Avviso bonario: in caso di versamento dei tributi, omesso o parziale, spetta la riduzione ad un terzo delle sanzioni se il contribuente paga entro 30 giorni o se fornisce chiarimenti entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della seconda comunicazione con l'eventuale rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 27817 del 22 settembre 2022.
Nelle ipotesi di omesso versamento o versamento parziale dei tributi, la riduzione ad un terzo delle sanzioni dovute spetta se il contribuente provvede al pagamento del debito entro trenta giorni dalla ricezione dell’originario avviso bonario ovvero, in caso fornisca chiarimenti, entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della seconda comunicazione disposta dall’ufficio, contenente l’eventuale rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute.
Solo decorsi inutilmente questi ulteriori trenta giorni i tributi omessi, gli interessi e le sanzioni irrogate con aliquota piena sono iscritti a ruolo e/o è emessa la cartella di pagamento.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 27817 del 22 settembre 2022.
La sentenza – Il caso riguarda il ricorso avverso una cartella di pagamento contenente l’IVA periodica non versata per i mesi di maggio, giugno e luglio 2005, emessa a seguito del controllo automatizzato ex art 36-bis del DPR 600/1973.
La cartella era stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità, a seguito della quale la società aveva provveduto a ravvedere parte del debito dovuto.
Inoltre, entro trenta giorni dalla sua ricezione, la medesima società presentò all’Ufficio istanza correttiva per il ricalcolo delle sanzioni ancora dovute.
Quindi la società apprese che l’Ufficio non aveva proceduto alla correzione, risultando già emesso il relativo ruolo a carico della società. A seguito del ricorso l’Ufficio aveva provveduto allo sgravio delle imposte già pagate e degli interessi, insistendo sull’applicazione della sanzione nella misura piena del 30 per cento, e non del 10 per cento come richiesto dalla società.
La controversia è giunta dinanzi alla CTR la quale, confermando la sentenza di primo grado, aveva accolto le ragioni della contribuente e avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del DLgs. 18 dicembre 1997, n. 462, nonché dell’art. 13 del DLgs. 18.12.1997, n. 471.
La Corte di cassazione ha respinto le doglianze dell’Amministrazione finanziaria e ha rigettato il ricorso.
In tema di controllo automatizzato ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 29 settembre 1973 e 54-bis del DPR 26 ottobre 1972 è previsto che, a partire dalla comunicazione dell’irregolare versamento (cd. avviso bonario) il contribuente, che rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, ha trenta giorni per fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione finanziaria.
Inoltre l’art. 2, comma 2, del DLgs. n. 462 del 1997, recita che “l’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute …. entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione .... In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo”.
Nel caso di specie la società aveva provveduto, prima del decorso del termine di trenta giorni, a presentare istanza per definire l’errore commesso.
È indubbio che si tratti di chiarimenti forniti dal contribuente a seguito della comunicazione d’irregolarità ricevuta ai sensi degli artt. 36-bis e 54-bis cit., atteso che quando la norma menziona il termine “chiarimenti”, non intende che essi siano richiesti con formalità particolari ed essi d’altronde possono avere i contenuti più vari, essendo il procedimento finalizzato alla definizione bonaria delle pretese pendenze fiscali, prima dell’instaurarsi del contenzioso.
In buona sostanza, quindi, prima del decorso dei trenta giorni dalla comunicazione d’irregolarità, la società aveva provveduto a chiarire la propria posizione fiscale ma, tuttavia, l’Ufficio aveva iscritto a ruolo l’intero debito fiscale.
Ne deriva, a parere dei giudici della cassazione, l’illegittimità dell’intero procedimento istruito dall’Agenzia delle entrate, nonché l’illegittimità della iscrizione a ruolo e della emissione della cartella esattoriale.
La Corte ha deciso quindi per il rigetto del ricorso, affermando il seguente principio di diritto:
“Nelle ipotesi di omesso versamento o versamento parziale dei tributi, la riduzione ad un terzo delle sanzioni dovute, prevista dall’art. 2, comma 2, del DLgs. n. 462 del 1997 va applicata qualora il contribuente abbia provveduto al pagamento dei tributi, degli interessi e delle sanzioni, così ridotte, entro trenta giorni dalla comunicazione d’irregolarità prevista dall’art. 36-bis, comma 3, DPR 29.9.1973, n. 600, e dall’art. 54-bis, comma 3, DPR 26.10.1972, n. 633, ovvero, qualora il contribuente abbia fornito chiarimenti all’amministrazione finanziaria, entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva, eventualmente contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. Solo decorsi inutilmente questi ulteriori trenta giorni la norma prevede l’iscrizione a ruolo e/o l’emissione della cartella per i tributi non pagati, gli interessi e le sanzioni irrogate con aliquota piena”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Avviso bonario: sanzione ridotta se il contribuente si attiva entro trenta giorni dalla seconda comunicazione