Super ammortamento, stop all'agevolazione fiscale sul bene distrutto prima del termine del periodo di fruizione. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 317 del 31 maggio 2022.
Stop al super ammortamento in caso di distruzione del bene prima del termine di fruizione dell’agevolazione fiscale.
Con la cessazione del rapporto contrattuale tra l’impresa e la società che mette a disposizione i beni agevolabili nella forma del noleggio a lungo termine, e successivamente all’eliminazione del bene dal processo produttivo, non sarà possibile continuare a fruire della maggiorazione del super ammortamento.
A fare chiarezza è l’Agenzia delle Entrate, che con la risposta all’interpello n. 317 del 31 maggio 2022 torna sulle regole per la fruizione dell’agevolazione fiscale, sostituita a partire dal 2020 dal credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali.
Super ammortamento, per il bene distrutto l’agevolazione fiscale si blocca
A presentare istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate è una società distributrice di beni materiali alle imprese, mediante cessione tradizionale o noleggio a lungo termine.
In quest’ultima ipotesi, al termine del contratto di noleggio i beni in oggetto vengono ritirati e, avendo concluso il propri ciclo produttivo, sono estromessi dal mercato mediante distruzione.
Ma, sottolinea l’Agenzia delle Entrate con la risposta del 31 maggio, per il bene distrutto si stoppa la fruizione del super ammortamento.
Si ricorda che la disciplina del super ammortamento prevedeva la possibilità per le imprese di maggiorare del 40 per cento, poi ridotto al 30 per cento, il costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi.
La maggiorazione si concretizza in una deduzione extracontabile da fruire, secondo quanto previsto dagli articoli 54 e 102 del TUIR, in base ai coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1998.
La Legge di Bilancio 2020 ha sostituito l’agevolazione con uno specifico credito d’imposta riconosciuto alle imprese per gli investimenti in beni strumentali.
Tornando sui chiarimenti forniti, l’Agenzia delle Entrate specifica che la deduzione maggiorata spettante per gli investimenti già effettuati, anche mediante contratto di leasing, non può però essere fruita dopo la cessazione del rapporto contrattuale e l’eliminazione del bene dal processo produttivo.
I beni che per scelta imprenditoriale vengono avviati alla distruzione non possono quindi più “cedere le loro utilità al processo produttivo”, e non sarà quindi possibile fruire delle quote del super ammortamento non dedotte dalla maggiorazione.
- Agenzia delle Entrate - risposta numero 317 del 31 maggio 2022
- Super ammortamento - Eliminazione del bene agevolato dal processo produttivo - Articolo 1, commi 91-94 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii.
Il super ammortamento viene meno se è volontaria la fuoriuscita del bene dall’azienda
L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate contenuta nella risposta all’interpello n. 317 del 31 maggio 2022, è coerente con quanto già precisato nella circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 sul credito d’imposta per i beni strumentali nuovi, “evoluzione” di super e iper ammortamento.
In merito alle nuove agevolazioni sui beni strumentali, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che ai fini della rideterminazione del credito d’imposta in caso di fuoriuscita del bene dall’azienda nel periodo di sorveglianza, rileva la volontarietà della scelta da parte del beneficiario.
Come specificato nella circolare 9/E/2022, il furto del bene non costituisce quindi causa di riduzione dell’agevolazione. Al contrario, la dismissione volontaria anticipata e la distruzione del bene oggetto di leasing comporta il venir meno del diritto alla fruizione delle quote di super ammortamento non fruire.
Nel dettaglio, la risposta del 31 maggio sottolinea quanto segue:
“La fattispecie rappresentata da ALFA, invece, fa riferimento ad una situazione in cui il soggetto beneficiario dell’agevolazione estromette volontariamente (e anticipatamente rispetto al periodo di fruizione previsto) i beni agevolati dal regime d’impresa; pertanto, l’Istante, a seguito dell’eliminazione del bene dal processo produttivo, non può fruire delle quote residue non dedotte della maggiorazione relativa al super ammortamento.”
Per il bene distrutto in anticipo viene quindi meno il diritto alla fruizione delle quote del super ammortamento non ancora utilizzate.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Super ammortamento, per il bene distrutto l’agevolazione fiscale si blocca