L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale del legato di genere ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni. il valore di tutti i legati va dedotto dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie su cui si calcola l'imposta
Il legato di genere, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, va dedotto dal valore dell’eredità.
I chiarimenti arrivano dall’Agenzia delle Entrate, che ha fornito una panoramica sul trattamento fiscale di questa tipologia di legato nella circolare n. 19 del 6 luglio 2023.
Il legato di genere, a differenza di quello di specie, comporta un credito per un soggetto che un erede o un altro soggetto, detto legatario onerato, è tenuto a corrispondere.
L’imposta sulla successione si applica alla base imponibile che è costituita dal valore dell’eredità a cui va dedotto il valore di tutti i legati, compreso quello di genere.
Imposta sulle successioni e donazioni: dalle Entrate il trattamento fiscale del legato di genere
L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 19, pubblicata sul sito il 6 luglio 2023, fornisce le istruzioni in merito al trattamento fiscale del cosiddetto “legato di genere” ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Con questa espressione si intende il legato obbligatorio disposto dall’autore del testamento che ha ad oggetto la prestazione di cose designate secondo l’appartenenza ad un genere.
Nello specifico, indica il legato che attribuisce ad un soggetto, detto legatario onorato un diritto di credito nei confronti di un erede o di un altro soggetto, detto legatario onerato, il quale è tenuto a corrispondere beni in corrispondenza, per qualità e quantità, alle indicazioni dell’autore del testamento.
Nella maggior parte dei casi si tratta di legati che consistono in somme di denaro.
L’Agenzia delle Entrate, in primo luogo si sofferma sulla differenza tra:
- legato di specie, che ha per oggetto la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore (articolo 649 c.c.) e per cui la proprietà passa immediatamente al legatario dopo la morte del de cuius;
- legato di genere, che ha per oggetto una cosa determinata solo nel genere (articolo 653 c.c.) e per cui l’onerato è tenuto a una prestazione nei confronti del legatario onorato.
Dopo aver passato in rassegna gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità civilistica sulla differenza tra legato di genere e legato di specie, l’Agenzia si sofferma sul quadro normativo fiscale. L’articolo 8 del TUS (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni - Dlgs n. 346/1990) prevede che:
“Il valore globale netto dell’asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell’apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19, e l’ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell’art. 46, comma 3.
Il valore dell’eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano (…).”
Inoltre, l’articolo 36 dello stesso decreto stabilisce che gli eredi sono obbligati a pagare l’imposta dovuta da loro e dai legatari e che questi ultimi sono tenuti al pagamento dell’imposta relativa ai rispettivi legati.
L’Agenzia sottolinea che, come indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, il legato di genere non viene decurtato, dato che a differenza del legato di specie si tratta di un debito dell’erede che non grava sul valore dell’eredità o delle quote ereditarie.
Nel documenti di prassi, l’Agenzia riporta anche i recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità tributaria.
Imposta sulle successioni e donazioni: il legato di genere va dedotto dal valore dell’eredità
Sul piano fiscale, sottolinea l’Agenzia, la distinzione civilistica tra legato di genere e di specie pone alcune riflessioni:
- il legato di genere è tassato non solo in capo all’erede ma anche in capo al legatario;
- la tassazione in capo all’erede di una ricchezza a (corrispondente al valore del legato) destinata a essere devoluta al legatario non appare in linea con i generali principi di “giusta imposizione” che informano l’ordinamento tributario.
- l’erede è responsabile per il pagamento dell’imposta di successione nell’ammontare complessivamente dovuto non solo dagli eredi ma anche dai legatari.
Pertanto, conclude l’Agenzia, considerato che le modalità di tassazione del legato di genere possono risultare in violazione del principio di “giusta imposizione” e che il TUS dispone espressamente che il valore dell’eredità o delle quote ereditarie è determinato “al netto dei legati”, è opportuno determinare l’eredità o le quote ereditarie al netto dei legati indipendentemente dalla tipologia degli stessi.
In sede di liquidazione dell’imposta di successione, dunque, il valore del legato di genere, al pari di quello di specie, va dedotto dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie.
Di conseguenza, eventuali controversie pendenti in materia dovranno essere riesaminate e se l’attività di liquidazione non è stata effettuata secondo i criteri specificati la pretesa tributaria dovrà essere abbandonata.
Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale della circolare n. 19/2023 dell’Agenzia delle Entrate.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Imposta sulle successioni e donazioni: dalle Entrate il trattamento fiscale del legato di genere