Disabili e diritto al lavoro, firmati ieri due decreti ministeriali: nel primo aumenta dal 2022 l'importo del contributo giornaliero per le imprese esonerate dalle quote invalidi, nel secondo aumenta la sanzione in caso di violazione degli obblighi informativi e mancate assunzioni. Le novità nel comunicato del Ministero del Lavoro del 30 settembre 2021.
Disabili e diritto al lavoro, dal 1° gennaio 2022 le aziende esonerate dal rispetto delle quote di assunzione pagheranno di più: il contributo per ogni giorno in cui non viene impiegato un lavoratore disabile sarà 39,21 euro e non più 30,64 euro.
Questa è una delle due importanti novità anticipate dal Ministero del Lavoro nel comunicato stampa diffuso il 30 settembre 2021, che annuncia la firma del Ministro Andrea Orlando di due decreti ministeriali sul diritto al lavoro dei disabili di prossima pubblicazione.
Accanto all’incremento del contributo esonerativo a partire dall’anno prossimo, infatti, aumenteranno anche le sanzioni amministrative per i datori di lavoro che non inviano il prospetto informativo con il numero complessivo dei lavoratori dipendenti.
In questo modo, si ricorda, vengono calcolate le quote da riservare ai lavoratori disabili, quali invalidi civili, invalidi del lavoro ed altre categorie protette.
Dai 635,11 euro precedenti, maggiorati di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo, si passa a 702,43 euro e a 34,02 euro per il supplemento giornaliero.
Disabili e diritto al lavoro: dal 2022 senza assunzioni si paga di più
Le aziende a cui fa riferimento il primo decreto a cui fa riferimento il comunicato stampa del 30 settembre sono quelle che a determinate condizioni sono esonerate parzialmente dall’obbligo di assunzione.
Si tratta delle imprese con più di 35 dipendenti che chiedono al servizio provinciale del lavoro di essere esonerate in parte dall’obbligo di assunzione delle categorie protette. Il che può avvenire, però, solo in presenza delle seguenti condizioni:
- la prestazione lavorativa richiesta è faticosa;
- l’attività è pericolosa per la salute;
- per le particolari modalità di svolgimento l’attività lavorativa è ritenuta di alta specializzazione.
L’esonero parziale può coprire fino al 60 per cento del totale delle quote riservate alle categorie protette, tetto che sia alza all’80 per cento per il settore del trasporto privato e della vigilanza.
Queste aziende sono tenute a versare il contributo citato al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili per ogni lavoratore disabile non assunto, per ogni giorno lavorativo. Dal 1° gennaio 2022, come annunciato, tale contributo ammonterà 39,21 euro.
Ma attenzione, diverso è il caso delle aziende pubbliche e private che sono esentate - e non esonerate - dal vincolo per la natura dell’attività svolta che, per tale ragione, non sono obbligate né a rispettare le quote disabili né a pagare il contributo.
Si tratta delle aziende che operano:
- nei settori del trasporto pubblico aereo, marittimo, terrestre;
- con impianti su fune per il personale viaggiante e impiegato nelle aree operative per il controllo del funzionamento e regolarità del trasporto pubblico;
- nel settore edili per l’area di lavoro che riguarda il cantiere e il trasporto;
- in attività di polizia e protezione civile in tutte le aree che non siano quelle riguardanti i servizi amministrativi.
Disabili e diritto al lavoro: aumenta l’importo della sanzione in caso di violazione degli obblighi informativi
Il secondo decreto firmato il 30 settembre 2021 aumenta, dopo più di 10 anni dall’ultima previsione normativa, le sanzioni amministrative dovute dai datori di lavoro pubblici e privati, che non rispettano gli obblighi informativi.
Si tratta di quelle aziende con più di 15 dipendenti che non inviano un prospetto informativo agli uffici competenti con il numero complessivo dei lavoratori dipendenti per calcolare la quota riservata ai disabili (art.9, comma 6 della Legge n. 68/1999).
Questo obbligo di trasmissione scatta automaticamente dall’assunzione del quindicesimo dipendente e l’azienda avrà 60 giorni di tempo per inoltrare il prospetto.
Qualora non si proceda a questo adempimento, il datore di lavoro è soggetto ad una sanzione amministrativa che, con l’entrata in vigore del provvedimento citato, verrà incrementata da 635,11 a 702,43 euro.
Sanzione che, peraltro, viene maggiorata per ogni giorno di ritardo. L’importo della maggiorazione, come anticipato, passa da 30,76 a 34,02 euro.
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