Fringe benefit e bonus affitto: i chiarimenti sullo spostamento della residenza

Tommaso Gavi - Dichiarazioni e adempimenti

Oltre alla riconferma per i limiti di non tassabilità dei fringe benefit, previsti per il 2024, per il prossimo anno potrebbe essere introdotto un bonus affitto per i neoassunti che spostano la residenza di almeno 100 chilometri. Le regole e i nodi da sciogliere

Fringe benefit e bonus affitto: i chiarimenti sullo spostamento della residenza

Il Disegno di Legge di Bilancio 2025, che sta affrontando l’iter parlamentare, prevede conferme e novità sui fringe benefit.

I limiti di non tassabilità previsti per l’anno 2024 vengono riproposti per il prossimo triennio, ossia per gli anni 2025, 2026 e 2027.

Si aggiunge inoltre una novità per i nuovi assunti che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri: la soglia prevista è di 5.000 euro annuali, per due anni dall’assunzione.

Potrebbero però essere necessari chiarimenti e interventi normativi in relazione allo spostamento di residenza, determinante per il riconoscimento del tetto aumentato.

Le novità dovranno trovare conferma nel testo che sarà approvato in via definitiva dalle Camere entro il prossimo 31 dicembre.

Fringe benefit e bonus affitto: i chiarimenti sullo spostamento della residenza

Le misure inserite nel DDL di Bilancio 2025 sono il punto di partenza della discussione parlamentare per l’approvazione definitiva della Manovra.

Oltre alla riconferma per il prossimo triennio della doppia soglia prevista per il 2024 per i fringe benefit, 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti e 2.000 euro per i dipendenti con figli, per le assunzioni dal 1° gennaio 2025 viene previsto l’innalzamento del tetto di non tassabilità a 5.000 euro per le due annualità successive alla data di assunzione.

La misura interessa i neoassunti a partire dal 1° gennaio 2025, con un reddito fino a 35.000 euro nell’anno d’imposta 2024.

L’esenzione dalla tassazione riguarda le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate, ai lavoratori dipendenti per il pagamento:

  • dei canoni di locazione, ossia per l’affitto;
  • delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori.

Gli importi devono però essere inclusi nel calcolo del valore di ISEE del nucleo familiare e nei calcoli previsti per l’accesso alle prestazioni di previdenza e assistenza sociale.

Uno dei requisiti da soddisfare è il trasferimento della residenza nel Comune della sede di lavoro, che deve essere ad almeno 100 chilometri dalla precedente residenza.

Premesso che le misure saranno confermate solo con l’approvazione definitiva del testo della Legge di Bilancio 2025, restano tuttavia alcuni nodi da sciogliere.

Bonus affitto neoassunti: i nodi da sciogliere sul trasferimento della residenza

Le novità per i neoassunti sono vincolate al trasferimento della residenza in una sede di lavoro lontana almeno 100 chilometri dalla residenza precedente.

A riguardo, tuttavia, dovranno essere previsti ulteriori interventi normativi nel corso dell’ite parlamentare o eventuali chiarimenti successivi.

Alcuni aspetti sono messi in evidenza anche nella stessa relazione tecnica al DDL di Bilancio.

Uno di questi è il caso in cui il trasferimento della residenza avvenga prima dell’inizio dell’attività lavorativa. Per l’applicazione è infatti necessario che il lavoratore interessato rilasci al datore di lavoro un’apposita autocertificazione che attesti il luogo di residenza nei sei mesi che precedono la data di assunzione

Nella relazione tecnica si legge quanto di seguito riportato:

“Si valuti l’opportunità di chiarire, considerato che i presupposti per la fruizione del beneficio di cui al comma 2 non fanno riferimento a una durata minima della precedente residenza, le modalità di utilizzo del dato oggetto di autocertificazione, anche ai fini del riconoscimento del predetto beneficio e posto anche che il trasferimento della residenza potrebbe intervenire (per esempio, per motivi organizzativi) anche in una data precedente alla data di assunzione”

In tal senso potrebbe quindi essere opportuno un chirimento che stabilisca che l’agevolazione spetta anche se il trasferimento è precedente alla data di assunzione.

Nell’impossibilità di allineare in modo netto l’avvio del nuovo lavoro e il cambio di residenza, infatti, dovrà essere opportunamente chiarito o stabilito per via legislativa che la stessa regola si dovrà applicare al caso in cui la residenza venga trasferita in un momento successivo rispetto alla data di assunzione.

Dovrà infatti essere specificato che, nel caso di trasferimento successivo rispetto alla data di assunzione, si dovrà considerare quest’ultima ai fini dell’applicazione dell’agevolazione.

Un ulteriore punto rimesso alla valutazione del legislatore, indicato nella relazione tecnica, riguarda un chiarimento sull’immobile per il quale si può applicare il tetto maggiorato di non tassabilità. Nel testo si legge, infatti, quanto di seguito riportato:

“Si valuti l’opportunità di chiarire se, al fine del beneficio in oggetto, il termine “fabbricati” comprenda anche unità immobiliari diverse da quella abitative e, nell’ipotesi positiva, anche unità immobiliari non qualificabili come pertinenze di unità abitative. Si valuti altresì l’opportunità di chiarire se il beneficio possa applicarsi, per ogni lavoratore interessato, a più unità abitative”

Anche in questo caso i chiarimenti sono necessari per l’applicazione della norma, una volta approvata in via definitiva dal Parlamento.

Prima dell’approvazione, che arriverà entro il 31 dicembre 2024, è infatti opportuno che siano sciolti i nodi relativi a questi e ad altri aspetti collegati con la novità in tema di fringe benefit.

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