Chi è chiamato a pagare il saldo e l'acconto 2024 dell'IVAFE e dell'IVIE? Per i soggetti obbligato la scadenza è fissata in calendario al 1° luglio. Regole, istruzioni e codici tributo da indicare nel modello F24
Entro il 1° luglio 2024 i contribuenti obbligati devono provvedere al pagamento del saldo e dell’acconto 2024 dell’IVAFE e dell’IVIE.
Il termine segue la tabella di marcia delle imposte sui redditi ma la scadenza posticipata di un giorno dal momento che il 30 giugno cade di domenica.
La scadenza è la stessa per tutte le categorie di contribuenti chiamati in cassa.
Entro il 1° luglio prossimo si deve quindi provvedere al versamento dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero e di quella sul valore degli immobili situati all’estero.
Saldo e acconto IVAFE 2024: chi deve pagare entro il 1° luglio?
La scadenza del versamento relativo al saldo e all’acconto dell’IVAFE, l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, è normalmente fissata in calendario per il 30 giugno.
Quest’anno slitta di un giorno, al 1° luglio 2024, dal momento che il termine originario cade di domenica.
Il calendario segue la tabella di marcia della generalità delle imposte sui redditi. Così come per l’IRPEF, sono due gli appuntamenti in programma:
- 30 giugno, spostato al 1° luglio 2024;
- 30 novembre, spostato al 2 dicembre 2024.
Per i soggetti ISA e per i contribuenti in regime forfettario, quest’anno è stata prevista una proroga al 31 luglio, senza maggiorazione, nell’ambito delle novità apportate dal concordato preventivo biennale.
Sono chiamati all’appuntamento con il Fisco le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio.
Dall’anno 2020 sono stati inseriti nella platea dei soggetti passivi, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall’articolo 4 del decreto legge n. 167/1990.
I dati relativi alle attività finanziarie detenute all’estero devono essere inseriti nel quadro RW della dichiarazione con modello Redditi.
Saldo e acconto IVIE 2024: chi è chiamato alla cassa?
Così come per l’IVAFE, anche l’IVIE, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, per i pagamenti segue lo stesso calendario dell’IRPEF e delle altre imposte sui redditi.
Quest’anno la scadenza è quindi fissata al 1° luglio 2024, con una mini-proroga rispetto al termine ordinario.
Anche per questa imposta la platea è stata estesa dal 2020. Ai soggetti passivi sono stati aggiunti, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività.
La normativa di riferimento resta il decreto legge n. 167/1990.
In sostanza, i contribuenti obbligati al pagamento sono i seguenti:
- proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo;
- titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;
- concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Saldo e acconto IVAFE e IVIE 2024: i codici tributo da inserire nel modello
Per provvedere al versamento dell’imposta si deve utilizzare il modello F24 in modalità telematica.
Il versamento può avvenire:
- direttamente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;
- attraverso l’home banking del proprio istituto di credito;
- mediante l’ausilio di intermediario abilitato.
Per i contribuenti che non sono titolari di partita IVA c’è la possibilità di effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, Poste Italiane e agenti della riscossione. Tuttavia gli stessi devono utilizzare crediti tributari o contributivi in compensazione.
I codici tributo da inserire nel modello F24 sono riportati nella tabella riassuntiva.
Codice Tributo | Descrizione |
---|---|
4041 | Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO |
4044 | Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA |
4042 | Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO |
4046 | Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO |
4043 | Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO |
4047 | Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA |
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