Rendita in successione, qual è il limite per il calcolo della base imponibile? Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 51 del 20 gennaio 2021: in base a quanto stabilito nel codice civile il legatario non deve corrispondere somme superiori al valore dello stesso legato.
Rendita in successione, come si determina il limite per il calcolo della base imponibile?
A spiegarlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 51 del 20 gennaio 2021.
L’Amministrazione finanziaria, in relazione al caso concreto dell’istante sul legato il cui oggetto attribuito è una farmacia, chiarisce che la rendita collegata al legato non è vitalizia ma a tempo determinato.
La base imponibile dell’imposta di successione per la beneficiaria o legataria è il valore attuale dell’annualità, calcolato al saggio legale di interesse e non superiore a venti volte tanto la stessa.
La norma di riferimento è l’articolo 17, lettera b), del TUS.
Rendita in successione: come si calcola la base imponibile?
Quali sono i criteri per determinare la base imponibile dell’imposta sulle successioni relativa ad una rendita?
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti, sul calcolo della base imponibile e i limiti previsti dalla legge, nella risposta all’interpello numero 51 del 20 gennaio 2021.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 51 del 20 gennaio 2021
- Imposta sulle successioni. Determinazione base imponibile rendita.
Lo spunto nasce dal caso concreto dell’istante, una contribuente preoccupata perché la base imponibile della rendita risultava superiore al valore del legato, il cui oggetto attribuito è una farmacia.
L’istante, oltre a essere l’unica erede testamentaria del coniuge deceduto e precedentemente titolare di una farmacia, è anche beneficiaria di somme di denaro che derivano da ciò che è disposto nel testamento.
In tale testamento il dipendente della farmacia, nominato legatario della stessa, è obbligato però a pagare una rendita annuale da indicare nella dichiarazione di successione.
L’istante chiede di applicare, nella determinazione della base imponibile, il limite previsto nell’articolo 671 del Codice civile, in base al quale il legatario non può essere tenuto a erogare somme superiori al valore del legato stesso.
Per simmetria l’istante sostiene quindi che il beneficiario dell’onere non potrà ricevere una rendita di valore superiore al valore del legato, nonostante le disposizioni testamentarie.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce la situazione richiamando l’articolo 2, comma 47, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, che reintroduce l’imposta sulle successioni e donazioni e il TUS, Testo Unico delle Successioni.
Rendita in successione: i limiti per il calcolo della base imponibile
In base a quanto previsto dall’articolo 1 del TUS, l’imposta sulle successioni si applica ai trasferimenti di beni o diritti per successione a causa di morte.
Vengono considerati trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la costituzione di rendite o pensioni.
L’imposta sulle successioni si applica quindi ai trasferimenti mortis causa tra cui il caso di attribuzione di legato, per mezzo del quale il legatario subentra in uno o più rapporti determinati del de cuius.
Un primo limite agli oneri a carico del legatario è posto dall’articolo 671 del Codice civile, secondo cui i limiti degli oneri imposti sono il valore della cosa legata.
Nel caso specifico, inoltre, la contribuente e il legatario hanno di comune accordo stabilito il valore economico da attribuire alla farmacia legata, incaricando un professionista all’apertura della successione.
Di conseguenza la rendita che deriva dall’onere imposto al legatario non può essere intesa come vitalizia, come previsto nel testamento, ma a tempo determinato, dal momento che le parti hanno stabilito il valore dell’oggetto e le modalità di pagamento.
Per il valore della rendita si deve dunque fare riferimento all’articolo 17 del TUS ma alla lettera b).
Secondo la disposizione:
“1. La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell’attivo ereditario, è determinata assumendo (...) b) il valore attuale dell’annualità, calcolato al saggio legale di interesse e non superiore al ventuplo (attualmente 2000 volte) della stessa, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato”.
Il valore contribuisce, insieme agli altri valori dei beni compresi nell’eredità, alla formazione della franchigia di 1 milione di euro.
Tale importo è previsto dal comma 48 dell’articolo 2, Dl n. 262/2006, in base al quale l’aliquota applicabile ai beni:
“a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro” è pari al 4 per cento.”
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