Indennità di malattia INPS in caso di quarantena, isolamento fiduciario e tutela per i lavoratori fragili: il messaggio n. 171 del 15 gennaio 2021 fornisce nuove istruzioni, alla luce delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2021.
Indennità di malattia in caso di quarantena, isolamento fiduciario e tutela per i lavoratori fragili: l’INPS, con il messaggio n. 171 del 15 gennaio 2021, fornisce le istruzioni aggiornate, alla luce delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2021.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità di malattia da parte dell’INPS, a partire dal 1° gennaio 2021 non è più previsto l’obbligo di indicare, nel certificato medico, gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o all’isolamento domiciliare fiduciario.
Per quanto concerne invece i lavoratori fragili, cambia nuovamente il quadro delle tutele riconosciute.
Sia l’equiparazione dell’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, con il riconoscimento della relativa indennità di malattia da parte dell’INPS, che il diritto a svolgere l’attività lavorativa in smart working si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e fino al 28 febbraio.
Malattia INPS in quarantena, isolamento e tutela lavoratori fragili: nuove istruzioni 2021
La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto alcune novità di rilievo anche nell’ambito delle tutele riconosciute ai lavoratori dipendenti, modificando l’assetto normativo delineato dall’articolo 26 del decreto Cura Italia n. 18/2020.
Sono due le novità, e riguardano i lavoratori dipendenti del privato posti in quarantena o isolamento fiduciario ed i lavoratori dipendenti fragili, sia pubblici che privati.
Per quanto riguarda il primo caso, ovvero i lavoratori del settore privato, posti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, la Legge di Bilancio 2021 snellisce l’iter per il riconoscimento dell’indennità di malattia da parte dell’INPS.
Nello specifico, si legge nel messaggio INPS n. 171 del 15 gennaio 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2021 è eliminato l’obbligo per il medico curante di indicare, sul certificato di malattia, gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, previsto per il 2020.
Le novità riguardano anche i lavoratori fragili, per i quali viene confermato l’intero pacchetto di tutele previste, dopo lo “stop and go” previsto per il 2020.
- INPS - Messaggio numero 171 del 15 gennaio 2021
- Tutele di cui ai commi 1, 2 e 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e per i lavoratori fragili. Novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)
Lavoratori fragili, indennità INPS di malattia e diritto allo smart working fino al 28 febbraio 2021
La Legge di Bilancio 2021, con il comma 481 dell’articolo 1, proroga dal 1° gennaio e fino al 28 febbraio 2021 le tutele previste per i lavoratori fragili.
Si tratta nel dettaglio di quanto previsto dall’articolo 26, commi 2 e 2-bis del decreto n. 18/2020, che aveva previsto:
- l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero fino al 15 ottobre 2020, in favore dei dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione medica attestante una condizione di rischio correlato al Covid-19 maggiore, per immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o svolgimento di relative terapie salvavita. Il riconoscimento dell’indennità INPS per malattia e ricovero ospedaliero è previsto anche per i disabili gravi ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 104;
- a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, il diritto per i lavoratori fragili a svolgere la prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione, di stessa categoria o area di inquadramento, o in alternativa lo svolgimento di attività di formazione da remoto.
Nel 2020 le due differenti tutele si sono alternate. Come evidenziato dall’INPS con il messaggio n. 107, per il 2020 resta confermata la possibilità di beneficiare dell’equiparazione dell’assenza a ricovero ospedaliero solo per i periodi compresi dal 17 marzo al 15 ottobre 2020.
La Legge di Bilancio 2021, al contrario, conferma e fa “coesistere” le due misure, fino al 28 febbraio 2021.
In conclusione, l’INPS specifica che il diritto alla tutela per i lavoratori fragili è subordinato al rilascio di apposita attestazione rilasciata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti. È questo uno dei requisiti necessari per aver diritto all’indennità INPS di malattia e della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile, previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.
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