Scadenza del saldo e dell'acconto 2024 in arrivo per i contribuenti in regime forfettario e dei minimi: per il pagamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF c'è tempo fino al 31 luglio grazie alla proroga legata all'adozione del concordato preventivo biennale
Si avvicina la scadenza del saldo e del 1° acconto dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF. Quest’anno, per i contribuenti in regime forfettario e dei minimi, c’è un mese di tempo in più rispetto alla generalità delle partite IVA: il termine è stato oggetto di proroga al 31 luglio 2024.
L’imposta, come di consueto, deve essere corrisposta nella misura del 5 per cento per i primi 5 anni di attualità e nel rispetto di particolari requisiti di legge e del 15 per cento per gli anni a seguire.
Deve essere rispettato il limite massimo di ricavi o compensi di 85.000 euro.
Il punto su regole, termini e calcolo in vista del pagamento tramite modello F24 del secondo di saldo e del 1° acconto 2024 dell’imposta sostitutiva dovuta dai titolari di partita IVA in regime dei minimi e dai contribuenti in regime forfettario.
Scadenza imposta sostitutiva minimi e forfettari, saldo e acconto 2024: come si calcola l’imposta da pagare
I titolari di partita IVA che applicano il regime forfettario sono chiamati a pagare un’imposta sostitutiva del 15 per cento, o del 5 per cento per i primi 5 anni di attività, mentre quelli che applicano il regime dei minimi versano un’imposta sostitutiva del 5 per cento.
In linea generale i versamenti dell’imposta sostitutiva seguono le scadenze in calendario dell’IRPEF. Quest’anno però, per il pagamento del saldo 2023 e dell’acconto 2024, si deve tenere conto della proroga prevista per l’adozione del concordato preventivo biennale.
L’articolo 37 del decreto legislativo del 12 febbraio 2024 numero 13 prevede, per ISA e contribuenti che applicano il regime forfettario, lo spostamento della canonica scadenza del 30 giugno al 31 luglio prossimo.
Le modalità di calcolo restano le stesse:
- metodo storico, il calcolo dell’imposta si fa prendendo come riferimento l’imposta sostitutiva versata nell’anno precedente;
- metodo previsionale, il calcolo degli acconti viene effettuato sulla base di una previsione del reddito nell’anno in corso. Se il contribuente prevede un reddito inferiore rispetto al periodo d’imposta precedente, gli acconti sono pagati in misura inferiore.
Minimi e forfettari: i codici tributo da inserire nel modello F24
Per provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva si dovrà utilizzare il modello F24. Dovranno essere inseriti i codici tributo di riferimento per il saldo e l’acconto 2024.
Regime dei minimi | |
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Versamento | Codice tributo |
Primo acconto | 1793 |
Secondo acconto o unica soluzione | 1794 |
Saldo dell’anno precedente | 1795 |
I contribuenti che applicano il regime forfettario dovranno invece utilizzare quelli riportati nella seguente tabella riassuntiva.
Regime forfettario | |
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Versamento | Codice tributo |
Primo acconto | 1790 |
Secondo acconto o unica soluzione | 1791 |
Saldo dell’anno precedente | 1792 |
Imposta sostitutiva minimi: la scadenza del saldo 2023 e dell’acconto 2024
Il regime dei minimi è stato abrogato dalla Legge di Bilancio 2016, ma rimane in vigore fino al 35° anno di età del contribuente.
Chi ha applicato il regime dei minimi nell’anno precedente e continua a farlo deve versare il saldo e l’acconto dell’imposta sostitutiva del 5 per cento entro la scadenza del 31 luglio.
Si devono rispettare le seguenti regole:
- per un importo inferiore a 51,65 euro l’acconto non è dovuto;
- per un importo compreso tra 51,65 e 257,52 euro l’acconto deve essere pagato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2024;
- per un importo superiore a 257,52 euro occorre procedere al versamento in due rate:
- primo acconto entro il 30 giugno, quest’anno entro il 31 luglio;
- secondo acconto entro il 30 novembre 2024.
Resta la possibilità di versare entro 30 giorni con una maggiorazione dello 0,40 per cento, quindi entro la fine del mese di agosto.
Bisogna considerare anche la situazione dei contribuenti che hanno effettuato un passaggio da un regime all’altro.
Tale situazione necessita di un’attenzione particolare. Sono, nello specifico, due i casi in questione:
- contribuenti nel regime dei minimi nel 2023 che nel 2024 sono passati al regime ordinario: devono pagare l’acconto 2024 dell’imposta sostitutiva (codice tributo 1793) e devono indicare quanto versato nel quadro RN del mod. REDDITI 2024 PF;
- contribuenti nel regime dei minimi nel 2023 che nel 2024 sono passati al regime forfettario: i titolari di partita IVA che hanno applicato il regime dei minimi nel 2023, e nel 2024 sono passati nel regime forfetario, devono versare l’acconto 2022 dell’imposta sostitutiva dei minimi - codice tributo 1793 - e dovranno indicare quanto versato nel quadro LM del modello Redditi 2024.
Imposta sostitutiva regime forfettario: la scadenza del saldo 2023 e dell’acconto 2024
I titolari di partita IVA in regime forfettario nel 2023 e nel 2024 devono applicare le regole di calcolo e versamento dell’imposta sostitutiva del 15 per cento previste ai fini IRPEF.
Tali regole sono le stesse riportate per chi rientra nel regime dei minimi.
I contribuenti che, invece, sono passati nel 2024 al regime ordinario, devono versare l’imposta sostitutiva utilizzando il codice tributo 1790 e indicando l’importo versato nel quadro RN del modello Redditi 2024.
Coloro che hanno avviato un’attività quest’anno non devono versare il saldo e l’acconto di imposta perché manca la base di calcolo.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Forfettari e minimi: scadenza saldo e acconto imposta sostitutiva 2024