ISA 2021, pronte le regole per l'accesso ai benefici premiali. A fissare i punteggi per l'accesso alle agevolazioni legate all'affidabilità fiscale è il provvedimento pubblicato dall'Agenzia delle Entrate il 26 aprile 2021. Per il calcolo, è necessaria l'acquisizione degli ulteriori dati, anche in modalità massiva.
ISA 2021, tutto pronto per l’applicazione della pagella dell’imprenditore.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 26 aprile definisce punteggi e regole per l’accesso ai premi per l’affidabilità fiscale.
Ai fini del calcolo degli ISA in dichiarazione dei redditi 2021, sarà necessaria l’acquisizione degli ulteriori dati predisposti dall’Agenzia delle Entrate.
Le istruzioni operative sono contenute nel provvedimento del 23 aprile, che conferma la doppia via per l’acquisizione massiva dei dati da parte dei soggetti delegati o non al Cassetto Fiscale.
Il pacchetto di istruzioni per l’applicazione degli ISA 2021 e per l’accesso ai benefici premiali è al completo.
Il provvedimento del 26 aprile conferma i livelli minimi di affidabilità fiscale per l’accesso ai benefici e, al fine del calcolo del voto in pagella, sarà possibile considerare la media dei punteggi ottenuti per il periodo d’imposta 2020 e 2019.
ISA 2021, benefici premiali: dai punteggi al calcolo, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate conferma le regole per l’accesso ai benefici premiali. Il provvedimento del 26 aprile lascia invariati rispetto allo scorso anno i punteggi minimi ISA da conseguire.
Per agevolare i contribuenti virtuosi, con “voto in pagella” alto anche nelle precedenti annualità, è consentito il calcolo attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti applicando gli ISA in dichiarazione dei redditi per i periodi d’imposta 2019 e 2020.
Per gli ISA 2021, il provvedimento del 26 aprile conferma che bisognerà raggiungere un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno ad 8 per accedere alle premialità relative all’utilizzo in compensazione dei crediti maturati senza l’apposizione del visto di conformità.
L’accesso è inoltre consentito anche sulla base della media del punteggio ISA del periodo d’imposta 2020 e 2019, che dovrà esser pari almeno a 8,5.
Per beneficiare dell’esclusione degli accertamenti analitico-presuntivi, il punteggio minimo da conseguire è pari a 8,5 in relazione alla singola annualità e sale a 9 nel caso di media tra 2020 e 2019.
È invece pari a 9 il voto in pagella minimo da conseguire, sia in caso di calcolo sulla singola annualità che in caso di media tra i punteggi dei due periodi di imposta, ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative.
Il punteggio minimo di 8,5, 9 in caso di media, consente di beneficiare dell’esclusione degli accertamenti analitico presuntivi. Bisogna invece conseguire l’8 in pagella per beneficiare della riduzione di un anno dei termini di decadenza per le attività di accertamento relative al 2020, senza poter sfruttare la chance del calcolo effettuato sulla media dei punteggi dei due anni d’imposta.
Infine, per l’aumento delle soglie per l’accertamento sintetico del reddito, il punteggio ISA da conseguire è pari a 9, anche in caso di media tra 2020 e 2019.
Benefici premiali | Punteggio ISA 2021 | Punteggio ISA media a.i. 2020 e 2019 |
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a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive | 8 | 8,5 |
b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui | 8 | 8,5 |
c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 |
9 | 9 |
d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 | 8,5 | 9 |
e) l’anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 | 8 | - |
f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato | 9 | 9 |
I contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali di cui ai precedenti punti se:
- applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti;
- il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso
- Agenzia delle Entrate - provvedimento del 26 aprile 2021
- Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
ISA 2021, acquisizione ulteriori dati per il calcolo del livello di affidabilità fiscale: modalità massiva a due vie
Il provvedimento del 23 aprile 2021 ha fornito le istruzioni operative e le specifiche tecniche per l’acquisizione dei dati in modalità massiva da parte dei soggetti con o senza delega al Cassetto Fiscale.
Sulla base di quanto disposto dal decreto MEF del 2 febbraio 2021, per il calcolo degli ISA bisognerà considerare gli ulteriori dati resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, direttamente utilizzati dai contribuenti interessati per il calcolo ISA 2021 o, laddove ritenuti non corretti e ove consentito, modificati. Si tratta degli “ISA precalcolati” da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Le specifiche tecniche pubblicate il 23 aprile confermano che per l’acquisizione in modalità massiva degli ulteriori dati le regole previste sono diverse per i soggetti incaricati con o senza delega al Cassetto Fiscale.
I soggetti incaricati alla trasmissione telematica e delegati alla consultazione del Cassetto Fiscale del contribuente, trasmettono all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, il file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano in possesso della delega e per i quali richiedono tali dati.
I soggetti incaricati alla trasmissione telematica non provvisti di delega alla consultazione del Cassetto Fiscale del contribuente, trasmettono all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, il file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla richiesta dei medesimi dati.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: ISA 2021, benefici premiali: dai punteggi al calcolo, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate