Scissione di società, quando si deve pagare l'imposta sulle successioni? L'operazione effettuata prima del decorso di cinque anni dalla donazione o successione non causa in automatico la decadenza ma è l'effetto giuridico della perdita del requisito del controllo a far decadere l'agevolazione. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 155 del 28 maggio 2020.
Scissione di società, quando si deve pagare l’imposta sulle successioni?
L’operazione effettuata prima del decorso di cinque anni dalla donazione o successione non causa in automatico la decadenza.
A far decadere l’agevolazione è l’effetto giuridico della perdita del requisito del controllo, come spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 155 del 28 maggio 2020.
I chiarimenti arrivano sull’agevolazione, relativa all’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall’articolo 3, comma 4-ter del decreto legislativo 31 ottobre 1990.
Il caso concreto riguarda la scissione asimmetrica di una società a seguito di una eredità.
Scissione di società, quando si deve pagare l’imposta sulle successioni?
Sulla scissione della società e sulla decadenza dall’agevolazione prevista per le imposte sulle successioni fornisce chiarimenti con la risposta all’interpello numero 155 del 28 maggio 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 155 del 28 maggio 2020
- Decadenza dall’agevolazione dell’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’articolo 3, comma 4-ter del decreto legislativo 31 ottobre 1990-Scissione asimmetrica parziale di società detenuta in comunione ereditaria.
Il caso concreto è quello della scissione asimmetrica di una società tra tre eredi.
Nello specifico tre fratelli decidono di dividere la società in tre nuove società ciascuna controllata da uno degli istanti.
La società scissa rimane, invece, di proprietà della comunione ereditaria.
Gli istanti chiedono se possono fruire dell’agevolazione prevista dall’articolo 3, comma 4-ter del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, il TUS.
L’Agenzia delle Entrate non condivide la soluzione proposta dal contribuente e chiarisce che l’operazione di scissione del caso concreto è causa di decadenza parziale dal beneficio.
Gli istanti continuano ad avere diritto all’agevolazione per la parte di imposta relativa alla quota di patrimonio netto che rimane nella società da dividere, a patto che la comunione ereditaria continui a detenerne il controllo per il periodo richiesto dalla norma, ovvero 5 anni.
Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate sottolinea che:
“le operazioni di trasformazione, fusione e scissione, prima del decorso di cinque anni dalla donazione o successione, non sono causa automatica di decadenza dall’agevolazione in parola e il requisito della prosecuzione dell’attività di impresa, richiesto dalla norma, deve intendersi assolto nell’ipotesi di trasformazione, fusione o scissione che diano origine o incidano su società di capitali, purché il socio mantenga o integri, nella società di capitali, una partecipazione di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile.”
Il concetto di controllo del codice civile è dunque l’aspetto discriminante per l’applicazione del beneficio.
Tale concetto viene precisato nei seguenti documenti di prassi:
- la circolare del 22 gennaio 2008, n. 3/E;
- la circolare del 29 maggio 2013,n. 18/E.
I documenti chiarificatori specificano che:
“in caso di trasferimento di quote di partecipazione in società di capitali, l’articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile, richiamato dalla norma, definisce la nozione di controllo di diritto, che si realizza quando un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di una società, ossia di norma detiene più del 50 per cento delle quote o azioni della società con diritto di voto nell’assemblea ordinaria.”
Scissione di società, in quali casi spetta l’agevolazione prevista dal art. 3, comma 4-ter del TUS
Nell’evidenziare che nel caso concreto per gli istanti è prevista una decadenza parziale dell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate riepiloga i requisiti e il beneficio di quanto previsto all’articolo 3, comma 4-ter del TUS.
Il riferimento normativo relativo all’imposta sulle successioni e sulle donazioni riguarda i trasferimenti di aziende, effettuati anche tramite patti di famiglia, in favore di discendenti e del coniuge.
Tali trasferimenti non sono soggetti all’imposta sulla successione.
La disposizione prevede che:
“In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.”
L’agevolazione è applicabile solo nei casi in cui venga proseguito l’esercizio dell’attività d’impresa o si detenga il controllo per un periodo di tempo inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.
Contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione deve essere presentata un’apposita dichiarazione in tal senso.
Visti tali requisiti l’Agenzia delle Entrate spiega che, nel caso specifico, si realizza una parziale decadenza dell’agevolazione.
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