Dichiarazione di successione: come individuare i soggetti obbligati a presentarla e a versare la relativa imposta e chi subentra in caso di decesso degli eredi citati nel testamento
Dichiarazione di successione: come si individuano i soggetti obbligati a presentarla e a versare la relativa imposta?
E chi subentra in caso di decesso degli eredi citati nel testamento?
La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all’eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, di solito, con la data del decesso del contribuente. Ed è utile per calcolare l’imposta di successione dovuta dagli eredi.
Dal 2019 c’è l’obbligo di tramettere esclusivamente in via telematica il modulo di dichiarazione.
Dichiarazione di successione: come individuare i chiamati all’eredità
Prendendo spunto dai dubbi di un contribuente sulla corretta individuazione degli eredi citati in un testamento, alcuni documenti di prassi - si veda, in particolare, l’interpello numero 42/2019 dell’Agenzia delle Entrate - chiariscono le regole da applicare.
La successione per causa di morte è un evento attraverso il quale uno o più
soggetti subentrano in tutti i rapporti giuridici, ad esclusione di quelli con carattere strettamente personale, di cui il defunto era titolare.
Questo processo può avvenire in due modi:
- disposizioni di legge, successione legittima;
- testamento, successione testamentaria.
Nel secondo caso chi fa testamento può disporre liberamente dei propri beni designando i suoi successori nei limiti che la legge riserva a favore dei cosiddetti eredi legittimari.
Per individuare chi è tenuto a versare l’imposta di successione, l’Agenzia dell’Entrate richiama l’articolo 43 del d.lgs. n. 346 del 1990 in cui si legge:
“L’imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, salvo il disposto, in caso di accoglimento dell’impugnazione o di accordi sopravvenuti, dell’art. 28, comma 6, o dell’art. 42, comma 1, lett. e.”
Sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione i chiamati all’eredità o i legatari che hanno rinunciato all’eredità entro il termine di presentazione della dichiarazione.
Un vincolo di solidarietà lega i chiamati all’eredità: ai sensi dell’articolo 36 del d.lgs. n. 346 del 1990 sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari. Diversamente, i legatari rispondono al pagamento dell’imposta relativa ai rispettivi legati.
La differenza tra erede e legatario è che quest’ultimo non è destinatario di una quota di eredità ma di uno o più specifici beni.
Il caso affrontato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 42 offre lo spunto per chiarire le regole da applicare nel caso in cui gli eredi citati nel testamento siano deceduti e quindi per individuare a chi spettano obblighi e diritti che ne derivano.
Dichiarazione di successione: chi subentra in caso di decesso degli eredi citati nel testamento
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che per l’individuazione dei soggetti chiamati all’eredità è indispensabile fare riferimento alle date di morte degli eredi testamentari che sono stati istituiti.
L’articolo 479 del codice civile disciplina la trasmissione del diritto di
accettare l’eredità:
“Se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi”.
La disposizione si applica qualora il chiamato all’eredità muoia dopo l’apertura della successione del de cuius ma prima di averla accettata.
Nel caso della delazione ereditaria il chiamato non è immediatamente erede, ma titolare del diritto di accettare l’eredità. Se muore senza averlo esercitato, si trasmette ai suoi eredi insieme al patrimonio ereditario.
Diverso è il caso in cui il titolare del diritto non abbia potuto o voluto accettare la quota, qualsiasi sia la causa, tra cui anche la premorienza, come stabilito dall’articolo 674 del codice civile.
Infatti, in questa circostanza, la quota si devolve a favore degli altri beneficiari che in questo modo aumenta. Quando uno o più dei chiamati all’eredità muoiono prima del testatore, la quota dei restanti istituiti si accresce.
Il documento dell’Agenzia dell’Entrate ribadisce che:
“Il diritto di accettazione dell’eredità testamentaria degli istituiti eredi rimasti in vita dopo l’apertura della successione del testatore, è trasmissibile ai loro eredi (qualora decedono prima di accettare il lascito testamentario), i quali, ai fini del tributo successorio, divengono chiamati all’eredità di cui all’articolo 28 del d.lgs. n. 346 del 1990 ed obbligati a presentare la relativa denuncia se tale obbligo non è stato ancora adempiuto”.
E richiama la risoluzione n. 234/E del 2009:
“Chi acquisisce il patrimonio relitto in via definitiva (a seguito di plurimi e temporalmente successivi decessi di propri danti causa) dovrà soggiacere all’onere di presentare, oltre alla propria dichiarazione anche le precedenti (nel caso in cui non vi abbiano o non abbiano potuto provvedervi i precedenti chiamati) e sottoporsi a più tassazioni per effetto del meccanismo successorio, secondo cui il chiamato all’eredità, che abbia o meno manifestato la volontà di accettare, è soggetto, per l’appunto, all’obbligo di presentare la dichiarazione di successione e di corrispondere l’imposta dovuta”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Dichiarazione di successione: come individuare i chiamati all’eredità