Dalle modalità di calcolo ai tempi di attesa per il pagamento, una panoramica su come funzionano TFR e TFS, trattamento di fine rapporto e di fine servizio
Il trattamento di fine rapporto e il trattamento di fine servizio sono forme di liquidazione pagate a chi va in pensione o cessa dal rapporto di lavoro dipendente per qualsiasi causa, anche per licenziamento o dimissioni.
Le modalità di calcolo e le caratteristiche dei due tipi di trattamento sono diverse tra loro:
- il TFR spetta ai lavoratori privati o a quelli pubblici assunti prima del 31 dicembre 2000;
- il TFS spetta ai lavoratori del settore pubblico assunti dopo il 2000.
TFR/TFS: come si calcola l’importo
L’importo del TFR viene accantonato dal datore di lavoro privato o pubblico in misura variabile secondo la retribuzione: la somma accantonata ogni anno corrisponde ad una mensilità di stipendio e viene calcolata dividendo lo stipendio annuale per 13,5.
Il montante viene poi moltiplicato per gli anni di servizio, rivalutato del 75 per cento dell’indice di aumento dei prezzi al consumo dell’anno precedente e aumentato di una quota fissa dell’1,5 per cento.
La retribuzione utile ai fini del TFR comprende tutte le voci fisse della busta paga, incluse le indennità, gli aumenti di anzianità o premi di produzione purché corrisposti in maniera costante dal datore di lavoro.
Il TFR può essere inoltre anticipato dal datore di lavoro durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, su richiesta del lavoratore, in particolari circostanze: soltanto per una volta nel corso della propria carriera, il lavoratore può chiedere che gli venga anticipato un importo non superiore al 70 per cento di quanto maturato.
L’anticipazione spetta se sono trascorsi almeno otto anni dal primo giorno di lavoro e può essere richiesta per spese sanitarie eccezionali, ristrutturazione o acquisto della prima casa per sé o per i figli, congedo facoltativo di maternità o formazione.
I lavoratori pubblici assunti dopo il 31 dicembre 2000 hanno invece diritto al trattamento di fine servizio.
L’importo è calcolato sull’80 per cento della retribuzione annua lorda, comprensiva di tredicesima, divisa per un dodicesimo e moltiplicata per gli anni di servizio. L’anticipazione del datore di lavoro non è in questo caso possibile e le regole fiscali applicabili sono più severe, al punto che gli importi da liquidare risultano spesso risicati.
TFR/TFS: i tempi di pagamento
Mentre generalmente i lavoratori del settore privato ottengono il pagamento del TFR entro 45 giorni dalla fine del rapporto di lavoro, i lavorati pubblici devono per legge aspettare di più:
- 12 mesi se raggiungono i requisiti di età e di servizio per la pensione di vecchiaia;
- 24 mesi se la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta per dimissioni volontarie.
In molti casi i tempi sono ancora più lunghi:
- 105 giorni in caso di decesso del lavoratore o di uscita dal lavoro per inabilità;
- 5 anni nel caso di pensione quota 100 (62 anni e 38 anni di contributi) o quota 102, fino al raggiungimento, dunque, dei requisiti previsti dalla riforma Fornero per le pensioni di vecchiaia (67 anni di età).
Gli importi da incassare sono inoltre rateizzati:
- il pagamento è in un’unica soluzione per i TFR/TFS pari o inferiori a 50.000 euro;
- in due rate annuali se il trattamento è tra 50.000 e 100.000 euro;
- in tre rate annuali se è pari o superiore a 100.000 euro.
La normativa prevede inoltre 90 giorni per gli adempimenti istruttori, durante i quali non maturano interessi di mora; l’ulteriore attesa deriva in questo caso dai tempi di trasmissione dei dati giuridici da parte degli Enti pubblici datori di lavoro.
L’anticipazione bancaria del TFR/TFS
Dal 2019, dopo l’approvazione del decreto che ha prorogato al 2024 la convenzione ABI per la liquidazione anticipata agli statali, i lavoratori pubblici possono chiedere il TFS anticipato presso una banca che ha aderito all’accordo, se la somma da ricevere non supera i 45.000 euro.
Si applica però in questo caso un interesse, al tasso agevolato dello 0,4 per cento. L’INPS, dopo la presentazione della domanda on line, ha 90 giorni di tempo per rilasciare una certificazione e 30 giorni dalla notifica del contratto da parte della banca per prendere atto dell’anticipazione. Nel 2023 si prospetta un aumento dei tassi di interesse, causato dall’aumento del rendistato, anche se l’alto tasso di inflazione provocherà una rivalutazione dei TFR da liquidare nel 2023 maggiore rispetto al 2022.
Per abbattere i lunghi tempi di pagamento del TFR e contrastare gli aumenti dei tassi di interesse, l’INPS avvia, dal 1° febbraio in via sperimentale, una nuova prestazione di credito a favore dei lavoratori pubblici iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali (Messaggio INPS 30 gennaio 2023 n.430).
I pensionati che hanno confermato l’adesione al Fondo Credito per il periodo di pensione e coloro che sono cessati dal servizio senza diritto a pensione ma che, a seguito di un nuovo impiego, risultino iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali potranno chiedere l’anticipazione all’INPS, oltre che alle banche convenzionate, a condizioni agevolate: un interesse fisso dell’1 per cento ed una ritenuta per spese di amministrazione dello 0,50 per cento.
Sarà possibile richiedere l’anticipazione parziale o totale del TFR/TFS maturato, anche se ancora esigibile in base alla normativa vigente.
Dal 1° febbraio 2023, utilizzando il sito INPS si potrà consultare il regolamento e presentare domanda online, cliccando sul bottone “accedi al servizio”, presente sulla scheda della prestazione.
L’anticipazione TFS/TFR sarà erogata a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti prescritti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: TFR/TFS, come avviene il pagamento: novità per i lavoratori pubblici