Ravvedimento guidato per l’adempimento collaborativo: in GU il regolamento del MEF

Ravvedimento operoso guidato per i contribuenti ammessi al regime dell'adempimento collaborativo: pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2024 il regolamento del MEF

Ravvedimento guidato per l'adempimento collaborativo: in GU il regolamento del MEF

Una procedura guidata per il ravvedimento operoso in caso di ammissione al regime dell’adempimento collaborativo: in Gazzetta Ufficiale del 10 settembre approda il regolamento del Ministero dell’Economia.

La procedura descritta dal regolamento MEF, applicabile per i periodi di applicazione dell’adempimento collaborativo, consentirà ai contribuenti di sanare omissioni o irregolarità spontaneamente, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste dalla normativa sul ravvedimento operoso.

Nell’atto trasmesso dall’Agenzia delle Entrate, a seguito di apposita comunicazione da parte del contribuente, i dettagli del conto dovuto.

Ravvedimento guidato per l’adempimento collaborativo: in GU il regolamento del MEF

Entro i nove mesi precedenti rispetto alla decadenza dei termini di accertamento, i contribuenti ammessi al regime dell’adempimento collaborativo potranno presentare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate per il calcolo di imposte, sanzioni e interessi relativi alla violazione rilevata.

La comunicazione, redatta in carta libera, dovrà essere firmata e presentata all’Ufficio competente a mano o in modalità telematica, a mezzo PEC, e la data di presentazione sarà rilevante ai fini della determinazione delle sanzioni applicando il ravvedimento operoso.

Questi alcuni dei dettagli contenuti nel regolamento MEF in vigore dal 25 settembre 2024, che detta le regole per l’applicazione delle novità previste dal decreto legislativo n. 221/2023 sul fronte della regolarizzazione di violazioni in caso di adesione alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

La procedura di ravvedimento guidato in caso di adesione all’adempimento collaborativo chiama evidentemente in causa l’Agenzia delle Entrate, che entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione notificherà al contribuente uno schema di ricalcolo contenente maggiori imposte, sanzioni e interessi, consentendo al contribuente ulteriori 60 giorni di tempo per l’invio di osservazioni.

L’Ufficio competente valuterà eventuali osservazioni entro i successivi 60 giorni e procederà alla notifica dell’ulteriore atto di ricalcolo. Il versamento dovrà essere effettuato entro un termine non inferiore a 15 giorni.

Adempimento collaborativo: con il ravvedimento guidato l’Agenzia calcola le sanzioni ridotte

L’atto di ricalcolo che verrà presentato dal Fisco al contribuente conterrà già l’importo delle sanzioni rimodulate sulla base delle riduzioni previste dalla normativa in materia di ravvedimento operoso.

Il versamento degli importi dovuti sulla base di quanto evidenziato nell’atto trasmesso dall’Agenzia delle Entrate, con la presentazione della dichiarazione integrativa quando necessario, sarà l’atto conclusivo della procedura di ravvedimento guidato.

In ogni caso, specifica il regolamento del MEF, il versamento non fa venir meno la possibilità di avviare o proseguire attività di controllo (“accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento sui periodi d’imposta oggetto della comunicazione di cui all’articolo 2, comma 1”.)

Non saranno in ogni caso reiterati controlli già eseguiti nell’ambito della procedura, a patto che non emergano ulteriori elementi rilevanti o qualora emergano circostanze di fatto o di diritto non veritiere o non complete rappresentate dal contribuente.

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