | 67 per cento |
Dal reddito imponibile, determinato forfettariamente, si deducono i contributi previdenziali obbligatori.
Regime forfettario: cosa succede se si superano i limiti
Dopo aver visto quali sono i requisiti che permettono l’accesso al regime forfettario, vediamo cosa succedere in caso di superamento dei nuovi limiti previsti dalla Legge di Bilancio 2023.
Quali sono le condizioni che determinano la fuoriuscita dalla tassazione agevolata e da quando si “esce” dal regime forfettario?
In linea generale si devono verificare i requisiti previsti nell’anno precedente a quello di riferimento.
Tuttavia si deve fare molta attenzione agli anni 2022 e 2023. Per tale periodo si possono verificare diverse situazioni.
Due sono i casi che possono verificare per l’anno d’imposta 2022, sintetizzati nell’apposita tabella riassuntiva.
Ricavi conseguiti (fatture incassate) nel 2022 | Conseguenze fiscali |
---|---|
Ricavi compresi tra 0 e 85.000 euro | Il contribuente rimane nel regime forfettario |
Ricavi superiori a 85.000 euro | Il contribuente esce dal regime forfettario nel 2023 |
Diversa sono, invece, le regole per l’anno d’imposta 2023. In questo caso gli scenari che possono verificarsi sono tre:
- il contribuente che rimane entro i limiti di reddito previsti;
- il contribuente che supera il limite ma non quello della clausola antielusione;
- il contribuente che supera entrambi i limiti.
Anche in questo caso può essere d’aiuto uno specchietto riassuntivo.
Ricavi conseguiti (fatture incassate) nel 2023 | Conseguenze fiscali |
---|---|
Ricavi compresi tra 0 e 85.000 euro | Il contribuente rimane nel regime forfettario |
Ricavi superiori a 85.000 euro ma inferiori a 100.000 | Il contribuente esce dal regime forfettario dal 2024 |
Ricavi superiori a 100.000 euro | Il contribuente esce dal regime forfettario già nel 2023 |
In altre parole, se si supera il limite nell’anno 2023, si dovrà versare la tassazione IRPEF e IVA già nella dichiarazione dei redditi 2024 anche per le somme già fatturate come forfettario.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Regime forfettario 2023: requisiti, nuovi limiti per le partite IVA e come funziona