In arrivo un nuovo regime fiscale agevolato per i giovani imprenditori agricoli. Prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP.
Tra le misure previste dalla legge n. 36/2024 per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore dell’agricoltura c’è anche un regime fiscale agevolato.
I giovani imprenditori agricoli e le imprese giovanili agricole possono optare per il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Tale regime prevede l’applicazione di un’aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta.
Giovani imprese agricole: come funziona il nuovo regime fiscale agevolato
Lo scorso 26 marzo è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 36/2024, che introduce diverse misure per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore dell’agricoltura.
Le disposizioni previste hanno l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale nel settore e incrementare il numero di giovani che avviano un’impresa agricola.
Tra le misure introdotte a sostegno di “giovani imprenditori agricoli” e “imprese giovanili agricole” trova spazio anche un nuovo regime fiscale agevolato.
Come indicato all’articolo 4 della citata legge, i giovani imprenditori agricoli che intraprendono un’attività d’impresa hanno la possibilità di optare per un regime fiscale agevolato che consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, l’imposta regionale sulle attività produttive.
Questa sarà determinata applicando l’aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta.
Giovani imprese agricole: i requisiti per beneficiare del regime fiscale agevolato
Il nuovo regime fiscale agevolato in favore di giovani imprenditori agricoli introdotto dalla legge n. 36/2024, prevede però alcune limitazioni per l’accesso.
Tale regime, infatti, può essere applicato solamente dalle imprese che non determinano il reddito forfettariamente ovvero ai sensi dell’articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, il DPR n. 917/1986, che disciplina il reddito agrario.
La decisione di aderire al nuovo regime agevolato ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi.
Le altre condizioni da rispettare per poter aderire al regime sono le seguenti:
- non aver esercitato altre attività d’impresa agricola nei 3 anni precedenti;
- essere in regola con gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legge;
- non richiedere l’agevolazione per il trasferimento di aziende preesistenti ai giovani imprenditori agricoli o a imprese giovanili agricole.
Il beneficio è riconosciuto nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
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