Cessione del credito bonus edilizi, nel caso di consolidato fiscale e trasferimento tra controllate e controllante configura come passaggio a terzi dei crediti. Lo chiarisce la risoluzione numero 45 del 2 agosto 2022 dell'Agenzia delle Entrate. Non si applicano i limiti previsti dalle misure antifrode alla compensazione con F24.
Cessione del credito bonus edilizi, nel caso di consolidato fiscale e trasferimento tra controllate e controllante non si realizza un passaggio a terzi dei crediti.
Lo spiega la risoluzione numero 45 del 2 agosto 2022 dell’Agenzia delle Entrate.
Non si tratta di un contratto tra cedente e cessionario ma di un trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit.
In altre parole, non si realizza la prima cessione ma il passaggio incide esclusivamente sulla liquidazione dell’importo delle imposte sul reddito delle società dovuta alla consolidante.
La tassazione delle fiscal unit permette di determinare un unico reddito: è permessa la compensazione senza limiti dell’IRES del gruppo fiscale con i crediti e le eccedenze d’imposta delle imprese che aderiscono al consolidato fiscale.
Cessione del credito bonus edilizi, nel caso di consolidato fiscale non conta come primo passaggio
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla cessione del credito dei bonus edilizi nel caso di un consolidato fiscale.
La risoluzione numero 45 del 2 agosto 2022 riguarda sia il superbonus, sia gli altri sconti relativi al bonus casa.
Nel caso di trasferimento del credito dalla controllata alla fiscal unit, nell’importo massimo della quota utilizzabile e dell’IRES dovuta, non si applicano le limitazioni stabilite dalle modifiche all’articolo 121 del Decreto Rilancio e dall’articolo 28 del Decreto Sostegni ter.
La consolidante potrà utilizzare in compensazione i crediti ricevuti dalla controllata, tramite modello F24.
Il passaggio dei crediti dalla controllata alla controllante, non realizza una cessione a terzi degli stessi crediti, ovvero un contratto tra un cedente e un cessionario attraverso il quale viene trasferito il diritto di credito nei confronti del debitore.
I chiarimenti seguono la stessa linea della risposta all’interpello numero 133 del 2021.
Inoltre, i crediti possono essere ceduti ad altri soggetti, configurando successivamente una prima cessione.
In merito agli eventuali limiti alla compensazione, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quanto di seguito riportato:
“Il punto 5.2, lettera d), del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 2022/35873 del 03/02/2022 (integrato con le modifiche apportate dal Provvedimento n. 202205 del 10 giugno 2022), chiarisce, inoltre, che "(...) non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pro tempore vigenti (...).”
Inoltre, come specificato nella circolare numero 53 del 20 dicembre 2004:
“nessun limite è [invece] stabilito per il trasferimento dei crediti d’imposta indicati nel quadro RU del modello Unico Società di Capitali, dal momento che l’importo complessivamente utilizzabile degli stessi è predeterminato e già stanziato sui singoli capitoli di spesa delle amministrazioni competenti a riconoscere il beneficio indicato.”
I crediti in questione non fanno parte di quelli indicabili nel quadro RU ma hanno le stesse caratteristiche perché derivano da agevolazioni.
Per ragioni di coerenza sistematica, i vincoli indicati non si devono applicare anche ai crediti del caso.
- Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 45 del 2 agosto 2022
- Cessione, in consolidato fiscale, di crediti derivanti da misure di Superbonus e bonus diversi dal Superbonus.
Cessione del credito bonus edilizi nel consolidato: le istruzioni operative
L’Agenzia delle Entrate spiega anche come poter portare in compensazione i crediti trasferiti dalla controllata alla fiscal unit.
Per permettere all’Amministrazione fiscale di verificare la capienza del plafond delle agevolazioni disponibili, con i controlli automatizzati, rispetto ai crediti utilizzati si dovrà utilizzare la sezione “Contribuente”.
Nello specifico:
- nel campo "Codice fiscale” dovrà essere inserito il proprio;
- nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" dovrà essere inserito quello della società consolidata, con il codice identificativo 62.
La società consolidata, cessionaria del credito, dovrà inoltre compilare la sezione III (Eccedenze d’imposta diverse dall’IRES trasferite al consolidato) del quadro GN (Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato) del modello Redditi SC.
In particolare:
- nella colonna 1 dovrà essere inserito il codice tributo identificativo del credito che non rientra tra i crediti d’imposta del quadro RU;
- nella colonna 2 si dovrà inserire l’ammontare trasferito al consolidato.
Dovrà inoltre essere compilata la sezione X (Eccedenze d’imposta diverse dall’IRES trasferite al gruppo) del quadro NX (Trasferimenti al gruppo) del modello CNM, che deve essere compilato come segue:
- nella colonna 1 deve essere inserito il codice tributo identificativo del credito;
- nella colonna 2, si deve indicare il codice fiscale della consolidata che trasferisce tale credito;
- nella colonna 3, l’ammontare ricevuto dal consolidato.
La società consolidante dovrà inoltre compilare anche la sezione II (Eccedenze d’imposta diverse dall’IRES trasferite al gruppo).
Il quadro CC (Utilizzo dei crediti trasferiti alla tassazione di gruppo) del modello CNM, dovrà essere compilato come segue:
- nella colonna 1, il codice tributo;
- nelle colonne da 2 a 5, le altre informazioni richieste.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Cessione del credito bonus edilizi, non conta come primo passaggio nel caso di consolidato fiscale