Lavoratori fragili: è prevista la proroga dello smartworking fino al 30 giugno 2021 e, quando non è possibile, è ammessa l'assenza dal lavoro senza che sia calcolata nel “periodo di comporto” per malattia. Ecco le novità introdotte dal Decreto Sostegni.
Lavoratori fragili: al via la proroga fino al 30 giugno 2021 della possibilità di lavorare in regime di smartworking.
Al contempo, quando il lavoro agile non è compatibile con le mansioni del lavoratore, sempre fino al 30 giugno 2021, è possibile assentarsi dal lavoro senza rischiare di perdere il proprio posto. Fino a tale data, infatti, i giorni di assenza non vengono calcolati nel periodo massimo di malattia, il cosiddetto “periodo di comporto”.
Lo ha stabilito l’articolo 15 del Decreto Sostegni, approvato al Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2021 e di cui si attende presto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La norma, che si applica retroattivamente dal 1° marzo di quest’anno, equipara i periodi di assenza dal lavoro dei dipendenti con immunodeficienze e disabilità certificate, che non possono svolgere le loro attività in modalità di lavoro agile, ai periodi di ricovero ospedaliero.
Ma andiamo a vedere, più nel dettaglio, quali sono le novità introdotte dal Decreto Sostegni per i lavoratori fragili. pubblici e privati.
Lavoratori fragili, proroga smartworking al 30 giugno 2021: novità nel Decreto Sostegni
La possibilità per le persone immunodepresse o disabili di lavorare da casa e, quando l’attività non lo permette, di assentarsi dal lavoro senza incorrere in conseguenze negative è stata prorogata fino al 30 giungo 2021, l’ultimo termine era fissato allo scorso 28 febbraio.
Già il Decreto Cura Italia, all’articolo 26 ora modificato dal Decreto Sostegni, aveva concesso fino al 15 ottobre 2020 ai lavoratori fragili, il cui stato di immunodeficienza doveva ovviamente essere certificato, di rimanere a casa continuando, quando possibile, a lavorare in smartworking. Un termine che era stato ulteriormente prorogato prima al 31 dicembre 2020 dalla Legge di conversione del Decreto Agosto e poi al 28 febbraio 2021 dall’ultima Legge di Bilancio.
La norma, inoltre, stabilisce che per i lavoratori fragili devono essere previste, nel caso in cui sia necessario, anche “l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
Confermata, peraltro, la previsione secondo cui il lavoratore fragile che non può svolgere la propria attività lavorativa in smartworking, al posto della retribuzione, riceve l’indennità prevista per il ricovero ospedaliero commisurata al salario medio giornaliero.
Viceversa, i soli lavoratori invalidi non hanno diritto all’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS a titolo di accompagnamento per i periodi riconosciuti come ricovero ospedaliero.
E ancora, con specifico riferimento alla sostituzione del personale docente che si trovi in condizione di immunodeficienza e disabilità e a cui si applicano le misure sopradescritte, il Decreto Sostegni stanzia ulteriori 103,1 milioni di Euro, che si aggiungono ai 53,9 milioni già previsti nella Legge di Bilancio 2021 per un totale di 157 milioni.
Lavoratori fragili nel Decreto Sostegni: l’assenza dal lavoro non rientra nel periodo di comporto
Oltre alla proroga al 30 giungo 2021 delle disposizioni previgenti, il Decreto Sostegni ha previsto una novità che nelle precedenti disposizioni normative non era contemplata e la cui mancanza aveva fatto tanto discutere.
Fino all’entrata in vigore di questo provvedimento, infatti, i periodi di assenza dal servizio del lavoratore immunodepresso erano computabili ai fini del calcolo del “periodo di comporto”. A partire dal 1° marzo - si ricorda l’efficacia retroattiva dell’articolo 15 del Decreto - non è più così.
La regola vuole, infatti, che il lavoratore che si assenta per malattia ha diritto alla conservazione del posto e al trattamento economico per un periodo che viene denominato, appunto, “periodo di comporto”.
Il periodo di comporto varia nei diversi contratti collettivi e individuali e di norma cambia in base all’anzianità di servizio e alla qualifica del lavoratore. Anche il lavoratore invalido assunto con le norme sul collocamento obbligatorio è soggetto a tale disciplina e può essere licenziato trascorso tale periodo.
Ecco, quindi, che la norma riferita ai lavoratori fragili, che di fatto integra la precedente disposizione che aveva introdotto le misure a loro sostegno (Decreto Cura Italia), ha escluso i giorni di assenza dal calcolo di questo periodo, superato il quale si rischia di essere licenziati.
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