Non sarà reato tributario il mancato versamento di IVA, oltre 150.000 euro, e delle ritenute, oltre 250.000 euro, se è in corso un pagamento rateale. La misura è inserita nel decreto Semplificazioni fiscali e sarà ufficiale con la conclusione dell'iter e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
I mancati versamenti di IVA e ritenute non saranno considerati reati tributari se è in corso il pagamento a rate.
La misura è contenuta nella bozza precedente all’approvazione del decreto Sanzioni fiscali, approvato nel corso del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio scorso.
Sono diversi gli aspetti su cui arriveranno novità, dalla proporzionalità delle sanzioni amministrative alle cause di non punibilità.
Tra queste c’è anche la misura che esclude il reato tributario oltre la soglia di 250.000 euro per i mancati versamenti di IVA e oltre i 150.000 euro per i mancati versamenti delle ritenute, a condizione che il debito tributario sia in corso di estinzione mediante pagamenti rateali.
Mancati versamenti IVA e ritenute: nessun reato se è in corso il pagamento a rate
In attesa della conclusione dell’iter di approvazione del decreto legislativo sulle sanzioni fiscali, sono tante le novità che si profilano all’orizzonte, con l’attuazione di un’altra parte della legge delega sulla riforma fiscale.
Il 21 febbraio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto Sanzioni fiscali, che contiene diverse misure che hanno riflessi di tipo amministrativo e penale.
Nella bozza del testo precedente all’approvazione sono inserite misure in relazione ai crediti con la Pubblica Amministrazione e alle cause di non punibilità per gli omessi versamenti di IVA e ritenute se le cause, sopravvenute, non sono imputabili all’autore.
Oltre a tali misure sono introdotte modifiche alle disposizioni che prevedono reati per omessi versamenti.
Il mancato versamento IVA per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta non si considererà reato se il debito tributario è in corso di estinzione mediante un piano di rateazione.
Lo stesso vale per i mancati versamenti delle ritenute per un valore superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
Mancati versamenti IVA e ritenute: cosa prevede il decreto Sanzioni fiscali
Il decreto Sanzioni fiscali, una volta terminato l’iter per l’entrata in vigore, modificherà il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
Le misure relative ai mancati versamenti dell’IVA e delle ritenute saranno inserite intervenendo su:
- articolo 10 bis del decreto citato, relativo all’omesso versamento di ritenute dovute o certificate;
- all’articolo 10 ter, relativo all’omesso versamento di IVA.
L’esclusione dal reato avverrà rispettivamente per le omissioni di pagamenti superiori ai valori indicati:
- 150.000 euro per periodo d’imposta, nel caso dell’IVA;
- 250.000 euro per periodo d’imposta, nell’ipotesi di omesso versamento delle ritenute.
La condizione da rispettare è che il debito tributario non sia in corso di estinzione mediante pagamenti rateali, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
La stessa esclusione è prevista nel caso in cui si verifichi la decadenza dal beneficio della rateazione, se l’ammontare del debito si rispettivamente:
- superiore a 50.000 euro nel caso dell’IVA;
- superiore a 75.000 euro nel caso delle ritenute.
La misura è inserita nella bozza precedente all’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri. Le regole entreranno in vigore solo dopo la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Mancati versamenti IVA e ritenute: nessun reato se è in corso il pagamento a rate