Sismabonus, si ha diritto all'agevolazione anche se l'asseverazione è successiva alla richiesta del titolo abitativo? In alcuni casi sì. Lo conferma la risposta all'interpello numero 196 del 30 giugno 2020 che riepiloga il quadro normativo e chiarisce che la scadenza è la data di stipula del rogito.
Sismabonus, in alcuni casi anche se l’asseverazione è successiva alla richiesta del titolo abitativo resta il diritto all’agevolazione.
Lo spiega la risposta all’interpello numero 196 del 30 giugno 2020: gli acquirenti di edifici delle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi autorizzati dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, hanno diritto all’agevolazione.
L’asseverazione deve essere presentata dall’impresa entro la data della stipula del rogito.
Sismabonus: spetta anche con asseverazione successiva al titolo abitativo
Il sismabonus è l’oggetto della risposta all’interpello numero 196 del 30 giugno 2020.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 196 del 30 giugno 2020
- Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito dalla legge n. 90 del 2013. Asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo.
Con il documento di prassi l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla detrazione prevista dal comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 ed i successivi riferimenti normativi.
La disposizione prevede un’agevolazione per gli interventi di demolizione e ricostruzione, realizzati nelle zone a rischio sismico 1, 2 o 3.
Per l’acquisto degli edifici su cui sono realizzati interventi per ridurre tale rischio, eseguiti da imprese di costruzione o ricostruzione immobiliare, è prevista una detrazione nella misura del 75 e dell’85% del prezzo di compravendita a condizione che tali edifici siano alienati entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori.
Il limite massimo di spesa è 96 mila euro per ogni unità immobiliare.
In risposta all’Istante l’Agenzia delle Entrate cita la nota 4260 del 5 giugno 2020 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Servizio tecnico centrale.
Tale nota fornisce chiarimenti sul comma 1-septies) dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, modificato dall’articolo 8 del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019.
La nota spiega che tale disposizione:
“tenuto conto della circostanza che l’estensione alle zone 2 e 3 è intervenuta successivamente al DM n. 58/2017, ha inteso concedere la possibilità che i benefici fiscali previsti dal sismabonus, nel caso di imprese che, ai fini della successiva alienazione, avessero realizzato, dopo il 1° gennaio 2017, delle ristrutturazioni o ricostruzioni, mediante demolizione, di immobili - con documentato miglioramento sismico di una o più classi - siano estesi agli acquirenti delle predette unità immobiliari”
Sismabonus: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Dopo aver riepilogato il quadro normativo di riferimento del sismabonus ed i chiarimenti sui casi in cui spetta l’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate spiega in quali condizioni si ha diritto alla detrazione.
Il documento di prassi sottolinea che:
“l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’art. 16, comma 1-septies, spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l’asseverazione di cui all’articolo 3 del D.M. n. 58 del 2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.”
In altre parole anche se l’asseverazione non è stata presentata insieme alla richiesta del titolo abitativo si ha diritto alla detrazione se le procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019.
Tuttavia tale asseverazione deve essere presentata dall’impresa entro al data di stipula del rogito.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Sismabonus: spetta anche con asseverazione successiva al titolo abitativo