Imposta sulle successioni e donazioni: le novità in arrivo

Francesco Rodorigo - Imposte

Taglia il traguardo il restyling dell’imposta sulle successioni e donazioni. Il dodicesimo decreto di attuazione della riforma fiscale dedicato alla razionalizzazione delle imposte indirette diverse dall’IVA sbarca sulla Gazzetta Ufficiale. Novità operative dal 1° gennaio 2025

Imposta sulle successioni e donazioni: le novità in arrivo

La razionalizzazione delle imposte indirette diverse dall’IVA

A prevedere il restyling dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e di altri tributi è il dodicesimo decreto attuativo della riforma fiscale.

Dopo l’approvazione del testo in via definitiva ,lo scorso agosto, il decreto legislativo approda sulla Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre.

Tra le novità lo svincolo delle delle attività cadute in successione per gli eredi fino a 26 anni di età e la possibilità di pagare l’imposta di bollo tramite F24.

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Il provvedimento è già in vigore ma le novità saranno operative dal 1° gennaio 2025.

Imposta sulle successioni e donazioni: dichiarazione precompilata e telematica

Dopo l’approvazione definitiva lo scorso agosto da parte del Consiglio dei Ministri, il dodicesimo decreto attuativo della riforma fiscale (Dlgs n. 139/2024) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2024.

Si tratta del provvedimento che mira a razionalizzare i tributi indiretti diversi dall’IVA, come l’imposta di registro, l’imposta sulle successioni e donazioni e l’imposta di bollo.

Il provvedimento è già in vigore ma le disposizioni saranno operative dal 1° gennaio 2025.

Come anticipato nel corso dell’iter, in linea con i principi e i criteri direttivi della legge delega, le nuove norme si pongono l’obiettivo di:

  • razionalizzare la disciplina dei singoli tributi;
  • prevedere il sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni e per l’imposta di registro;
  • semplificare la disciplina dell’imposta di bollo e dei tributi speciali, anche in considerazione della dematerializzazione dei documenti e degli atti;
  • ridurre e semplificare gli adempimenti e le modalità di pagamento dei tributi;
  • rivedere le modalità di applicazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari, con la previsione della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente.

Per quanto riguarda l’imposta sulle successioni e donazioni, il provvedimento apporta alcune modifiche al testo unico di riferimento, il Dlgs n. 346/1990.

Nello specifico, sono inserite le aliquote e le franchigie dell’imposta, per le quali ai fini della base imponibile viene escluso il “donatum” dalla perimetrazione del “relictum”.

Viene, inoltre, eliminato il riferimento all’istituto di affiliazione e si chiarisce che anche gli affilianti e gli affiliati sono considerati parenti in linea retta.

Tra le novità per la dichiarazione di successione, poi, si prevede la semplificazione delle informazioni e della documentazione da allegare, oltre all’obbligo di invio telematico del modello entro i 12 mesi successivi all’apertura della successione (in genere la data del decesso del contribuente).

Si va, dunque, verso una modalità di trasmissione esclusivamente telematica a cui si aggiunge anche il modello di dichiarazione precompilato, già disponibile.

Semplificazione in arrivo anche per le modalità di calcolo. Per la liquidazione dell’imposta si introduce il principio di autoliquidazione con la previsione del controllo di regolarità da effettuare successivamente e, nel caso in cui emergesse una maggiore imposta principale, dell’eventuale notifica al contribuente di un avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni.

Se il contribuente pagherà le somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso, le sanzioni saranno ridotte a un terzo.

Viene introdotto, inoltre, lo svincolo delle somme per eredi fino a 26 anni di età.

In particolare, si prevede che le banche, gli intermediari finanziari e le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in presenza di beni immobili nell’asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attività cadute in successione quando a richiederlo sia l’unico erede di età non superiore a 26 anni.

Imposta sulle successioni e donazioni: trust e trasferimenti d’azienda in ambito familiare

Le nuove norme intervengono anche in relazione ai trust e alle liberalità d’uso e ai trasferimenti d’azienda in ambito familiare.

Per quanto riguarda i primi si stabilisce che:

  • l’imposta sulle successioni e sulle donazioni viene estesa ai trasferimenti derivanti da trust;
  • l’imposta è esclusa esplicitamente per le liberalità d’uso;
  • le franchigie e le aliquote di imposta applicabili dipendono dal valore dei beni e dal rapporto di coniugio o di parentela tra disponente e beneficiario all’atto del trasferimento;
  • il versamento dell’imposta avviene in autoliquidazione da parte del beneficiario al momento del trasferimento e previa denuncia dello stesso o, in via anticipata e definitiva, da parte del disponente o del trustee al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione. L’imposta è pagata a titolo definitivo e non è restituita.

Per quanto riguarda i trasferimenti in ambito familiare, invece, si prevede che in caso di trasferimento di quote sociali e azioni di società di capitali e di società cooperative in favore dei discendenti e del coniuge, il beneficio dell’esclusione dalla tassazione si applica quando per effetto del trasferimento è acquisito il controllo di diritto (secondo quanto previsto dal Codice civile) o vi sia un controllo già esistente.

Per beneficiare dell’agevolazione è necessario mantenere il controllo per almeno 5 anni. Questa spetta anche per i trasferimenti di quote sociali e azioni di società residenti in Paesi UE o SEE o che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.

La stessa previsione si applica anche in caso di trasferimento di azienda o di trasferimento di altre quote sociali (società di persone).

Inoltre, nel caso in cui il disponente o il trustee versino il tributo al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione (e l’imposta sia quindi determinata con riferimento al valore dei beni al momento del conferimento e al rapporto esistente tra disponente e beneficiario), si prevede l’applicazione dell’aliquota più elevata, senza tener conto delle franchigie, ogni qualvolta “non sia possibile determinare la categoria di beneficiario”.


Infine, si fissa nella misura del 4,5 per cento il saggio degli interessi relativi alle somme dovute dal contribuente in seguito alla rettifica e liquidazione della maggior imposta.

Riforma fiscale: le novità per l’imposta di registro

Anche per quanto riguarda l’imposta di registro il dodicesimo decreto attuativo della riforma fiscale prevede l’implementazione di procedure per favorire la gestione telematica degli adempimenti.

Si prevedono poi ulteriori interventi di razionalizzazione come:

  • per gli atti di trasferimento di azienda o rami d’azienda, l’applicazione di diverse aliquote per il trasferimento delle diverse tipologie di beni (mobili e immobili) che compongono il patrimonio aziendale, a condizione che l’atto o i suoi allegati riportino una ripartizione del corrispettivo tra le diverse tipologie di beni. In assenza di tale ripartizione si applica l’aliquota unica più elevata;
  • nelle divisioni ereditarie si tiene conto anche del valore dei beni donati in vita dal defunto agli eredi legittimi, ma tali beni non sono soggetti all’imposta di registro in sede di divisione;
  • per i provvedimenti di condanna dell’autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi, l’Agenzia delle entrate procede alla preventiva escussione nei confronti della parte condannata al pagamento delle spese o del debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo. Con riferimento agli atti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro, si prevede che l’Agenzia, dopo aver registrato il provvedimento, a prescindere dal pagamento dell’imposta, provveda direttamente alla riscossione dell’imposta di registro;
  • i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati vengono ricondotti alla categoria di quelli aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale non altrove indicati, per i quali si applicano l’imposta di registro con aliquota del 3 per cento e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 200 euro;
  • per i contratti preliminari si passa dalle aliquote differenziate a un’aliquota unica dello 0,5 per cento sia in caso di caparre confirmatorie che di acconti, non superiore all’imposta di registro che sarebbe dovuta per il contratto definitivo.

Anche in questo caso si prevede l’autoliquidazione dell’imposta per tutti gli atti prodotti e il controllo formale è previsto in fase successiva, con sanzioni ridotte per il pagamento nel termine per la proposizione del ricorso.

Viene previsto, inoltre, che anche per le rendite vitalizie soggette all’imposta di registro (oltre che a quelle soggette all’imposta sulle successioni e donazioni), laddove il tasso di interesse legale risulti uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti previsti dal decreto MEF n. 302 del 30 dicembre 2015.

Riforma fiscale: l’imposta di bollo si pagherà con F24

Le novità riguardano anche l’imposta di bollo, che a partire dal prossimo 1° gennaio si pagherà con il modello F24.

La modalità di pagamento semplificata viene introdotta per gli atti da registrare in termine fisso. Il versamento deve essere effettuato entro il termine previsto per la registrazione dell’atto.

Resta comunque la possibilità di continuare ad assolvere l’imposta di bollo mediante contrassegno telematico per i documenti analogici.

Un’altra novità relativa alla modifica della disciplina dell’imposta di bollo riguarda gli atti degli uffici diplomatici e consolari, i quali vengono esclusi dal pagamento dell’imposta.

Diverse modifiche vengono inoltre previste per l’allegato al decreto, relativo alla Tabella dei diritti consolari che devono essere riscossi dagli uffici diplomatici e consolari.

Riforma fiscale: tasse ipotecarie, tributi speciali e accesso alla banca dati ipotecaria e catastale

Ulteriori interventi previsti dal decreto con la razionalizzazione delle imposte indirette, prevedono novità per:

  • le tasse ipotecarie e i tributi speciali;
  • le procedure di accesso alla banca dati ipotecaria e catastale;
  • le intestazioni catastali.

Nello specifico, per quanto riguarda il tributo dovuto per la consultazione ipotecaria, si prevede tra tra l’altro:

  • l’eliminazione della misura impositiva graduale legata al numero di formalità;
  • l’introduzione delle voci di tariffa per i nuovi servizi dell’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’Anagrafe Immobiliare Integrata la riduzione degli importi delle ispezioni ipotecarie del 20 per cento (anziché 10 per cento) per le richieste effettuate in via telematica;
  • l’estensione della gratuità delle operazioni inerenti al servizio ipotecario anche alle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato.

Per i tributi speciali dovuti per i servizi resi dall’Agenzia, invece, è previsto:

  • il raggruppamento in un’unica tabella suddivisa in 3 voci;
  • l’aggiornamento e la forfetizzazione degli importi dovuti;
  • l’inserimento di ipotesi espresse di esenzione per i servizi erogati con modalità interamente automatizzata.

Per i tributi speciali catastali, poi, è prevista la consultazione della base informativa catastale per via telematica gratuita e l’eliminazione, nell’ambito della forfettizzazione dei tributi speciali catastali, delle misure impositive graduali legate al numero degli elementi oggetto di richiesta.

Per quanto riguarda le procedure di accesso alla banca dati ipotecaria e catastale, queste saranno saranno accessibili a chiunque in base a quanto definito da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, viene ampliata la platea di soggetti che, per finalità di pubblico interesse o per lo svolgimento di funzioni ausiliarie in ambito giurisdizionale, possono accedere con modalità telematiche alle banche dati ipotecaria e catastale senza dover sostenere tributi ed oneri. Si introduce, poi, un regime per il rilascio telematico delle mappe catastali gratuitamente.

Con l’obiettivo di migliorare le informazioni registrate nella banca dati del catasto, infine, in caso di decesso di persone fisiche titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione, l’aggiornamento degli intestatari catastali è effettuato d’ufficio dall’Agenzia delle entrate in esenzione da tributi ed oneri sulla base delle risultanze dell’Anagrafe tributaria.

Per tutti i dettagli si rimanda al testo integrale del decreto legislativo n. 139/2024.

Dlgs n. 139/2024
Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA

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