L'INAIL, tramite la circolare n. 27 del 14 luglio 2022, comunica la rivalutazione dell'importo per l'assegno di incollocabilità relativo all'anno in corso. Si tratta del contributo erogato agli invalidi per infortunio o malattia professionale impossibilitati a fruire dell'assunzione obbligatoria. Dal 1° luglio il nuovo importo è pari a 268,37 euro. Per beneficiare del trattamento bisogna presentare la domanda alla sede INAIL di appartenenza.
Assegno di incollocabilità INAIL, è stato rivalutato l’importo per il 2022.
Con la circolare n. 27 del 14 luglio 2022, l’Istituto ha reso nota la rivalutazione stabilita dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 102 del 31 maggio.
L’importo dell’assegno mensile è stato aumentato e a partire dal 1° luglio è pari a 268,37 euro.
Il contributo è dedicato agli invalidi per infortunio o malattia professionale che si trovano nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria.
La domanda per il trattamento va presentata alla sede INAIL di appartenenza.
Assegno di incollocabilità INAIL: rivalutato l’importo per il 2022
L’importo dell’assegno di incollocabilità è stato rideterminato per l’anno in corso.
Tramite la circolare n. 27 del 14 luglio 2022 l’INAIL comunica che il Ministro del Lavoro ha stabilito un aumento del contributo mensile mediante il decreto n. 102 dello scorso maggio.
Il nuovo importo è in vigore a partire dal 1° luglio ed è pari a 268,37 euro. La rivalutazione viene fatta annualmente sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Per quest’anno è stata presa in considerazione la variazione registrata dall’ISTAT e relativa al periodo tra il 2020 e il 2021, pari all’1,9 per cento. L’importo dell’assegno relativo al 2021 era infatti pari a 263,37 euro.
La Direzione centrale per l’organizzazione digitale dell’Istituto provvederà al conguaglio tramite il pagamento relativo al mese di ottobre 2022.
Si ricorda che l’assegno può essere erogato tramite:
- accredito su conto corrente bancario o postale;
- accredito su libretto di deposito nominativo bancario o libretto di deposito nominativo postale;
- accredito su carta prepagata dotata di codice IBAN;
- gli Istituti di credito convenzionati con l’INPS per i titolari di rendita che riscuotono all’estero;
- pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale, solamente per importi non superiori a 1.000 euro.
L’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita diretta per inabilità permanente.
Assegno di incollocabilità: chi può riceverlo e come fare domanda
L’assegno di incollocabilità è una prestazione economica che viene erogata agli invalidi in seguito ad un infortunio oppure ad una malattia professionale, i quali si trovano impossibilitati a fruire dell’assunzione obbligatoria per le categorie protette.
Viene versato dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta, fino al raggiungimento dell’età pensionabile oppure finché non cambiano le condizioni che determinano l’incollocabilità.
I requisiti necessari per ottenere l’assegno sono i seguenti:
- avere un’età inferiore ai 65 anni;
- avere un grado di inabilità non inferiore al 34 per cento, riconosciuto dall’INAIL secondo le tabelle del Testo Unico (D.P.R. 1124/1965) per eventi fino al 31 dicembre 2006;
- avere un grado di menomazione dell’integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20 per cento, riconosciuto secondo le tabelle presenti nel decreto ministeriale del 12 luglio 2000 per eventi dal 1° gennaio 2007 in poi.
Per accedere al trattamento il lavoratore deve presentare la domanda alla sede INAIL di appartenenza. La può trasmettere per posta ordinaria, PEC oppure direttamente allo sportello della sede competente.
Nella domanda, oltre ai dati anagrafici, devono essere allegate la descrizione dell’invalidità e la fotocopia del documento di identità.
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