Quali sono le novità relative all'IRES contenute nella legge delega per la riforma fiscale? Tra i principi per i decreti delegati del Governo, una riduzione dell'aliquota per investimenti, nuove assunzioni e schemi per la partecipazione dei dipendenti agli utili
Nella legge delega sulla riforma fiscale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto scorso, sono inserite diverse novità anche sull’IRES.
Il testo della legge numero 111 del 9 agosto 2023 introduce diverse agevolazioni nel caso di impiego del reddito in investimenti, in nuove assunzioni o in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili.
In primo luogo viene prevista una riduzione dell’imposta. In alternativa, per le imprese che non beneficiano dell’aliquota agevolata, viene indicata la possibilità di introdurre incentivi fiscali relativi a investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell’ammortamento.
I dettagli delle misure che verranno approvate saranno stabiliti dai decreti legislativi di attuazione, che dovranno essere approvati entro 24 mesi dall’entrata in vigore della delega.
Sebbene l’approvazione parlamentare possa segnare l’avvio ufficiale della riforma fiscale, la strada da percorrere è ancora lunga.
Riforma fiscale e IRES: le novità per investimenti, assunzioni e partecipazione dei dipendenti agli utili
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge numero 111 del 9 agosto 2023, il testo della delega al Governo per la riforma fiscale, si avviano ufficialmente i lavori per la modifica del sistema tributario italiano.
Il Parlamento ha approvato il “perimetro” in cui si inseriranno le norme dei decreti delegati del Governo.
Sono molti gli ambiti di intervento, dal quadro normativo alle procedure di adempimento, senza tralasciare modifiche al meccanismo sanzionatorio.
Le modifiche riguarderanno anche i tributi, dall’IRPEF all’IVA, passando per il graduale superamento dell’IRAP e la revisione della disciplina dell’IRES.
Per l’imposta sul reddito delle società sono previste diverse agevolazioni, che prenderanno forma concretamente con l’approvazione dei decreti legislativi da approvare entro 24 mesi.
L’articolo 6 del testo della legge delega, rubricato come “Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti”, fornisce i principi per diverse misure.
Tra queste la riduzione dell’aliquota dell’IRES nei seguenti casi:
- impiego in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati;
- nuove assunzioni;
- schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili.
L’agevolazione è prevista nel caso di un impiego di una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d’imposta successivi alla sua produzione.
Il testo prevede che:
“La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa.”
Nell’ottica di un coordinamento della disciplina con le altre disposizioni relative al reddito di impresa, la distribuzione degli utili si presume avvenuta nei seguenti casi:
- esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati;
- componenti negativi inesistenti.
Riforma fiscale e IRES: le agevolazioni per le imprese senza riduzione dell’imposta
Per le imprese che non possono accedere alla riduzione dell’imposta, viene prevista la possibilità di beneficiare di diversi incentivi relativi agli investimenti qualificati.
Tali agevolazioni possono consistere anche nel potenziamento dell’ammortamento o in misure relative alla deducibilità dei costi relativi a nuove assunzioni.
Oltre alle due precedenti misure citate, sono previste modifiche ai regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, con interventi di razionalizzazione e semplificazione.
L’obiettivo delle misure è quello di ottenere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine.
L’uniformità deve essere garantita anche nei casi di cambiamento dell’assetto contabile, così da “limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti”.
Un ulteriore pilastro di intervento riguarda la disciplina della deducibilità degli interessi passivi, anche attraverso l’introduzione di apposite franchigie.
Tali interventi non devono incidere in negativo sul contrasto alle azioni di gruppi societari transnazionali, di erosione della base imponibile.
Riforma fiscale e IRES: la compensazione delle perdite fiscali
Tra gli obiettivi di revisione della disciplina dell’IRES c’è il riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali, così come la circolazione di quelle delle società che prendono parte a:
- operazioni straordinarie;
- al consolidato fiscale.
In merito devono essere tenuti in considerazione i seguenti principi:
- revisione del regime delle perdite nel consolidato, per evitare le complessità relative all’attribuzione di quelle non utilizzate dalla consolidante nei casi di interruzione o revoca della tassazione di gruppo;
- omogeneizzazione delle condizioni della compensazione delle perdite fiscali;
- modifica della disciplina del riporto delle perdite, nell’ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale, senza penalizzare quelle relative all’ingresso dell’impresa nel gruppo. In questo caso si dovrà anche prevedere una revisione del limite del valore del patrimonio netto e dell’attività principale esercitata;
- definizione delle perdite finali per il riconoscimento, sulla base dei principi espressi dall’Unione europea.
Interventi di razionalizzazione riguarderanno anche:
- conferimenti di azienda;
- scambi di partecipazioni mediante conferimento.
In questo caso il centro degli interventi riguarderà le partecipazioni delle holding:
“nel rispetto dei vigenti principi di neutralità fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in base alla corrispondente quota delle voci del patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento.”
Riforma fiscale e IRES: le altre misure da adottare
Gli ultimi due interventi che trovano spazio nella legge delega riguardano il passaggio di beni da attività commerciale ad attività non commerciale e la razionalizzazione in tema di entità estere.
Nel primo caso viene previsto il principio di un regime speciale nel caso, appunto, di passaggio di beni dall’attività commerciale all’attività non commerciale e viceversa, alla luce del mutamento della qualificazione di tali attività.
Infine viene prevista un’azione di razionalizzazione sulla qualificazione fiscale interna delle entità estere.
In questo caso si intende prendere in considerazione la qualificazione di tali entità:
- fiscalmente trasparente;
- fiscalmente opaca.
La classificazione sarà operata sulla base della legislazione dello Stato di costituzione o della residenza fiscale.
Gli obiettivi inseriti della delega fiscale prenderanno una forma concreta solo con i decreti legislativi di attuazione.
I lavori, tuttavia, sono già iniziati. Il Viceministro al MEF, Maurizio Leo, ha istituito un comitato per l’attuazione.
In tale comitato sono stati inseriti diversi esperti che faranno parte ciascuno di un apposita “squadra di lavoro”, chiamata a dare un contributo nell’ambito di uno specifico intervento.
Tali squadre dovranno fornire gli schemi dei decreti alla commissione tecnica presieduta dallo stresso Viceministro Leo, entro la scadenza del 20 settembre 2023.
I lavori procedono a ritmo serrato, anche se la conclusione dell’iter è ancora lontana.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Riforma fiscale e IRES, le novità della delega nel testo in Gazzetta Ufficiale