ISA, pronte le regole. Benefici premiali con 8 in pagella, deleghe per gli intermediari

Anna Maria D’Andrea - Studi di settore

Pronte le regole per l'applicazione degli ISA, gli indici sintetici di affidabilità fiscale. Le novità sono contenute nel provvedimento pubblicato dall'Agenzia delle Entrate il 10 maggio 2019, con le indicazioni su benefici premiali e la gestione delle deleghe per gli intermediari.

ISA, pronte le regole. Benefici premiali con 8 in pagella, deleghe per gli intermediari

Gli ISA, indici sintetici di affidabilità fiscale, si preparano al debutto. Le regole per l’applicazione della “pagella dell’imprenditore” sono contenute nel provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 10 maggio 2019.

Tra le novità, il provvedimento fornisce il dettaglio del punteggio necessario per l’accesso ai benefici premiali: servirà ottenere almeno 8 in pagella per poter beneficiare dei vantaggi derivanti dall’applicazione degli ISA.

Non solo. Le regole pubblicate dall’Agenzia delle Entrate riguardano anche gli intermediari e la modalità di gestione delle deleghe per l’accesso agli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale.

Sarà all’interno del Cassetto Fiscale che le Entrate metteranno a disposizione dei titolari di partita IVA e degli intermediari delegati gli ulteriori dati necessari, con regole specifiche per l’acquisizione in modalità massiva.

ISA, ecco il provvedimento del 10 maggio 2019 con tutte le regole

Si applicheranno a partire dall’anno d’imposta 2018 i nuovi ISA, per i quali il provvedimento pubblicato il 10 maggio 2019 dall’Agenzia delle Entrate fornisce regole ed ulteriori dettagli.

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, che prendono il posto gli studi di settore a partire dall’anno d’imposta 2018, permetteranno al Fisco di stilare una vera e propria pagella dell’imprenditore, con uno specifico regime premiale.

Per i titolari di partita IVA sarà tuttavia necessario che il punteggio raggiunto sia pari almeno ad 8. Più alto sarà il voto in pagella e più saranno i premi riconosciuti.

I benefici premiali, previsti dalle lettere da a) ad f) del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge n. 50/2017 sono i seguenti e si applicheranno, in via sperimentale, ai contribuenti che raggiungeranno i punteggio indicati in tabella:

Benefici premialiPunteggio a seguito dell’applicazione degli ISA per il 2018
a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive 8
b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui 8
c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di
cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
9
d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 8,5
e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 8
f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato 9

Nessun premio in caso di punteggio inferiore. I controlli sul rischio evasione fiscale verranno invece attivati nei confronti dei titolari di partita IVA il cui valore di affidabilità fiscale sia minore o uguale a 6.

Tutti i dettagli nel provvedimento che si allega di seguito:

Agenzia delle Entrate - provvedimento del 10 maggio 2019
Applicazione all’annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici sintetici di affidabilità fiscale previsti dall’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e al provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il p.i. 2018

Applicazione degli ISA, delega agli intermediari per l’acquisizione dei dati dal Cassetto Fiscale

L’applicazione degli ISA prevede regole di gran lunga differenti rispetto agli studi di settore.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio e per l’accesso ai benefici premiali verranno considerati anche ulteriori dati, forniti direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente potrà accedere direttamente al proprio cassetto fiscale ed effettuare il prelievo puntuale del file contenente gli ulteriori dati necessari (indicati nell’allegato 1 del provvedimento del 10 maggio 2019 - allegato di seguito), mediante credenziali Fisconline, Entratel, CNS o SPID.

Allegato 1 - provvedimento Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019
Ulteriori dati per l’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2018

Sarà possibile utilizzare i dati così come predisposti dal Fisco, mediante il software che sarà reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate, oppure modificarli. La stessa operazione potrà essere effettuata anche dagli intermediari delegati.

La gestione da parte degli intermediari dei dati necessari per l’applicazione degli ISA si complica nel caso di acquisizione massiva. In tal caso è necessario distinguere due fattispecie:

  • gli intermediari incaricati dell’invio telematico che sono già in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, devono trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati. Per ciascun contribuente il file deve contenere, oltre al codice fiscale, l’indicazione che l’intermediario abbia la delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente;
  • gli intermediari non delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, invece, devono acquisire una specifica delega, valida solo per l’acquisizione dei dati necessari per l’applicazione degli Isa, insieme alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante, in formato cartaceo o elettronico e trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati attraverso un procedimento simile a quello previsto per l’accesso alla dichiarazione Mod. 730 precompilata.

In quest’ultimo caso, entro 5 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce nella sezione Ricevute dell’area autenticata del sito internet delle Entrate un file, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse.

Deleghe per l’elaborazione degli ISA, intermediari sotto controllo

La nuova modalità di gestione delle deleghe per l’elaborazione degli ISA rappresenta un ulteriore adempimento per gli intermediari.

Sarà necessario conservare le deleghe acquisite, insieme alla copia dei documenti di identità dei deleganti, individuando uno o più responsabili per la gestione delle stesse.

Le deleghe - anche quelle acquisite in modalità elettronica - dovranno essere numerate e annotate giornalmente in un apposito registro cronologico, che dovrà contenere i seguenti dati:

  • numero progressivo e data della delega;
  • codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
  • estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.

L’Agenzia delle Entrate potrà effettuare controlli sulle deleghe acquisite anche presso le sedi degli intermediari.

Inoltre l’Agenzia delle Entrate richiederà, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità. In tal caso, i soggetti interessati trasmettono i suddetti documenti, tramite posta elettronica certificata, entro 48 ore dalla richiesta.

Qualora fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe è prevista, tra
l’altro, la revoca di cui all’articolo 8, comma 1, lettera h, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Restano ferme la responsabilità civile e l’applicazione delle sanzioni penali.

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