Smart working per i lavoratori fragili fino al 28 febbraio: la novità nella Legge di Bilancio 2021. Con la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, la durata delle disposizioni previste dalla conversione del DL Agosto fino al 31 dicembre 2020 si è rivelata insufficiente. La soluzione sui tempi arriva con la Manovra.
Smart working per i lavoratori fragili fino al 28 febbraio 2021 con la Legge di Bilancio 2021. Dopo un periodo di vuoto per le tutele dei dipendenti maggiormente esposti ai rischi da coronavirus, la conversione del DL Agosto e le novità inserite nel testo avevano rappresentato la soluzione: assenza da lavoro equiparata a malattia fino al 15 ottobre e lavoro agile fino al 31 dicembre 2020.
Ma la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2020 aveva fatto emergere necessità di prevedere anche per l’inizio del 2021 regole particolari per i lavoratori fragili.
La soluzione arriva con la Legge di Bilancio 2021: con il pacchetto di emendamenti approvato il 20 dicembre dalla Commissione Bilancio della Camera, si prevedono altri due mesi per lo smart working a tutela dei lavoratori che potrebbero essere maggiormente danneggiati dal coronavirus.
Gli interessati sono i dipendenti pubblici e privati che si trovano in una particolare condizione di fragilità che li mette a rischio:
- immunodepressi;
- affetti da patologie oncologiche o con terapie salvavita in corso;
- disabili che rientrano tra i beneficiari della legge 104.
Smart working per i lavoratori fragili fino al 28 febbraio con la Legge di Bilancio
Con le novità della Manovra 2021, cambia ancora l’articolo 26 del DL Cura Italia, provvedimento emergenziale che era intervenuto in prima battuta sulla questione dei lavoratori fragili equiparando l’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero fino al 30 aprile, poi prorogato con il DL Rilancio fino al 31 luglio 2020.
Dopo un periodo di vuoto normativo che ha riguardato il periodo estivo, con la conversione in legge del Decreto Agosto l’articolo 26 è stato modificato ed è stata formulata una soluzione fino alla fine dell’anno, divisa in due periodi:
- fino al 15 ottobre 2020 si equipara il periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero;
- dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020 i lavoratori fragili devono essere impiegati in smart working.
Nel frattempo, però, il DL numero 125 del 7 ottobre 2020 ha prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2020: appena risolta, la questione della durata per le tutele dei lavoratori fragili si è posta di nuovo.
A ridosso della fine dell’anno, la Legge di Bilancio 2021 rappresenta l’occasione utile per intervenire.
Entrambe le disposizioni diventano applicabili anche per i primi due mesi dell’anno.
Legge di Bilancio 2021, smart working per i lavoratori fragili: proroga fino al 28 febbraio
Il pacchetto di emendamenti approvato il 20 dicembre 2020 stabilisce una proroga dello smart working per i lavoratori fragili fino al 28 febbraio 2021, assente nella stesura originaria.
Con l’articolo 81 bis si allunga la durata per l’applicazione di quanto previsto dal DL Cura Italia all’articolo 26, anche per quanto riguarda l’equiparazione a ricovero ospedaliero.
Fino a fine febbraio, quindi, per coloro che sono maggiormente esposti ai rischi connessi al contagio da Covid 19 si prevede lo svolgimento del lavoro in modalità agile, “anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
Come si legge nel Dossier redatto dalla Camera, l’estensione temporale non è l’unica novità:
La norma elimina, con effetto dal 1° gennaio 2021, la previsione contenuta nell’articolo 26, comma 3, del D.L. n. 18/2020, secondo la quale, per il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, sia necessario indicare, da parte del medico curante che redige il certificato di malattia, anche “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”.
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