Deducibilità delle spese di sponsorizzazione in favore di associazioni sportive dilettantistiche: presunzione assoluta di inerenza e congruità, nel rispetto delle condizioni previste. Commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 3470/2024
In tema di deducibilità delle spese di sponsorizzazione a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, vige una presunzione assoluta di inerenza e congruità, allorquando i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima.
Una volta soddisfatte tali condizioni, le spese sostenute dal soggetto sponsor sono da ritenersi integralmente deducibili. Questo il principio espresso dalla Corte di cassazione nella Sentenza n. 3470 depositata il 7 febbraio 2024.
Sponsorizzazioni alle associazioni sportive dilettantistiche sempre inerenti e congrue
La vicenda trae origine dal ricorso avverso un avviso di accertamento, a fini Ires, Irap e Iva, con cui l’Ufficio recuperava a imposizione nei confronti della società parte dei costi sostenuti per pubblicità per importi corrisposti a due associazioni sportive dilettantistiche, ritenuti solo parzialmente inerenti e ritenendoli deducibili nella misura percentuale del 20 per cento dell’utile conseguibile.
Il ricorso era stato respinto sia in primo che in secondo grado.
In particolare i giudici d’appello hanno evidenziato che l’ufficio potesse disconoscere i costi con valutazione di loro congruità e inerenza, a prescindere da irregolarità nelle scritture contabili, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti. La CTR specificava inoltre che era irrilevante la previsione dell’art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, che prevede solo un tetto massimo di deducibilità delle spese per sponsorizzazioni di attività sportive ma che non elimina il controllo sulla loro inerenza e congruità.
La società ha così proposto ricorso per cassazione eccependo, per quanto di interesse, violazione dell’art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, che prevede una presunzione legale di inerenza e congruità delle spese in favore delle ASD, precludendo ogni sindacato dell’amministrazione su tali punti.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo e rigettato con rinvio la sentenza impugnata.
Presunzione assoluta di inerenza e congruità per le sponsorizzazioni di imprese sportive dilettantistiche
La controversia ruota attorno alla corretta interpretazione dell’art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002 che testualmente recita che:
“il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche … costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.”
A riguardo la Corte di cassazione ha già chiarito che dette spese di sponsorizzazione sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che:
- il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
- sia rispettato il limite quantitativo di spesa;
- la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;
- il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.
La disposizione in commento costituisce norma speciale, destinata a derogare anche al regime generale di deducibilità dei costi previsto dall’art. 109 del TUIR, trattandosi di disposizione che detta peculiari condizioni di deducibilità delle spese di pubblicità che rispondono alle specifiche esigenze del settore di riferimento, ossia delle compagini sportive dilettantistiche.
In altre parole il legislatore ha stabilito una presunzione assoluta di deducibilità del costo, rendendo non sindacabile la scelta dell’imprenditore di promuovere il nome, il marchio o l’immagine attraverso iniziative pubblicitarie nel settore sportivo dilettantistico.
Non è ammessa, quindi, l’indeducibilità di tali costi sulla base di una asserita assenza di una diretta aspettativa di ritorno commerciale.
Al contempo non è consentita alcuna contestazione circa la incongruità o l’antieconomicità del costo, dal momento che nel campo delle sponsorizzazioni è improponibile, se non impossibile, individuare l’ammontare “congruo” di una sponsorizzazione, poiché queste spese, di solito, sono sostenute nella prospettiva di aumentare i ricavi, senza la garanzia che tale obiettivo possa essere davvero conseguito.
In conclusione si può affermare che la norma fissi una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche, laddove risultino soddisfatti i requisiti sopra indicati, ossia che i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima e consente, di conseguenza, di ritenere integralmente deducibili tali spese dal soggetto sponsor.
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