Debiti pregressi e rinuncia all'eredità: analisi civilistica e fiscale.
![La rinuncia all'eredità in presenza di debiti](local/cache-vignettes/L568xH300/arton1956-b33da.jpg?1634743318)
Rinunciare all’eredità è possibile? A quali condizioni?
Alla morte del de cuius si apre la procedura testamentaria e spesso accade che il patrimonio del defunto sia costituito interamente o in buona parte da debiti di varia natura, generalmente derivanti da prestiti personali o di natura erariale.
Nell’ipotesi in cui i debiti del de cuius siano superiori ai crediti, la legge consente agli eredi di non accettare l’eredità: viene loro in aiuto l’istituto della Rinuncia all’Eredità, che è un atto con cui i chiamati all’eredità dichiarano di non volerla accettare.
Vediamo come funziona questa dichiarazione di rinuncia: quali sono i suoi effetti, come avviene l’eventuale revoca, se è possibile impugnarla e quali sono i riferimenti normativi.
La rinuncia all’eredità nel codice civile
Contrariamente a quanto si può pensare, il lascito testamentario non è sempre costituito da attività da ripartire tra gli eredi (immobili, conti correnti, beni mobili etc.) bensì anche da passività ovvero debiti, quali ad esempio i mutui, le assicurazioni autoveicoli, le utenze della casa (se non ancora disdettate), i risarcimenti danni da pagare e i debiti tributari.
Per questi debiti gli eredi rispondono pro quota in base alle disposizioni testamentarie.
I creditori quindi possono rivalersi sugli eredi in base alle quote di debito ereditate da ciascuno di essi.
In genere tutti i debiti, anche quelli fiscali, vengono ripartiti pro-quota fra gli eredi ad eccezione delle imposte di successione e le imposte sui redditi per cui gli eredi rispondono in solido.
Se la posizione debitoria del defunto supera o addirittura costituisce la totalità dell’eredità, la legge consente agli eredi di rinunciarvi per evitare di dover sostenere l’onere di questi debiti.
Gli articoli del codice civile dedicati alla procedura della rinuncia all’eredità sono il 519 e seguenti:
articolo 519 codice civile: “la rinunzia all’eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.”
L’articolo introduttivo quindi spiega che l’unica modalità, per l’erede che intende rinunciare all’eredità, è redigere un’apposita dichiarazione di rinuncia, la cui forma deve rispettare particolari caratteristiche formali pena nullità: il rinunciatario potrà recarsi, sia presso un notaio o in alternativa, più economicamente, depositare la dichiarazione alla Cancelleria del Tribunale del domicilio del defunto al momento del decesso.
Manifestata la volontà di rinunciare, l’erede non acquisterà più i debiti del de cuius ma neppure i crediti: la rinuncia ha effetto retroattivo e pertanto il rinunziante si considera come mai chiamato all’eredità.
La rinuncia deve avvenire in uno specifico termine:
- entro 10 anni dall’apertura della successione cioè dalla morte del parente;
- entro 3 mesi dalla morte per inventariare i beni e nei successivi 40 giorni comunicare la rinuncia, se l’erede ha già preso possesso dei beni (caso tipico è quello per cui l’erede abita insieme al de cuius e ne eredita l’abitazione).
La rinuncia all’eredità: adempimenti amministrativi
La dichiarazione di rinuncia all’eredità può essere effettuata sia mediante l’ausilio di un notaio che autonomamente dagli eredi, i quali devono recarsi presso la Cancelleria del Tribunale presso cui era domiciliato il defunto.
Se la prima procedura comporta un aggravio di spese legate al notaio, la seconda soluzione è più immediata ed economica per gli eredi che hanno ben chiara la situazione patrimoniale del defunto e sanno da subito che l’eredità è costituita quasi esclusivamente da debiti.
Dopo aver preso appuntamento presso la Cancelleria del Tribunale, gli eredi dovranno presentare alla stessa la seguente documentazione:
- dichiarazione di rinuncia;
- il certificato di morte;
- la dichiarazione dell’ultima residenza o domicilio del defunto;
- il documento di identità e codici fiscali del defunto e dei rinuncianti;
- la copia autentica del testamento (se presente);
- l’autorizzazione del giudice tutelare, se tra i rinuncianti vi sono soggetti incapaci, (minorenni, interdetti, inabilitati).
La Cancelleria a questo punto trasmette la dichiarazione di rinuncia all’Agenzia delle Entrate, e parallelamente il rinunciante deve pagare l’imposta di registro dell’atto con F23 (presso banca o posta) indicando il codice tributo 109T per un importo pari a 200 euro e una marca da bollo da 16 euro da applicare all’originale dell’atto.
La ricevuta del pagamento verrà poi consegnata all’Agenzia delle Entrate che provvederà a comunicare al Tribunale l’avvenuto pagamento. Ricevuta la comunicazione dall’Agenzia, la Cancelleria provvede a registrare la dichiarazione di rinuncia, la quale produce i suoi effetti.
La rinuncia all’eredità: creditori insoddisfatti e beneficio di inventario
La Legge stabilisce che i creditori del defunto potrebbero opporsi alla rinuncia, impugnandola dinanzi le sedi competenti.
L’opposizione alla rinuncia può avvenire sia perché il creditore sia stato volutamente danneggiato dalla rinuncia, sia nel caso sia stata operata senza frode alcuna nei suoi riguardi. Il termine di prescrizione dell’opposizione dei creditori è di 5 anni dal momento in cui la rinuncia diviene definitiva.
Il creditore, inoltre, per tutelare la sua posizione potrebbe chiedere di subentrare nell’eredità, ai sensi dell’articolo 524 del codici civile:
“Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare la eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti”
Per potersi tutelare da una potenziale azione del creditore insoddisfatto, il rinunciatario può in alternativa accettare l’eredità con beneficio di inventario: così facendo tutela il suo patrimonio personale dall’aggressione dei creditori, i quali potranno aggredire solo la parte del patrimonio ereditato corrispondente al proprio credito.
Con questa modalità di accettazione l’erede fa si che venga separato il suo patrimonio personale da quello del defunto e in questo modo risponde delle obbligazioni che ha ricevuto da quest’ultimo solo nei limiti del valore del patrimonio ereditato.
Anche per l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, l’erede deve realizzare una specifica dichiarazione di accettazione recandosi da un notaio o in alternativa alla Cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, nei termini già esposti per la rinuncia completa.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: La rinuncia all’eredità in presenza di debiti