Reddito di emergenza, con la circolare numero 102 dell'11 settembre 2020 l'INPS fornisce le istruzioni per presentare le domande relative alla nuova mensilità. La misura del decreto Rilancio è stata riconfermata nel decreto Agosto: la presentazione tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2020.
Reddito di emergenza, la misura prevista del decreto Rilancio viene riconfermata per una nuova mensilità dal decreto Agosto.
Con la circolare numero 102 dell’11 settembre 2020 l’INPS fornisce le istruzioni per presentare la nuova domanda tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2020.
Nel documento di prassi sono riportati inoltre i requisiti per avere diritto alla somma, i criteri per il calcolo ed i casi di incompatibilità con altre misure economiche per fronteggiare gli effetti negativi dell’emergenza Coronavirus.
Sono inoltre fornite le modalità di attuazione e di verifica dei dati autodichiarati.
Reddito di emergenza, le istruzioni INPS per le domande della nuova mensilità
Tra gli aspetti del reddito di emergenza presi in considerazione nella circolare numero 102 dell’11 settembre 2020 ci sono i requisiti da rispettare per avere diritto alle somme, il calcolo del contributo e le modalità per presentare la domanda.
- INPS - Circolare numero 102 dell’11 settembre 2020
- Decreto-legge 19 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e per il rilancio dell’economia”. Nuove misure in materia di Reddito di Emergenza. Variazioni al piano dei conti.
La misura prevista dall’articolo 82 del decreto Rilancio, ovvero il numero 34 del 19 maggio 2020, è stata riconfermata per un’ulteriore mensilità dal decreto Agosto, nell’articolo 23 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
Le domande per la nuova mensilità devono essere presentate tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2020.
Il documento di prassi dell’INPS si articola come segue:
- Introduzione e definizione;
- Termini e modalità di presentazione delle domande di Rem;
- I requisiti;
- Individuazione dei requisiti per l’accesso al beneficio. I requisiti di residenza. I requisiti economici;
- I requisiti di residenza;
- I requisiti economici;
- I requisiti di compatibilità;
- Le ulteriori indennità COVID-19;
- Le prestazioni pensionistiche;
- I redditi di lavoro dipendente;
- Il Reddito e la Pensione di cittadinanza;
- Modalità di attuazione dei controlli di compatibilità;
- La verifica dei dati autodichiarati in domanda e la revoca;
- La concessione del beneficio;
- Il calcolo del beneficio economico;
- Finanziamento e monitoraggio;
- Regime fiscale;
- Istruzioni contabili.
Per avere diritto alla somma prevista è necessario rispettare i seguenti requisiti:
- il richiedente deve avere la residenza in Italia;
- il nucleo familiare deve avere un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio;
- il nucleo familiare deve avere un valore del patrimonio mobiliare familiare, riferito al 2019, inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ISEE;
- il nucleo familiare deve avere un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.
Il documento specifica che il patrimonio mobiliare familiare deve essere autodichiarato in fase di presentazione della domanda ed è oggetto di successiva verifica.
Reddito di emergenza, calcolo dell’importo e compatibilità con altre misure
Nel documento di prassi dell’INPS viene riepilogato come deve essere calcolato l’importo, che può variare da un minimo di 400 euro ad un massimo di 800 euro.
La soglia del reddito familiare per il diritto al beneficio è determinata moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza riportata nella tabella riassuntiva.
Composizione nucleo | Scala di equivalenza | Importo Rem |
---|---|---|
Un adulto | 1 | 400 euro |
Due adulti | 1.4 | 560 euro |
Due adulti e un minorenne | 1.6 | 640 euro |
Due adulti e due minorenni | 1.8 | 720 euro |
Tre adulti e due minorenni | 2 | 800 euro |
Tre adulti e due minorenni di cui un componente è disabile grave | 2.1 | 840 euro |
Nel penultimo caso la scala di equivalenza avrebbe superato il valore di 2 ma viene abbattuta su tale valore per effetto della norma.
L’ultimo caso è l’unico che supera la soglia degli 800 euro.
Come sottolineato nel documento di prassi il Reddito di emergenza non è compatibile con le altre misure di sostegno agli effetti negativi prodotti dal Coronavirus.
Nello specifico si verifica l’incompatibilità con le seguenti misure:
- con le indennità COVID-19;
- con le prestazioni pensionistiche;
- con i redditi da lavoro dipendente;
- con il Reddito e la Pensione di cittadinanza (RdC/PdC).
L’INPS sottolinea che:
“Il Rem si configura come misura residuale rispetto alle altre misure COVID-19 e viene erogato, in presenza di tutti i requisiti di legge, esclusivamente se nessuno dei membri del nucleo richiedente abbia già usufruito delle altre indennità emergenziali”
L’incompatibilità è relativa alle indennità previste per i lavoratori delle seguenti categorie:
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
- liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata;
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata;
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati;
- lavoratori settore agricolo;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori domestici;
- lavoratori marittimi;
- lavoratori dello sport.
Non hanno diritto al Rem tutti i titolari di pensione diretta o indiretta, ad
eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Tuttavia se il riconoscimento è successivo alla domanda di Rem del diritto a pensione ad un componente del nucleo, con decorrenza antecedente la presentazione della domanda di Rem, non si verifica l’incompatibilità.
Il Rem è inoltre incompatibile con la presenza nel nucleo di lavoratori dipendenti con retribuzione lorda complessiva superiore alla soglia massima del reddito familiare.
In presenza di casi di integrazione salariale, si deve prendere a riferimento la retribuzione teorica del lavoratore.
Reddito di emergenza, le modalità di domanda ed erogazione del contributo
La domanda per il reddito di emergenza può essere effettuata esclusivamente online, a partire dal 15 settembre 2020 ed entro la scadenza del 15 ottobre 2020.
Per presentare la domanda possono essere utilizzati i seguenti canali:
- il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
- gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
- i centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una apposita convenzione con l’Inps.
Dopo l’accoglimento della domanda, l’erogazione del beneficio avviene in relazione al mese di presentazione della stessa (settembre o ottobre 2020).
L’esito della domanda sarà comunicato dall’INPS per SMS o email, attraverso i recapiti indicati nella domanda stessa.
Nel caso in cui la domanda fosse respinta, l’Istituto fornisce le motivazioni del mancato accoglimento dell’istanza.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Reddito di emergenza, le istruzioni INPS per le domande della nuova mensilità