Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid, nuovo modello con semplificazioni: meglio tardi che mai

Rosy D’Elia - Dichiarazioni e adempimenti

Aiuti di Stato Covid, arriva il nuovo modello per l'autodichiarazione: dal 27 ottobre via libera alle semplificazioni richieste dagli addetti ai lavori. A specificare quali sono i soggetti che possono essere esonerati dall'invio di alcuni dati è il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2022.

Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid, nuovo modello con semplificazioni: meglio tardi che mai

Aiuti di Stato Covid, dal 27 ottobre è possibile utilizzare il nuovo modello di autodichiarazione per l’invio: con l’inserimento della casella “ES”, diventano concrete le semplificazioni richieste da mesi dagli addetti ai lavori. A specificare quali sono i soggetti che possono essere esonerati dall’invio di alcuni dati e le istruzioni operative è il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2022.

“Sono state accolte le proposte del Consiglio Nazionale che rendono, nell’assoluta maggioranza dei casi, decisamente più semplice la compilazione dell’autodichiarazione”, con queste parole ha commentato la notizia Elbano de Nuccio, Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili che si era fatto portavoce dell’esigenza di snellire l’adempimento.

Si tratta, senza dubbio, di un risultato positivo: ma anche i tempi hanno un peso e la decisione è arrivata dopo circa 6 mesi dalle prime indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate e a poco più di un mese dalla scadenza fissata al 30 novembre.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento numero 398976 del 25 ottobre 2022
Modificazioni al modello di autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022

Aiuti di Stato Covid, nuovo modello per l’autodichiarazione: chi può usufruire delle semplificazioni

Nel nuovo modello di autodichiarazione, che è possibile trasmettere a partire dal 27 ottobre, è stata inserita la casella “ES”, barrandola è possibile procedere con l’invio senza compilare il quadro A e, quindi, senza indicare l’elenco dettagliato degli aiuti Covid fruiti: agevolazioni, contributi a fondo perduto, bonus.

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Non tutti, però, sono esonerati dall’invio delle informazioni dettagliate. Come si legge nel provvedimento numero 398976 del 25 ottobre 2022, possono seguire la via della semplificazione solo coloro che si trovano nelle condizioni che seguono:

  • dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
  • per nessuno degli aiuti ricevuti hanno intenzione di fruire dei limiti della Sezione 3.12 del Temporary Framework;
  • l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti della Sezione 3.1 del Temporary Framework previsti nel periodo di riferimento.

In ogni caso l’Agenzia delle Entrate specifica:

“Sono esclusi dall’esonero gli aiuti IMU elencati nel citato quadro A e, pertanto, i corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di detti aiuti”.

Aiuti di Stato Covid, nuovo modello per l’autodichiarazione: istruzioni regole da seguire

In presenza dei requisiti richiesti, spetta ai soggetti obbligati scegliere tra le due modalità di compilazione dell’autodichiarazione degli Aiuti di Stato Covid:

  • quella canonica, prevista in origine, che prevede l’inserimento di tutti gli aiuti ricevuti nel quadro A;
  • quella semplificata che, barrando la casella “ES”, solleva dall’obbligo di inviare tutti i dati di dettaglio sulle agevolazioni di cui si è beneficiato tramite il quadro A del modello.
Agenzia delle Entrate - Modello autodichiarazione Aiuti di Stato Covid
Modello autodichiarazione Aiuti di Stato Covid aggiornato al 25 ottobre 2022

La scelta va fatta tenendo conto di una importante precisazione:

“Resta fermo che per gli aiuti elencati nel quadro A, per i quali sono presenti icampi “Settore” e “Codice attività”, è possibile comunicare tramite l’autodichiarazione i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Per detti aiuti il dichiarante è esonerato dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello REDDITI 2022. In caso di compilazione della casella “ES” permane, invece, l’obbligo di compilare il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel modello REDDITI 2022.

Chi ha inviato già l’autodichiarazione Aiuti di Stato Covid con il vecchio modello, in ogni caso, non deve trasmetterla nuovamente con il modello aggiornato.

Aiuti di Stato Covid, arriva la semplificazione del modello di autodichiarazione: meglio tardi che mai

La semplificazione del modello di autodichiarazione degli Aiuti di Stato Covid rende sicuramente l’adempimento più snello e offre una via d’uscita dalla mole dei dati da inviare a tutti coloro che non lo hanno ancora fatto.

Agenzia delle Entrate - Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid, le istruzioni aggiornate al 25 ottobre 2022
Le istruzioni sull’autodichiarazione Aiuti di Stato Covid aggiornate al 25 ottobre 2022

Ma la novità rappresenta anche l’ennesima tappa, forse quella finale, di un percorso lungo e difficile:

  • il primo Decreto Sostegni ha introdotto l’adempimento utile a monitorare il rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro Temporaneo UE, ma per oltre un anno dall’Amministrazione finanziaria non sono arrivate istruzioni su questa trasmissione di dati prevista dall’articolo 1 del DL n. 41 del 22 marzo 2021;
  • solo il 27 aprile 2022 con il provvedimento numero 143438 del 2022 è stato messo a disposizione dei soggetti obbligati il modello da utilizzare per comunicare gli Aiuti di Stato ricevuti e le istruzioni da seguire;
  • il documento ha acceso i riflettori su due aspetti: la scadenza fissata in prima battuta al 30 giugno 2022 e la mole e la complessità dei dati da trasmettere all’Agenzia delle Entrate, dalla scorsa primavera gli addetti ai lavori hanno chiesto una proroga e una semplificazione;
  • il Ministero dell’Economia e delle Finanze in diverse interrogazioni a risposta immediata ha espresso dubbi, ma possibilità di dialogo, sul termine da rispettare e una chiusura più netta sulle semplificazioni per la necessità di rispettare gli obblighi comunitari;
  • a un passo dalla data stabilita per l’invio dell’Autodichairazione degli Aiuti di Stato, a giugno scorso è stata rivista la tabella di marcia e la scadenza è stata fissata al 30 novembre. Nessuna modifica è stata apportata, invece, ai contenuti da trasmettere all’Agenzia delle Entrate;
  • solo dopo 6 mesi e un’apparente chiusura totale sulla possibilità di snellire il modello, è arrivato il provvedimento che rende più agevole l’invio.

“È particolarmente apprezzabile l’attenzione ricevuta dai vertici del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero per lo Sviluppo Economico e dell’Agenzia delle Entrate, che hanno saputo cogliere lo spirito costruttivo e di vera semplificazione delle proposte avanzate riportandole, non senza difficoltà, in sede comunitaria”.

Con queste parole ha commentato la notizia il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili Elbano de Nuccio.

Senza dubbio lo sforzo è apprezzabile, ma è anche innegabile che l’intervento sia piuttosto tardivo: da mesi gli addetti ai lavori segnalano la ridondanza delle informazioni richieste invocando lo Statuto dei diritti del Contribuente e da anni la stessa Agenzia delle Entrate, trovandosi tra gli obblighi comunitari e i cittadini, riflette sul tema.

Nell’informativa del 10 ottobre 2022, con cui il CNDCEC anticipava la possibilità di una semplificazione dell’autodichiarazione degli Aiuti di Stato Covid, si leggeva:

“L’Agenzia, di concerto con i competenti Ministeri, sta affrontando la questione e valutando, con la maggiore rapidità possibile, la fattibilità alla luce della complessa normativa unionale da cui discende l’adempimento”.

I tempi della burocrazia, si sa, sono lunghi a tutti i livelli. Ma la “maggiore rapidità possibile” accostata a un’attesa di 6 mesi suona come un ossimoro.

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