Aiuti di Stato e agevolazioni IMU: anche quando si utilizza il modello semplificato, barrando la casella ES, devono essere inseriti nell'autodichiarazione. Al contrario, invece, non devono essere indicati nel Quadro RS della dichiarazione dei redditi. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Gli Aiuti di Stato relativi all’IMU vanno specificati nel Quadro “A” del modello di autodichiarazione da presentare entro la scadenza del 30 novembre.
È necessario trasmettere tutte le informazioni anche quando si utilizza il modello semplificato, barrando la casella “ES”, che consente di evitare la compilazione tale Quadro con l’elenco dettagliato degli aiuti ricevuti.
Allo stesso tempo, però, le agevolazioni relative all’IMU non vanno indicate nel Quadro “RS” della dichiarazione dei redditi.
Gli aiuti IMU, dato che non sono gestiti dall’Agenzia delle Entrate, non vanno indicati nella dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia, infatti, è tenuta a riportare nel Registro nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) solamente quelli fiscali e che effettivamente trovano spazio nelle dichiarazioni.
Lo specifica l’AdE in una delle risposte alle domande più frequenti (FAQ) pubblicate il 17 novembre 2022.
Aiuti di Stato e agevolazioni IMU: istruzioni sull’autodichiarazione
Con la scadenza per l’autodichiarazione degli aiuti di Stato ormai vicinissima, fissata al 30 novembre 2022, è bene sottolineare alcune indicazioni sugli aiuti di Stato relativi all’IMU.
Gli aiuti IMU dovranno essere specificati nel Quadro “A” del modello.
È questa la sezione che gli operatori economici beneficiari di bonus, agevolazioni e contributi che rientrano nel cosiddetto regime ombrello, di cui fanno parte anche gli esoneri dal versamento dal versamento dell’Imposta Municipale Unica per il 2020 e il 2021, devono compilare per trasmettere le informazioni relative agli Aiuti di Stato fruiti.
Si tratta degli aiuti ricevuti nell’ambito della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19” della Commissione Europea.
In tabella gli aiuti IMU che rientrano nel regime ombrello.
Norma | Articolo | Codice Aiuto | Misura |
---|---|---|---|
D.L. N. 34 DEL 2020 | Art. 177 | 22 | “Esenzioni dall’imposta municipale propria IMU per il settore turistico” – Esenzione prima rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico e per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni |
D.L. N.104 DEL 2020 | Art. 78, comma 1 | 23 | “Esenzioni dall’imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo” – esenzione seconda rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili |
D.L. N.104 DEL 2020 | Art. 78, comma 3 | 24 | “Esenzioni dall’imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo” – esenzione 2021 IMU per immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli |
D. L. N.137 DEL 2020 | Art. 9 | 25 | “Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1” |
D. L. N.137 DEL 2020 | Art. 9-bis | 26 | “Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2” |
L. 178 DEL 2020 | Art. 1, comma 599 | 27 | “Esenzione prima rata IMU 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili |
D.L. N. 41 DEL 2021 | Art. 6, sexies | 29 | “Esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria” – esenzione prima rata IMU per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto (commi da 1 a 4) |
Aiuti di Stato e agevolazioni IMU: quando indicarli nell’autodichiarazione
Il Quadro “A” dovrà essere compilato con gli aiuti IMU dagli operatori economici anche nel caso in cui questi optino per il modello semplificato.
In seguito alle numerose richieste di semplificazione della procedura presentate dagli addetti ai lavori, infatti, nel modello semplificato dell’autodichiarazione degli aiuti di Stato, disponibile dallo scorso 27 ottobre, è stata inserita la casella “ES”, che permette di inviare la dichiarazione senza dover compilare il Quadro “A”.
La semplificazione, però, non riguarda i righi dedicati agli aiuti IMU che dovranno comunque essere compilati.
Gli operatori, infine, devono compilare anche il Quadro “C” dell’autodichiarazione, in cui devono essere indicati i comuni dove sono situati gli immobili per cui si è beneficiato degli aiuti legati all’IMU, specificando il codice catastale del comune e il numero degli immobili.
Una precisazione simile dall’Agenzia delle Entrate era arrivata anche in precedenza. Il provvedimento del 27 aprile 2022, con cui è stato approvato il modello originario, prevedeva una sorta di esonero per coloro che avevano già inviato i dati relativi agli Aiuti di Stato insieme alla presentazione della comunicazione o dell’istanza per l’accesso a quelle agevolazioni che già prevedevano l’autodichiarazione e non avevano successivamente beneficiato di ulteriori aiuti.
L’Agenzia delle Entrate, però, sottolineava la necessità di procedere comunque con l’invio dell’autodichiarazione nei casi seguenti:
- fruizione degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- superamento dei limiti massimi spettanti e necessità di riversamento degli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- allocazione dello stesso aiuto in parte nella Sezione 3.12 e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework.
Autodichiarazione aiuti di Stato: le agevolazioni IMU non vanno specificate nel Quadro RS
Ulteriori chiarimenti sulla compilazione e la trasmissione dell’autodichiarazione degli aiuti di Stato sono arrivati dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte alle domande più frequenti aggiornate e pubblicate lo scorso 17 novembre.
In una di queste, l’Agenzia chiarisce che gli aiuti di Stato relativi all’IMU non possono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, in particolare nella sezione aiuti di Stato del Quadro “RS” (rigo “RS401”).
Questo perché le agevolazioni IMU rappresentano aiuti non gestiti dall’Agenzia delle Entrate e non “transitano” nei modelli di dichiarazione dei redditi.
Come sottolineato dall’Agenzia, infatti, gli aiuti di Stato da riportare nel rigo “RS401” della dichiarazione dei redditi:
“sono solo quelli fiscali per i quali l’Agenzia è tenuta alla registrazione nel RNA ai sensi dell’art. 10 del Regolamento approvato con il DM n. 115/2017 e che trovano esposizione anche in altri righi delle predette dichiarazioni diversi dal rigo RS401 (a parte quale eccezione quale, ad esempio, i CFP erogati dall’Agenzia che vanno esposti unicamente nel citato rigo RS401 dei modelli REDDITI 2022).”
Pertanto, gli aiuti IMU vanno dichiarati nel modello nelle apposite sezioni dei Quadri “A” e “C” entro la scadenza del 30 novembre 2022.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Aiuti di Stato e agevolazioni IMU: dove e quando indicarli nell’autodichiarazione