La Commissione Europea si è pronunciata: ok alle novità fiscali per gli ETS

Cristina Cherubini - Associazioni

L'8 marzo segna una data storica per il terzo settore con l'ok da parte della Commissione Europea in merito alle novità fiscali per gli ETS contenute nel Codice del Terzo settore

La Commissione Europea si è pronunciata: ok alle novità fiscali per gli ETS

La Commissione Europea ha concesso la sua autorizzazione, attesa dal legislatore italiano, in merito alle norme fiscali contenute nel titolo X del Codice del Terzo Settore.

Gli enti del Terzo settore e tutti i portatori di interesse che orbitano attorno a tale universo aspettavano da tempo questo momento. Finalmente con questa svolta è possibile affermare che la riforma del terzo settore è completa e che dal 1° gennaio 2026 entrerà integralmente in vigore.

Nel comunicato stampa diffuso l’8 marzo dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il presidente Elbano de Nuccio ha dichiarato:

“L’ok della Commissione Europea alle norme fiscali in favore del Terzo settore rappresenta un passaggio estremamente importante per il futuro del no profit. La nostra categoria è pronta a fornire il suo contributo per la piena e migliore applicazione delle nuove norme, la cui approvazione abbiamo sempre sostenuto”.

La notizia dell’approvazione giunta dall’UE ha rallegrato e rassicurato gli animi di tutti coloro che negli anni hanno studiato la normativa, valutato le eventuali mancanze e atteso per la sua piena operatività.

Riforma fiscale ETS: cosa cambia con l’ok della Commissione UE

In questi anni abbiamo seguito questo tema molto da vicino, nella convinzione che un regime fiscale ad hoc rappresentasse un elemento determinante per la crescita e il rafforzamento del terzo settore, mettiamo a disposizione le nostre competenze in questo ambito, anche per dirimere eventuali criticità interpretative e applicative che dovessero intervenire”, ha sottolineato il consigliere nazionale del CNDCEC delegato alla materia David Moro.

Con la notizia del via libera, si può affermare che dal 1° gennaio 2026 la riforma del Terzo settore sarà pienamente operativa e vi saranno a partire da tale data tutta una serie di conseguenze.

La piena attuazione dell’art. 89 del d.lgs 117/2017 contenuto nel titolo X del del CTS, renderà valida la rimozione di alcune categorie associative tra quelle comprese nell’art. 148 del TUIR, rendendo per esempio impossibile il mantenimento delle agevolazioni fino ad ora concesse alle associazioni culturali ancora fuori dal RUNTS e non trasformate quindi in APS, enti del Terzo settore.

Vi saranno però anche numerosi effetti positivi dalla piena applicazione dei regimi fiscali ad hoc degli ETS, quali ad esempio la defiscalizzazione degli utili destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio, come ha spiegato la viceministra Bellucci.

Arriveranno specifici incentivi per gli investitori, ampliando le opportunità di finanziamento per gli enti del terzo settore.

E poi ancora prenderanno vita nuovi strumenti di finanza sociale, come i titoli di solidarietà, che garantiranno agli investitori il medesimo trattamento fiscale riservato ai titoli di Stato, con l’applicazione dell’aliquota del 12,5 per cento.

Riforma fiscale ETS: cosa accadrà alle ONLUS dopo l’ok della Commissione UE

Un’altra conseguenza importante derivante dall’approvazione arrivata lo scorso 8 marzo da parte della Commissione Europea in merito ai regimi fiscali ad hoc per gli enti del Terzo settore, riguarderà le ONLUS.

Difatti dal 1° gennaio 2026 cesserà definitivamente di esistere l’anagrafe delle ONLUS, pertanto le associazioni ancora iscritte ad essa che non hanno cambiato il loro statuto e non sono trasmigrate al RUNTS dovranno devolvere il patrimonio acquisito a partire dal momento in cui hanno acquisito tale qualifica fiscale o se intenzionate a sciogliersi dovranno devolverlo integralmente.

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