La cartella di pagamento notificata a seguito di un controllo automatizzato è legittima anche se non è stato emesso l'avviso bonario se la pretesa erariale consiste nel mancato versamento delle somme esposte nella dichiarazione dei redditi e non emergono particolari incertezze. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 18893 del 5 luglio 2021.
È legittima la cartella di pagamento notificata a seguito di controllo automatizzato anche se non è stata emesso il relativo avviso bonario, tutte le volte in cui la pretesa erariale consista nel mancato versamento delle somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente e non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Sono queste le precisazioni contenute nell’Ordinanza della corte di cassazione n. 18893 del 5 luglio 2021.
- Corte di Cassazione - Ordinanza n. 18893 del 5 luglio 2021
- Il testo dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 18893 del 5 luglio 2021.
La decisione – La controversia trae origine dal contenzioso instaurato da un professionista avverso una cartella di pagamento, emessa all’esito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, con la quale era stato contestato l’omesso versamento delle imposte dichiarate ai fini IRPEF, IRAP e IVA.
Con il ricorso il professionista ha eccepito, per quanto di interesse, l’illegittimità della cartella di pagamento per mancata preventiva notifica dell’avviso bonario. La CTP prima e la CTR dopo hanno respinto il gravame del professionista.
La controversia è giunta quindi in Cassazione e qui il contribuente ha eccepito l’erroneità della decisione d’appello nella parte in cui i giudici hanno omesso di pronunciarsi sull’eccezione di nullità della cartella di pagamento per il mancato invio della comunicazione d’irregolarità, il cd. avviso bonario.
A parere del ricorrente la comunicazione d’irregolarità deve ritenersi sempre obbligatoria, non essendo condivisibile la tesi secondo cui l’emissione di tale avviso era necessaria nelle sole ipotesi di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista ritenendo infondato lo specifico motivo di doglianza.
Nel caso di specie l’Amministrazione finanziaria ha posto in essere un mero riscontro cartolare rientrante nelle procedure automatizzate dimodoché, per effetto della liquidazione dell’imposta sulla base della dichiarazione dei redditi, il contribuente si trovava già nella condizione di conoscere i presupposti della pretesa fiscale.
È principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che la notifica della cartella di pagamento a seguito del controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal comma 3 dell’art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ogni qualvolta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente, ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate.
Di conseguenza, la comunicazione preventiva all’iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati oppure, “con riferimento alla I. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, se non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.
Nei procedimenti ordinari di liquidazione dei tributi dovuti in base alle dichiarazioni, in considerazione dell’elevato grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, lo svolgimento di un effettivo contraddittorio fra ufficio e contribuente non rappresenta una fase indispensabile del procedimento, essendo sempre possibile per il contribuente far valere eventuali doglianze in punto di illegittimità della pretesa impositiva in sede di impugnazione del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo.
Quanto, poi, al contraddittorio endoprocedimentale imposto dall’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente - obbligo sanzionato con la nullità in caso di inadempimento - giova ribadire che, secondo l’orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, esso non è imposto in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Nel caso di specie la CTR aveva accertato che l’Amministrazione finanziaria, all’esito del controllo automatizzato ha proceduto al recupero delle imposte esposte nella dichiarazione dei redditi e non versate, “ossia gli stessi tributi che il contribuente aveva riconosciuto dovuti e di cui aveva omesso il pagamento”.
Pertanto, ai fini della validità della cartella, non era necessaria la preventiva comunicazione del c.d. avviso bonario.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Controllo automatizzato: la cartella è legittima anche senza il previo avviso bonario