Legge 104, bonus disabili a perimetro stretto: deduzione esclusa per la badante

Legge 104, l'Agenzia delle Entrate conferma la linea rigida sul fronte del bonus fiscale per i disabili. La deducibilità integrale delle spese per l'assistenza personale non spetta per la badante, ma solo per professionisti specializzati

Legge 104, bonus disabili a perimetro stretto: deduzione esclusa per la badante

Legge 104, bonus per l’assistenza di disabili gravi a perimetro stretto.

La deduzione integrale delle spese per l’assistenza spetta per il personale qualificato, mentre per quel che riguarda le badanti resta ammissibile solo la detrazione parziale, nella misura del 19 per cento.

A confermarlo è l’Agenzia delle Entrate, secondo quanto chiarito nel corso delle interrogazioni a risposta immediata in Commissione Finanze della Camera del 5 marzo.

Legge 104, bonus disabili a perimetro stretto: deducibilità esclusa per la badante

Quella fornita dall’Agenzia delle Entrate non è una novità, ma una conferma, nonostante le “aperture” della Corte di Cassazione.

La deducibilità delle spese per l’assistenza di disabili gravi resta subordinata alla qualifica del prestatore d’opera, contrariamente a quanto evidenziato nell’ordinanza n. 449/2025 nella quale la Cassazione ha stabilità che il concetto di assistenza specifica debba in realtà essere ricondotto alla finalità della stessa.

L’Agenzia delle Entrate, però, non fa sua l’interpretazione degli Ermellini, e nella sostanza le regole non cambiano.

Per individuare quindi quali sono le spese deducibili integralmente dal reddito, bisogna far riferimento in primo luogo alla qualifica di chi ha prestato assistenza. È fondamentale che si tratti di figure professionali indicate nel decreto ministeriale del 29 marzo 2001.

Le spese sostenute per collaboratrici domestiche, ovvero le badanti, non rientrano quindi tra quelle ammesse in deducibilità integrale dal reddito, considerando che non si tratta di personale che esercita professioni sanitarie.

Legge 104, bonus badanti con deducibilità integrale solo per le spese di assistenza specialistica

Come ricordato nella risposta fornita in Commissione Finanze della Camera del 5 marzo 2025, l’articolo 10, comma 1, lettera b) del TUIR prevede che sono deducibili dal reddito complessivo le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il bonus per i disabili gravi legge 104 spetta per le prestazioni rese da personale paramedico abilitato, come ad esempio gli infermieri professionali, o ancora per le spese sostenute per prestazioni sanitarie specialistiche quali prelievi o attività di riabilitazione.

Deducibilità integrale anche per le spese relative a prestazioni rese da personale:

  • in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • con la qualifica di educatore professionale;
  • qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

In caso di spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese da personale di cui al decreto ministeriale 29 marzo 2001, la deducibilità spetta anche senza prescrizione medica.

Resta invece necessario essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, nel quale risulti evidenziata la figura professionale che ha reso la prestazione.

Per le badanti resta la detrazione del 19 per cento

L’Agenzia delle Entrate non si adegua ai principi espressi dalla Cassazione con l’ordinanza n. 449/2025, secondo la quale ai fini della deducibilità integrale delle spese di assistenza:

“non rileverebbe la natura specialistica dell’assistenza ovvero la particolare qualificazione professionale del soggetto che presta l’assistenza, quanto piuttosto la finalità dell’assistenza specificamente diretta alla tutela della persona bisognosa.”

Secondo quanto affermato in Commissione, tale interpretazione:

“meriterebbe di essere ulteriormente valutata alla luce di un’interpretazione sistematica della complessiva disciplina delle detrazioni e deduzioni previste per le spese sostenute delle persone più bisognose.”

Per quel che riguarda le spese di assistenza quotidiana per le persone non autosufficienti, resta quindi applicabile la detrazione del 19 per cento, su un importo non superiore a 2.100 euro ed esclusivamente per i titolari di redditi non superiori a 40.000 euro.

Commissione Finanze della Camera - risposta all’interrogazione n. 5-03656
Adeguamento della prassi interpretativa in materia di deducibilità delle spese per l’assistenza ai disabili gravi - chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network