Trasparenza fiscale: casi in cui è possibile esercitare l'opzione e modalità di comunicazione, facciamo il punto della normativa di riferimento e delle indicazioni operative per le società di capitali.
Con la trasparenza fiscale la cui disciplina è contenuta negli articoli 115 e 116 del TUIR (D.P.R 917 del 22 dicembre 1986) le società di capitali trasferiscono l’imposizione del reddito d’impresa ai soci, in base alle quote di partecipazione, indipendentemente dall’effettiva percezione dei corrispondenti utili.
Nell’articolo 116 è in particolare contenuta la disciplina della piccola trasparenza riservata alle Srl a ristretta base proprietaria.
Il regime di tassazione per trasparenza ha lo scopo di evitare la doppia imposizione sugli utili societari che sarebbero assoggettati a tassazione prima in capo alla società e poi, successivamente, in capo ai soci persone fisiche.
Tale doppia imposizione penalizzerebbe i soci delle società a responsabilità limitata rispetto a quelli delle società di persone.
Il regime di trasparenza è applicabile:
- alle società di capitali partecipate da altre società di capitali, in base a quanto previsto dall’articolo 115 Tuir. Il reddito viene tassato ai fini IRES esclusivamente in capo alla società che detiene la partecipazione nella società trasparente;
- alle società a responsabilità limitata a ristretta base azionaria, aventi i requisiti di cui all’articolo 116 Tuir. I soci, in particolare, devono essere persone fisiche in numero non superiore a 10 (o 20 nel caso di società cooperativa), mentre, in capo alla società l’ammontare dei ricavi non deve essere superiore al limite previsto per gli studi di settore/Isa. Il reddito non viene tassato ai fini IRES in capo alla società partecipata, ma per trasparenza in capo ai soci nel periodo di produzione.
Regime della “piccola” trasparenza
L’opzione per il cd. regime delle piccola trasparenza fiscale delle Srl a ristretta base proprietaria (art. 166 del TUIR), può essere esercitata solo dalle Srl interamente partecipate da persone fisiche, e il numero di soci non deve essere superiore a 10 (tale numero è elevato a 20 nel caso di Srl di tipo cooperativo).
Non rileva l’entità della quota dei soci, ma il numero massimo previsto dalla norma, e quindi è possibile optare per la trasparenza anche in presenza di Srl uninominale in quanto società partecipata da un solo socio persona fisica.
Per la verifica del numero dei soci bisogna considerare anche gli eventuali comproprietari della medesima quota, nel caso in cui i relativi diritti vengano esercitati a mezzo di rappresentante comune.
Nel caso in cui i soci non siano residenti nel territorio dello Stato, l’esercizio dell’opzione è consentita a condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti. Il possesso dei requisiti posti dall’articolo 116, deve sussistere per l’intero arco temporale di vigenza del regime.
L’opzione per la trasparenza, è esclusa se la società partecipata realizza un volume di ricavi che supera le soglie previste per l’applicazione degli Isa, si tende così a riservare il regime di trasparenza fiscale alle Srl di piccole dimensioni.
Per il calcolo dell’ammontare dei ricavi, occorre riferirsi al periodo d’imposta precedente a quello nel quale viene esercitata l’opzione. Per le società neocostituite, il limite dei ricavi si verifica effettuando il ragguaglio ad un anno dell’ammontare dei ricavi dichiarati.
È possibile optare per la trasparenza fiscale a partire dal primo anno di attività, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi che si presume verranno realizzati.
L’opzione è esclusa se la società partecipata è assoggettata a procedure concorsuali ovvero ha esercitato l’opzione per il consolidato nazionale o mondiale. Si decade dal regime di trasparenza dal periodo d’imposta successivo a quello in cui si è verificato il superamento della soglia di ammissione.
Esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale
L’opzione per la trasparenza ha la durata di tre esercizi e al termine del triennio si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata.
L’opzione viene esercitata in modo espresso dalla società partecipata (previa opzione nel modello dichiarativo), e da ciascuno dei soci (tramite raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione PEC alla società partecipata contenente l’intenzione di avvalersi del regime opzionale). La comunicazione è effettuata dalla società trasparente all’Agenzia delle Entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare o revocare o confermare l’opzione.
Per l’opzione esercitata nella dichiarazione Redditi 2021 SC (Quadro OP sezione III - Opzione per la trasparenza fiscale) il periodo interessato è 2021-2023.
Per l’opzione è necessaria l’acquisizione del consenso dei soci.
In caso di comunicazione tardiva dell’opzione per la trasparenza, i contribuenti interessati non possono fruire del regime, dal momento che la puntuale comunicazione ne rappresenta condizione essenziale risultando irrilevanti eventuali comportamenti concludenti tenuti dai contribuenti in sede di dichiarazione.
Nella dichiarazione la relativa sezione dovrà essere compilata dalla società trasparente per comunicare:
- l’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale;
- la revoca dell’opzione per la trasparenza fiscale;
- la conferma del regime di tassazione per trasparenza.
In caso di fusione o di scissione della società partecipata, l’opzione perde efficacia a partire dalla data da cui l’operazione esplica i suoi effetti fiscali, salvo che essa venga confermata da tutti i soggetti interessati, ricorrendo i presupposti sopra indicati stabiliti dall’art. 115 del TUIR.
Nel rigo OP11 va barrata la casella in funzione della tipologia della comunicazione effettuata. Nei righi da OP12 a OP15 vanno indicati i codici fiscali dei soggetti partecipanti ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR, in particolare va riportato, in colonna 1, il codice fiscale della persona fisica partecipante e, in colonna 2, il codice fiscale della società.
Rinnovo automatico dell’opzione per la trasparenza fiscale
L’art. 115, comma 4, del DPR 917/1986, stabilisce che al termine di ciascun triennio di adesione al regime della trasparenza fiscale per le società di capitali, l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che detta opzione non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione.
Tale disposizione si applica anche all’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria di cui all’art. 116, Tuir, pertanto è possibile, alla scadenza del triennio di opzione per la trasparenza fiscale, continuare a beneficiare del regime senza fare alcuna comunicazione.
Imputazione dei redditi
L’imputazione del reddito avviene nei periodi d’imposta delle società partecipanti in corso alla data di chiusura dell’esercizio della società partecipata.
Le perdite fiscali della società partecipata relative a periodi in cui è efficace l’opzione, sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della società partecipata.
Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate.
In conformità con il trattamento fiscale delle società di persone, le modifiche nelle quote di partecipazione agli utili dei soci, non legate a variazioni della compagine sociale, hanno efficacia a partire dal periodo d’imposta successivo.
Indicazione del reddito trasparente
I dati della società in regime di trasparenza devono essere riportati dal socio nella Sezione II del Quadro RH del modello Redditi PF.
Nel caso in cui la partecipazione nella società trasparente sia stata assunta nell’ambito dell’attività di impresa e non a titolo personale, la quota di reddito o perdita va indicata nel quadro RG o RF.
Relativamente al quadro RH del Modello Redditi PF andrà compilata la sezione II “Dati della dati della società partecipata in regime di trasparenza”, e la sezione III dedicata alla determinazione del reddito relativo ai dati comuni (sezione I e sezione II).
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: L’opzione per la trasparenza fiscale