Invalidità civile: come fare domanda? Iter, regole e novità 2025

Vanda Soranna - Leggi e prassi

Le regole per il riconoscimento dell'invalidità civile hanno subito modifiche rilevanti. Un focus su come fare domanda e sull'iter specifico che coinvolge l'INPS, i richiedenti e le commissioni mediche incaricate

Invalidità civile: come fare domanda? Iter, regole e novità 2025

Il riconoscimento dell’invalidità civile in Italia sta subendo una significativa evoluzione, grazie a una serie di riforme legislative volte a semplificare e accelerare i processi di accertamento e concessione.

Il decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024, entrato in vigore il 30 giugno 2024, ha introdotto cambiamenti sostanziali.

Analizziamo quindi di seguito le ultime novità, per vedere poi quali sono i passaggi previsti per fare domanda di invalidità civile e per le successive fasi di verifica e accertamento.

Invalidità civile, un focus sulle novità: dal ruolo dell’INPS al Milleproroghe 2025

Tra le innovazioni più rilevanti, l’INPS è stato designato come soggetto pubblico esclusivo per la nuova procedura di riconoscimento, ridefinendo il concetto di “condizione di disabilità” e di “persona con disabilità”.

Il decreto ha inoltre descritto i procedimenti della nuova valutazione di base e della conseguente valutazione multidimensionale della disabilità, per la realizzazione di un progetto personalizzato e di vita indipendente, entrambi informati a principi di informatizzazione e archiviazione telematica.

Con il decreto-legge n. 71 del 31 maggio 2024 (art.9), sono state individuate le nove province italiane presso le quali avviare, a partire dal 1° gennaio 2025, la fase sperimentale della nuova procedura di riconoscimento: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena. Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari, Trieste.

Il decreto “Milleproroghe 2025”, entrato in vigore lo scorso 25 febbraio, ha inoltre esteso la sperimentazione ad altre 11 nuove province, portando così il numero complessivo a 20.

In particolare, l’articolo 19 quater, legge 21 febbraio 2025, n. 15 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, Milleproroghe 2025) prevede che, a decorrere dal 30 settembre 2025, le attività di sperimentazione del procedimento di valutazione di base, nonché della valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale (articolo 33, commi 1 e 2, d.lgs. 62/2024), si svolgano in ulteriori 11 province: Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Provincia autonoma di Trento e Aosta.

Tali territori si aggiungono alle nove province inizialmente individuate dall’articolo 9, comma 1, decreto- legge 71/2024.

Il periodo di test è stato prolungato da 12 a 24 mesi, dunque, la nuova disciplina entrerà in vigore sull’intero territorio nazionale da gennaio 2027.

Fino a quella data, sulle province non coinvolte dalla sperimentazione continua ad applicarsi la procedura ordinaria descritta dalla circolare n.42 del 17 dicembre 2025.

Invalidità civile: le regole per fare domanda nella circolare INPS n. 42/2025

La circolare 17 febbraio 2025, n.42 illustra l’iter procedurale di riconoscimento dell’invalidità civile per le Province non rientranti nella sperimentazione prevista dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, in attesa dell’entrata in vigore della nuova disciplina di accertamento della disabilità su tutto il territorio nazionale, a partire dal 1° gennaio 2027.

La procedura descritta dalla circolare si articola in quattro fasi: sanitaria, concessoria, revisioni-verifiche e contenzioso.

1. Fase Sanitaria per il riconoscimento dell’invalidità civile

Per la presentazione della domanda di accertamento sanitario per il riconoscimento dello status di invalido civile, cieco civile, sordo, sordocieco o disabile ai sensi delle leggi 5 febbraio 1992, n. 104, e 12 marzo 1999, n. 68, è necessario il rilascio e la trasmissione telematica del certificato attestante le infermità invalidanti (c.d. certificato medico introduttivo) da parte di un medico regolarmente iscritto agli ordini provinciali e abilitato quale certificatore.

I medici possono, comunque, attestare l’iscrizione all’albo professionale anche successivamente, mediante autocertificazione.

Il Certificato Medico Introduttivo, che può essere riferito a richieste di accertamento di più di uno status, deve contenere i dati anagrafici del paziente, le patologie invalidanti, i codici ICD-9, eventuali patologie oncologiche o non soggette a revisione, l’indicazione di visita domiciliare e altre specificazioni.

Sono previsti certificati specifici per pazienti oncologici (certificato oncologico introduttivo) e pediatrici (certificato specialistico pediatrico), rilasciati da specialisti che hanno in cura il paziente presso Strutture sanitarie che hanno sottoscritto i Protocolli quadro predisposti dall’Istituto.

Il certificato medico introduttivo ha una validità di 90 giorni dalla data di rilascio (messaggio n. 28110 del 9 novembre 2010).

La domanda di Accertamento Sanitario dello stato di invalidità deve essere presentata dall’interessato, dal suo delegato o autorizzato, allegando la documentazione sanitaria tramite l’apposita funzione “allegazione documentazione sanitaria – invalidità civile”, accedendo sul sito INPS tramite SPID, CIE o CNS, oppure tramite Istituti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS).

Unitamente alla domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità e sordocecità può essere presentata quella per il collocamento mirato ai sensi della legge n. 68/1999.

In alcuni casi, come per i minori già titolari di indennità di accompagnamento o con patologie stabilizzate, non è necessario presentare una nuova domanda di accertamento sanitario al compimento della maggiore età.

Il paziente viene convocato a visita dalla Commissione Medica Integrata (CMI) composta da medici dipendenti o convenzionati con l’ASL e da un medico dell’INPS.

Per accertamenti relativi alla legge 104/92 e al collocamento mirato, la Commissione è integrata da un operatore sociale.

In caso di assenza, l’interessato viene riconvocato entro tre mesi, altrimenti la domanda decade.

La CMI valuta il paziente e redige un verbale provvisorio, che viene poi trasmesso alla U.O. medico legale dell’INPS che può validare, modificare o sospendere il verbale.

In caso di sospensione, può essere disposta una visita diretta. Se la U.O. medico legale non si pronuncia entro 60 giorni, il verbale si intende definitivo per silenzio-assenso.

Di particolare importanza le disposizioni riguardanti la semplificazione del processo di accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap attraverso l’utilizzo di verbali redatti sulla base della documentazione sanitaria, senza necessità di visita medica.

L’articolo 29-ter del decreto-legge n. 76/2020 autorizza le commissioni mediche a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sulla base degli atti, a condizione che la documentazione sanitaria sia sufficiente per una valutazione obiettiva.

A tale scopo, l’INPS ha introdotto il servizio online “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità civile” che consente di trasmettere la documentazione sanitaria per l’accertamento medico legale (messaggio n. 3315 del 1° ottobre 2021).

L’interessato può allegare la documentazione tramite SPID, CIE o CNS sul sito INPS, attraverso il Portale della Disabilità. L’allegazione può essere effettuata anche dal medico certificatore, dal patronato o su richiesta della commissione medico legale.

Tale possibilità, dapprima prevista solo per le Strutture in cui sono operative le Convenzioni tra l’INPS, le Regioni e le ASL per l’accentramento presso l’Istituto della Fase sanitaria (C.I.C.), è stata estesa alle Commissioni Mediche Integrate (CMI) con il messaggio n. 77 dell’8 gennaio 2024.

2. Fase Concessoria

Se il verbale sanitario riconosce una prestazione economica, l’INPS, su domanda dell’interessato, verifica i requisiti amministrativi e reddituali e trasmette il provvedimento di concessione o reiezione. I benefici economici decorrono dal mese successivo alla domanda di accertamento sanitario o dalla diversa data indicata dalle commissioni sanitarie.

L’INPS ha automatizzato il processo di erogazione delle prestazioni, che si attiva automaticamente con la definizione del verbale, per quanto riguarda indennità di accompagnamento, pensioni di inabilità e assegni mensili di assistenza.

3. Revisioni e Verifiche

L’INPS ha competenza esclusiva in materia di revisione dei verbali. Fino al 31 dicembre 2025, le visite di revisione per patologie oncologiche sono eseguite tramite accertamento sugli atti, con possibilità per l’interessato di chiedere la visita diretta.

La revisione deve essere evitata in presenza di patologie cronico-degenerative e limitata ai casi di prevedibile miglioramento. Il procedimento prevede l’invio di una comunicazione all’interessato per trasmettere la documentazione utile.

In caso di mancata trasmissione o richiesta di visita diretta, la Commissione procede alla valutazione sugli atti. Se la documentazione non è sufficiente, l’interessato viene convocato a visita.

In caso di assenza a visita di revisione, la prestazione viene sospesa e l’interessato viene invitato a giustificare l’assenza.

In caso di mancata giustificazione o assenza alla seconda convocazione, la prestazione viene revocata.

Il verbale di revisione deve essere definito entro 30 giorni dalla data della seduta. Sono esonerati dalla revisione i soggetti con menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, anomalie cromosomiche, disabili mentali gravi, sindrome da talidomide o sindrome di Down.

Per l’autismo, la rivedibilità è esclusa entro il diciottesimo anno di età, salvo alcune eccezioni. L’INPS può verificare in qualsiasi momento la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici.

Per il 2025, è prevista una semplificazione del procedimento di accertamento sanitario in caso di contestuale attivazione del procedimento di accertamento dell’invalidità assistenziale e previdenziale, con un’unica visita.

4. Contenzioso

Per le controversie in materia di invalidità, l’interessato deve proporre istanza di accertamento tecnico preventivo entro 6 mesi dalla notifica del verbale.

Il ricorso giurisdizionale è di competenza del giudice ordinario, presso il Tribunale in funzione di giudice del lavoro.

L’INPS ha definito un iter per la valutazione dei presupposti medico legali per l’esercizio dell’autotutela sanitaria in presenza di contenzioso giudiziario, al fine di evitare la nomina del CTU.

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