Dal 1° luglio 2023 è stata stabilita la rivalutazione dell'assegno di incollocabilità relativo all'anno in corso. L'importo passa da 268,37 a 290,11 euro. Il contributo è erogato agli invalidi per infortunio o malattia professionale che non hanno possibilità di assunzione obbligatoria
Dal 1° luglio 2023 gli importi dell’assegno di incollocabilità relativi all’anno in corso sono rivalutati.
A renderlo noto è l’INAIL, con la circolare numero 34 del 26 luglio scorso, che da conto delle modifiche alla somma approvate con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali numero 84 dell’8 giugno.
L’importo passa da 268,37 a 290,11 euro, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
La somma spetta a quanti, tra gli invalidi per infortunio o malattia professionale e nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria, presentano l’apposita domanda.
Assegno di incollocabilità, rivalutazione dal 1° luglio 2023
Con la circolare numero 34 del 26 luglio 2023, l’INAIL ha reso nota la rivalutazione dell’assegno di incollocabilità a partire dallo scorso 1° luglio.
A stabilire l’aumento dell’importo, che passa da 268,37 a 290,11 euro, è il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dello scorso 8 giugno, n. 84, che approva la proposta del CdA dell’INAIL dello scorso 15 maggio
Il nuovo importo è determinato:
“sulla base della variazione, registrata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra il 2021 e il 2022, pari all’8,1 per cento.”
Le operazioni di conguaglio saranno effettuate dalla Direzione centrale per l’organizzazione digitale e il versamento sarà effettuato con il pagamento del mese di ottobre 2023.
Le modalità previste per ottenere le somme sono le seguenti:
- accredito su conto corrente bancario o postale;
- accredito su libretto di deposito nominativo bancario o libretto di deposito nominativo postale;
- accredito su carta prepagata dotata di codice IBAN;
- accredito tramite gli Istituti convenzionati con l’INPS, per chi riscuote la somma all’estero;
- pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale.
- INAIL - Circolare numero 34 del 26 luglio 2023
- Assegno di incollocabilità: rivalutazione annuale dell’importo mensile a decorrere dal 1° luglio 2023.
Assegno di incollocabilità, soggetti interessati e come presentare domanda
In linea generale l’assegno di incollocabilità è pagato mese per mese, insieme alla rendita diretta per inabilità permanente.
Possono riceverlo i soggetti che, a seguito di un infortunio o di una malattia professionale, risultano impossibilitati a beneficiare dell’assunzione obbligatoria per le categorie protette.
I requisiti necessari per l’accesso all’assegno sono i seguenti:
- età inferiore ai 65 anni;
- grado di inabilità non inferiore al 34 per cento, riconosciuto dall’INAIL secondo le tabelle del Testo Unico (D.P.R. 1124/1965) per eventi fino al 31 dicembre 2006;
- grado di menomazione dell’integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20 per cento, riconosciuto secondo le tabelle presenti nel decreto ministeriale del 12 luglio 2000 per eventi dal 1° gennaio 2007 in poi.
Tali soggetti devono provvedere alla presentazione dell’apposita domanda: la somma verrà versata dal mese successivo a quello in cui è effettuata la richiesta e per tutto il periodo per cui spetta.
L’importo sarà ricevuto:
- fino al raggiungimento dell’età pensionabile;
- fino al cambiamento delle condizioni che determinano l’incollocabilità.
L’istanza deve essere presentata alla sede INAIL di appartenenza, secondo le modalità che seguono:
- tramite lo sportello della sede;
- con trasmissione tramite PEC.
La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
- i dati anagrafici del richiedente;
- la descrizione dell’invalidità;
- la fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Assegno di incollocabilità, rivalutazione dal 1° luglio 2023