Chi è chiamato a pagare il secondo acconto dell'IVAFE e dell'IVIE in scadenza il 2 dicembre 2024? Dai soggetti obbligati alle istruzioni, passando dai codici tributo da inserire nel modello F24
Entro la scadenza del 30 novembre, che quest’anno è rinviata in automatico al 2 dicembre 2024, i soggetti obbligati devono provvedere al pagamento del secondo acconto dell’IVAFE e dell’IVIE.
Anche i pagamenti dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero e di quella sul valore degli immobili situati all’estero seguono il calendario dell’IRPEF e delle imposte sui redditi.
Regole, istruzioni e codici tributo da inserire nel modello F24 per i versamenti.
Pagamento secondo acconto IVAFE: i soggetti obbligati
Il termine relativo al pagamento del secondo acconto dell’IVAFE, l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, è ordinariamente fissato in calendario al 30 novembre.
Quest’anno il calendario è lievemente modificato dal momento che l’ultimo giorno del mese cade di sabato. La scadenza è quindi automaticamente spostata al 2 dicembre 2024.
Sono chiamati alla cassa le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio.
Dall’anno 2020 rientrano tra i soggetti passivi, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall’articolo 4 del decreto legge n. 167/1990.
Anche per i versamenti legati all’IVIE si deve fare riferimento alla tabella di marcia della generalità delle imposte sui redditi.
Al pari degli appuntamenti dell’IRPEF, gli appuntamenti in programma sono due:
- 30 giugno, spostato al 1° luglio 2024;
- 30 novembre, spostato al 2 dicembre 2024.
Per i soggetti ISA e per i contribuenti in regime forfettario è in arrivo una proroga al 16 gennaio 2025, con la possibilità di rateazione dell’imposta in cinque rate fino al 16 maggio prossimo.
L’ufficialità potrebbe arrivare con l’approvazione di un emendamento al Decreto fiscale 2025, la cui legge di conversione dovrà essere approvata entro il 18 dicembre. Il governo ha mostrato apertura: la proroga e la rateazione, sul copione dello scorso anno, sono in valutazione.
L’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, tuttavia, non sarà interessata da eventuali rinvii della scadenza in quanto rientra tra le imposte indirette.
Tra le novità che devono essere tenute in considerazione, già per il pagamento del saldo e dell’acconto, ci sono quelle introdotte dalla Legge di Bilancio 2024.
Dal 1° gennaio 2024 l’imposta relativa ai prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato è passata dal 2 al 4 per mille annuo.
Pagamento secondo acconto IVIE in scadenza il 2 dicembre
Così come per l’IVAFE, anche per il calendario dei pagamenti dell’IVIE, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, si deve fare riferimento a quello dell’IRPEF e delle altre imposte sui redditi.
Sono chiamati al versamento entro il termine del 2 dicembre i seguenti contribuenti:
- proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo;
- titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;
- concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Dal 2020 la platea è stata estesa. Ai soggetti passivi sono stati aggiunti, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività (sulla base del decreto legge n. 167/1990).
Dal 1° gennaio 2024 è stata aumentata l’aliquota dell’imposta, che è passata dallo 0,76 all’1,06 per cento. L’aumento ha interessato le persone fisiche residenti in Italia, che possiedono immobili all’estero, a prescindere dalla destinazione d’uso degli stessi.
Secondo acconto IVAFE e IVIE: i codici tributo da inserire nel modello F24
L’imposta deve essere corrisposta utilizzando il modello F24 in modalità telematica.
Il pagamento può essere effettuato:
- direttamente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;
- attraverso l’home banking del proprio istituto di credito;
- tramite l’operato di un intermediario abilitato.
I codici tributo da inserire nel modello F24 sono riportati nella tabella riassuntiva.
Codice Tributo | Descrizione |
---|---|
4045 | IVIE - Imposta sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE |
4048 | IVAFE - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: IVAFE e IVIE: pagamento del secondo acconto entro il 2 dicembre