Controlli fiscali, ripartono le notifiche degli atti dell'Agenzia delle Entrate. Tempi e regole per la ripartenza degli accertamenti sospesi nel 2020 sono contenuti nel provvedimento del 6 aprile 2021. Priorità verrà data agli avvisi bonari ammessi alla definizione agevolata, ai sensi di quanto disposto dal decreto Sostegni.
Controlli fiscali, riparte l’attività di notifica degli atti dell’Agenzia delle Entrate, con priorità agli avvisi bonari ammessi alla definizione agevolata disposta dal decreto Sostegni.
Il provvedimento del 6 aprile 2021 detta i tempi sulla ripresa delle attività di notifica di atti di accertamento e degli altri controlli sulle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA sospesi fino allo scorso 31 dicembre 2020.
Tutti gli atti e le comunicazioni di irregolarità elaborati entro il 31 dicembre scorso saranno notificati ai contribuenti dal 1° marzo 2021 e fino al 28 febbraio 2022.
L’Agenzia delle Entrate riprenderà i controlli fiscali in base all’ordine cronologico di emissione degli atti, ma anche tenendo conto del carico di lavoro per messi e operatori postali.
Due le deroghe previste, nei casi di indifferibilità, urgenza o per il perfezionamento degli adempimenti fiscali per i quali è previsto il versamento di tributi, e ai fini di far partire la definizione agevolata degli avvisi bonari prevista dall’articolo 5, comma 1 del decreto n. 41/2021.
Controlli fiscali, ripartono le notifiche. Priorità agli avvisi bonari nella definizione agevolata
A prevedere l’emanazione di un apposito provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alla ripresa dei controlli fiscali è il comma 6, articolo 157 del decreto Rilancio.
L’atto pubblicato il 6 aprile 2021 definisce quindi termini e modalità per la ripartenza delle attività relative agli atti emessi fino al 31 dicembre 2020.
Le attività saranno distribuite in un arco temporale ampio, dal 1° marzo 2021 e fino al 28 febbraio 2022, di modo da rendere più agevole l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti. Sono queste le indicazioni contenute nel provvedimento che detta le regole sulla ripartenza degli atti dell’Agenzia delle Entrate.
Nel dettaglio, le notifiche ormai partite dall’inizio dello scorso mese riguardano gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione per i quali i termini di decadenza sono spirati lo scorso 31 dicembre.
La ripartenza dell’ordinaria attività dell’Agenzia delle Entrate sarà in ogni caso graduale.
Gli atti relativi ai controlli fiscali sospesi per tutto il 2020 saranno notificati in modalità uniforme e in ordine cronologico di emissione.
Una dilazione temporale che non riguarderà in ogni caso gli atti e le comunicazioni caratterizzati da indifferibilità e urgenza, così come quelli la cui emissione è necessaria per il perfezionamento di adempimenti fiscali che richiedono il versamento di imposte.
Si terrà inoltre conto dei controlli fiscali successivi al 31 dicembre 2020, ossia gli atti e le comunicazioni non rientranti nell’ambito della sospensione disposta dal decreto Rilancio.
Priorità assoluta verrà in ogni caso data agli avvisi bonari che, ai sensi dell’articolo 5 del decreto Sostegni, rientrano nella definizione agevolata, la pace fiscale rivolta alle partite IVA in difficoltà.
- Agenzia delle Entrate - provvedimento del 6 aprile 2021
- Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali. Disposizioni di attuazione del comma 6 dell’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
Controlli fiscali, prima gli avvisi bonari per le partite IVA in difficoltà: parte la definizione agevolata
Alla già complessa attività di notifica degli atti sospesi, si affianca la definizione agevolata degli avvisi bonari. Il primo passo per l’avvio della pace fiscale per le partite IVA in difficoltà spetta all’Agenzia delle Entrate, chiamata a trasmettere al contribuente la comunicazione delle somme dovute, scontate di sanzioni e somme aggiuntive.
Le comunicazioni relative alla proposta di adesione assumono quindi carattere prioritario. Secondo quanto previsto dal provvedimento del 6 aprile 2021, gli avvisi bonari ammessi alla definizione agevolata saranno i primi ad essere notificati ai titolari di partita IVA.
La definizione agevolata degli avvisi bonari, si ricorda, è rivolta ai titolari di partita IVA che hanno subito una riduzione del volume d’affari nel 2020 pari almeno al 30 per cento rispetto al 2019.
Una pace fiscale che riguarderà gli atti elaborati entro il 31 dicembre 2020 e non inviati, relativi a somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, così come gli avvisi bonari elaborati entro il 31 dicembre 2021 per le dichiarazioni del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.
Ad individuare i destinatari della sanatoria sarà l’Agenzia delle Entrate, sulla base della dichiarazione IVA presentata entro il 30 aprile 2021. L’ultima parola spetta in ogni caso al contribuente: la sanatoria degli avvisi bonari si perfeziona con il pagamento di imposte, interessi e contributi indicati nella comunicazione, al netto di sanzioni e somme aggiuntive.
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