L’imposta sulle donazioni

Domenico Catalano - Imposta sulle successioni e sulle donazioni

L'imposta sulle donazioni si applica secondo aliquote differenziate, anche tenuto conto delle franchigie previste in base al legame di parentela o meno tra donante e donatario. Una guida per il calcolo delle somme dovute e dei casi di esonero

L'imposta sulle donazioni

Chi riceve in donazione denaro, immobili o altri beni è tenuto a versare un’imposta, dal valore graduato sulla base di specifici criteri.

L’imposta sulle donazioni - così come quella sulle successioni - è tornata sotto i riflettori nell’ambito dei lavori per l’attuazione della riforma fiscale, con alcune novità che però non hanno modificato le regole relative alle aliquote di tassazione.

Il dodicesimo decreto attuativo della riforma fiscale, Dlgs n. 139/2024, mira a razionalizzare i tributi indiretti diversi dall’IVA, tra cui per l’appunto l’imposta applicata in caso di donazioni, e sarà in vigore dal 1° gennaio 2025.

Come detto però restano inalterate le principali regole che disciplinano questa tipologia di tributo, sul quale periodicamente si torna a parlare di un ritocco alle aliquote (in aumento) o di una modifica alle franchigie.

Ma come funziona e perché viene pagata l’imposta sulle donazioni? - Bisogna prima di tutto chiarire che la donazione è un contratto, anche verbale in alcuni casi, con il quale il donante cede, senza richiedere alcun costo a titolo di corrispettivo, un bene o un diritto ad un soggetto detto donatario.

Ad essere colpiti, quindi, sono i trasferimenti a titolo gratuito che hanno come fine l’arricchimento e il beneficio di un terzo soggetto.

Come si stabilisce quanto si paga per una donazione?

In caso di cessione gratuita delle proprie proprietà si applica l’imposta sulle donazioni secondo regole determinate: il valore del bene donato e il grado di parentela che lega donante e donatario determinano aliquote, franchigia di valore e importo da pagare.

Ecco di seguito l’importo dell’imposta in base alle aliquote attualmente previste per le donazioni in favore di figli, coniuge, fratelli, altri parenti e soggetti che non fanno parte della propria famiglia d’origine.

Imposta sulle donazioni: aliquote e importi

SoggettiFranchigiaAliquota
Coniuge e parenti in linea retta, genitori e i figli, anche naturali, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli
adottati, gli affiliati e gli affiliati
€ 1.000.000,00 4%
Fratelli e sorelle € 100.000,00 6%
Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3° grado - 6%
Altri soggetti - 8%
Persona portatrice di handicap € 1.500.000,00 4%, 6%, o 8% a seconda del legame di parentela

La tabella riassume quali sono i costi della donazione: l’importo dell’imposta sulle donazioni, come è possibile osservare, va da un minimo del 4% ad un massimo dell’8%.

Non sempre tuttavia bisogna pagare l’importo determinato in base ad aliquota, grado di parentela e valore del bene. L’imposta sulle donazioni si applica esclusivamente per la quota che eccede la franchigia e come è possibile osservare in favore dei soggetti portatori di handicap sono previste alcune agevolazioni.

Inoltre è bene sottolineare come la Corte di Cassazione in passato, per esempio con la famosa sentenza n. 18725/2017, abbia ribadito che non si applica l’imposta di donazione in caso di mancata formalizzazione del contratto, ovvero ad esempio in caso di genitori che donano al figlio una somma di denaro.

Esempio di calcolo dell’imposta: ecco quanto si paga sulle donazioni

Facciamo l’esempio di una donazione tra genitori e figli di un bene di valore complessivo pari a 2.000.000 euro.

L’imposta sulle donazioni tra genitori e figli si applica per l’importo che eccede la franchigia di 1.000.000 euro e l’aliquota prevista è del 4%.

Il costo dovuto a titolo di imposta sarà pari a 40.000 euro, ovvero il 4% dei 1.000.000 euro che eccedono la franchigia. Se la donazione fosse stata rivolta a favore di un soggetto portatore di handicap il costo sarebbe stato dimezzato perché la franchigia è in questo specifico caso pari a 1.500.000 euro.

Attenzione però: in presenza di più donazioni o altre liberalità ricevute dalla stessa persona, la franchigia spetta una sola volta per ciascun beneficiario e deve riferirsi all’importo complessivo delle donazioni effettuate dal donatario a favore dello stesso beneficiario.

Ad esempio, nel caso di donazione da genitore a figlio di beni di valore di 800.000,00 euro da parte di un soggetto che già aveva donato al figlio beni di valore pari a 500.000,00 euro, la franchigia dovrà essere calcolata sottraendo quella già fruita con la donazione precedente.

Pertanto, in questo esempio si dovrà procedere sottraendo dalla franchigia di 1.000.000,00 euro l’importo della donazione già effettuata pari a 500.000,00 euro. La franchigia rimanente sarà pari a 500.000,00 euro e l’imposta di donazione dovrà essere applicata ai 300.000,00 euro eccedenti con aliquota al 4%.

In ogni caso la donazione non può violare le norme sulla successone che assegnano agli eredi una quota legittima dei beni del donatore.

Versamento imposta sulle donazioni e contratto per atto pubblico

La donazione, per non essere nulla, deve essere effettuata per atto pubblico e, quindi, redatta da un notaio, il quale dovrà registrare il contratto e versare contestualmente l’importo dovuto a titolo d’imposta sulle donazioni.

Al costo delle donazioni si aggiunge anche l’obbligo di versare l’imposta di registro, di importo fisso di 200 euro e, per donazioni di beni immobili, è necessario anche corrispondere le imposte ipotecarie e catastali pari al 2% e all’1% (200 euro in misura fissa se si tratta di prima casa).

Le donazioni di valore non eccedente la franchigia sono esenti dall’imposta di registro, come specificato più volte dall’Agenzia delle Entrate.

In ogni caso il soggetto tenuto a pagare l’imposta di registro è il beneficiario della donazione.

Imposta di registro: tutti i casi di esenzione dal pagamento

Non sempre è dovuta l’imposta di registro anche nel caso di beni di valori che eccedono la franchigia.

Le esenzioni dal versamento dell’imposta di donazione sono quelle effettuate:

  • a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;
  • a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità e alle ONLUS;
  • a favore di movimenti e partiti politici.
  • le donazioni di veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, nemmeno se presenti con altri beni o diritti in uno stesso atto di donazione;
  • i trasferimenti di aziende familiari (individuali o collettive), a favore dei discendenti o del coniuge nel rispetto di specifici requisiti;
  • le liberalità indirette, a condizione che siano attuate mediante atti comportanti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari o il trasferimento di aziende assoggettati all’imposta di registro in misura proporzionale oppure all’IVA nel rispetto delle specifiche regole previste dalla legge.

Le novità in vigore dal 1° gennaio 2025

Analizzate le regole principali, è bene evidenziare le novità introdotte con il decreto legislativo n. 139/2024 che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025.

Tra le modifiche previste, spiccano quelle relative ai trust e alle liberalità d’uso e ai trasferimenti d’azienda in ambito familiare.

Per quanto riguarda i primi si stabilisce che:

  • l’imposta sulle successioni e sulle donazioni viene estesa ai trasferimenti derivanti da trust;
  • l’imposta è esclusa esplicitamente per le liberalità d’uso;
  • le franchigie e le aliquote di imposta applicabili dipendono dal valore dei beni e dal rapporto di coniugio o di parentela tra disponente e beneficiario all’atto del trasferimento;
  • il versamento dell’imposta avviene in autoliquidazione da parte del beneficiario al momento del trasferimento e previa denuncia dello stesso o, in via anticipata e definitiva, da parte del disponente o del trustee al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione. L’imposta è pagata a titolo definitivo e non è restituita.

Per quanto riguarda i trasferimenti in ambito familiare, invece, si prevede che in caso di trasferimento di quote sociali e azioni di società di capitali e di società cooperative in favore dei discendenti e del coniuge, il beneficio dell’esclusione dalla tassazione si applica quando per effetto del trasferimento è acquisito il controllo di diritto (secondo quanto previsto dal Codice civile) o vi sia un controllo già esistente.

Per beneficiare dell’agevolazione è necessario mantenere il controllo per almeno 5 anni. Questa spetta anche per i trasferimenti di quote sociali e azioni di società residenti in Paesi UE o SEE o che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.

La stessa previsione si applica anche in caso di trasferimento di azienda o di trasferimento di altre quote sociali (società di persone).

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