Il contratto a tutele crescenti introdotto con il Jobs Act ha è entrato in vigore il 7 marzo 2015 e si applica a tutte le assunzioni a tempo indeterminato nel settore privato di operai, impiegati e quadri per tutte le aziende indipendentemente dal numero di lavoratori assunti.
Dall’entrata in vigore del nuovo contratto a tutele crescenti è stata di fatto introdotta una doppia regolamentazione per i licenziamenti: da un lato, le regole previste dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori per gli assunti prima del 7 marzo 2015 e dall’altro la nuova disciplina prevista per le assunzioni successive all’entrata in vigore del Jobs Act.
Per i neo assunti le regole sul licenziamento del contratto a tutele crescenti superano le disposizioni previste dall’art. 18 in materia di licenziamento ingiustificato e prevedono che il lavoratore abbia diritto al reintegro sul posto di lavoro esclusivamente in caso di licenziamento discriminatorio e in alcuni casi di licenziamento disciplinare.
Per i lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti è prevista in caso di licenziamento un’indennità crescente sulla base del periodo di anzianità di lavoro.