Quote lavoratori disabili in azienda: la sanzione in caso di violazione si paga nella misura minima solo se interviene l'adempimento del datore di lavoro e non quando, per esempio, l'obbligo viene meno a seguito di una riduzione dell'organico. Lo ha chiarito l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 966 del 17 giugno 2021.
Mancato rispetto delle quote disabili: la sanzione minima è ammessa solo in caso di adempimento dell’obbligo da parte del datore di lavoro. Non si tiene conto, infatti, del venire meno del vincolo per altri ragioni quali, per esempio, la decisione di ridurre l’organico aziendale.
Questo è il principio espresso dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota numero 966 del 17 giugno 2021 con cui vengono offerti chiarimenti ai titolari che non rispettano le regole sull’impiego di soggetti appartenenti alle categorie protette.
L’obbligo a cui ci si riferisce è quello previsto dall’articolo 3 della L. n. 68/1999 che, in linea generale, impone ai datori di lavoro pubblici e privati di avere alle loro dipendenze lavoratori con disabilità secondo una misura determinata in base alla consistenza dell’organico aziendale.
La somma dovuta a titolo di sanzione in caso di violazione, peraltro, è ridotta nella misura minima edittale anche in caso di adempimento tardivo. Ed è proprio questo l’aspetto su cui si è soffermato l’Ispettorato nel documento di prassi.
Quote lavoratori disabili in azienda, quando si paga la sanzione minima in caso di violazione?
Dal momento in cui sorge l’obbligo di assumere lavoratori invalidi il datore di lavoro ha 60 giorni per mettersi in regola e rientrare nelle quote stabilite, pena il versamento di una sanzione.
Tuttavia, se lo stesso datore di lavoro assolve il suo obbligo entro un certo termine, senza che questo venga meno da solo, per esempio a seguito di una riduzione complessiva del personale, la somma dovuta sarà diminuita in maniera consistente.
“(...) affinché il datore di lavoro possa essere ammesso al pagamento della sanzione in misura minima (...) occorre necessariamente che la violazione sia stata effettivamente sanata mediante uno degli adempimenti normativamente previsti.”
Si legge nella nota dell’INL.
La legge numero 68, infatti, prevede che trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge tale obbligo, per ogni giorno lavorativo di mancato adempimento e per cause imputabili al datore di lavoro, questi deve versare al Fondo regionale per l’occupazione degli invalidi una determinata somma a titolo di sanzione amministrativa.
Tale somma, prevede la norma, è pari a cinque volte la misura del contributo indicato al comma 3 bis dell’articolo 5 che concede l’esonero del rispetto delle quote in alcuni casi specifici.
Ma attenzione, il Jobs Act ha introdotto lo strumento della diffida obbligatoria per cui, per essere obbligato a pagare, il datore di lavoro dovrà prima essere diffidato alla regolarizzazione dall’INL.
Violazione delle quote disabili: la diffida ad assumere
Il decreto legislativo n. 185/2016 (Jobs Act) ha esteso la procedura della diffida prevista dall’art. 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004 alla violazione dell’obbligo delle quote disabili da parte dei datori di lavoro pubblici e privati.
In base a questo strumento, prima di applicare la sanzione, il datore di lavoro è diffidato alla regolarizzazione della propria situazione e, nell’ipotesi descritta, ad assumere un numero di dipendenti con disabilità in proporzione al numero del personale entro un certo termine.
In caso di ottemperanza alla diffida, qualora quindi si decida ad assumere il lavoratore disabile, sarà riconosciuto “uno sconto” sulla sanzione con la possibilità di pagare la somma minima prevista dalla legge.
Ed è proprio su questo punto che interviene la specificazione dell’INL: la decurtazione è concessa solo quando l’adempimento avviene nelle forme previste e non quando, nelle more, l’obbligo viene meno per vicende riorganizzative quali, appunto, la diminuzione complessiva del personale.
In quel caso la sanzione dovrà essere comunque versata a importo pieno con riferimento al periodo in cui è nato l’obbligo fino alla sua estinzione dovuta a cause diverse dall’adempimento.
“In tal caso, infatti, tale violazione non risulterà diffidabile atteso che il venir meno dell’obbligo di assunzione è conseguenza di una riduzione della c.d. base di computo e non di una iniziativa, sia pur tardiva, del datore di lavoro.”
Specifica l’INL all’interno del documento.
La regola vale anche in ipotesi di mancata diffida quando, di sua spontanea volontà, il datore di lavoro abbia regolarizzato la sua posizione assumendo nel rispetto delle quote disabili, seppur dopo i 60 giorni dall’insorgere dell’obbligo, In tal caso sarà ammissibile diffida “ora per allora”, con effetto retroattivo, e il datore di lavoro pagherà la sanzione in misura ridotta.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Quote lavoratori disabili in azienda, quando si paga la sanzione minima in caso di violazione?