La legge 104 del 5 febbraio 1992 è il riferimento normativo primario in materia di assistenza, integrazione e diritti dei soggetti affetti da disabilità.
Il testo della legge 104 disciplina le tutele previste in ambito lavorativo, scolastico, le agevolazioni assistenziali e previdenziali riconosciute dall’INPS, nonché le modalità di accertamento dell’handicap da parte delle commissioni mediche incaricate.
Legge 104: i contenuti del testo della legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
L’articolo 3 della legge 104 individua quali sono i destinatari delle misure ivi contenute.
Il comma 1 definisce persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa.
Ai sensi del secondo comma dell’articolo 3, le prestazioni e le agevolazioni riconosciute ai soggetti disabili sono graduate in ragione della consistenza della minorazione e della gravità della stessa.
L’articolo 3, comma 3 della legge 104 individua invece i casi di gravità. Si tratta delle minorazioni che riducono l’autonomia personale e richiedono un’assistenza continuativa e globale. In tali circostanze, la legge attribuisce una priorità nell’accesso a programmi e interventi dei servizi pubblici.
L’articolo 4 della legge 104 si occupa della procedura per l’accertamento dell’handicap, passo fondamentale per poter accedere alle agevolazioni riconosciute. Tale compito spetta alle ASL, mediante le commissioni mediche appositamente istituite ed integrate da un operatore sociale e da un esperto dei casi da esaminare.
A tal proposito, la legge di conversione del decreto Semplificazioni n. 34/2020 ha previsto che la commissione medica potrà redigere verbali di accertamento o di revisione anche solo su atti, nel caso in cui l’interessato presenti adeguata documentazione sanitaria, che consenta di valutare il caso in maniera obiettiva.
Gli articoli successivi, e nello specifico l’articolo 5, 8, 10 e 12, si occupano di diritti dei soggetti con handicap accertato ai sensi della legge 104, di integrazione sociale, formazione ed istruzione. In favore dei soggetti con disabilità, la legge 104/92 prevede inoltre specifiche disposizioni in materia di inserimento lavorativo e partecipazione a concorsi pubblici.
L’articolo 33 della legge 104 disciplina invece le agevolazioni riconosciute ai soggetti che prestano assistenza in favore di disabili in situazione di gravità.
I genitori di minori con handicap grave, ai sensi del comma 3, articolo 3, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo facoltativo. In alternativa, è prevista la possibilità di beneficiare di due ore di permessi giornalieri retribuiti, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
I lavoratori dipendenti che assistono persone con handicap grave, coniuge, parente, affine entro il secondo grado e entro il terzo grado in superfici fattispecie, hanno diritto a 3 giorni di permesso al mese retribuiti e coperti da contribuzione figurativa.
I permessi previsti dalla legge 104 spettano ad un solo lavoratore dipendente per l’assistenza della stessa persona, salvo che per i genitori che assistono un figlio con handicap. In tal caso, è prevista la possibilità di fruizione alternativa tra i due genitori.
Il lavoratore titolare del diritto ai tre giorni di permesso mensili, ha altresì la facoltà, ove possibile, di chiedere il trasferimento nella sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso presso un sede diversa.
Il diritto ai tre giorni di permesso, così come le disposizioni relative alla sede di lavoro, si applicano anche alla persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità.
La legge quadro n. 104/92 è alla base dell’attenzione particolare prevista per i soggetti disabili anche dalla normativa tributaria. Tra le agevolazioni fiscali previste, c’è la detrazione Irpef e l’IVA agevolata del 4% sull’acquisto di veicoli per il trasporto di soggetti con disabilità.
Questi sono inoltre esenti dal pagamento del bollo auto e dall’imposta per la trascrizione sui passaggi di proprietà.
Per il supporto alle attività di istruzione e formazione, sono inoltre previste agevolazioni fiscali per l’acquisto di mezzi di ausilio, tecnici e informatici, tra cui le detrazioni Irpef del 19%.
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