Nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate in materia di regime forfettario: c'è un anno di tempo per rimuovere le eventuali cause ostative, ecco le ultime novità.
L’Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta in materia di regime forfettario, con la risposta numero 133 dello scorso 30 aprile 2019, in cui il focus viene dato alla tempistica entro la quale rimuovere le eventuali cause ostative che impedirebbero al contribuente la corretta adozione della partita iva in regime agevolato.
In particolare, l’istante esercita l’attività di mediazione immobiliare (codice Ateco 68.31.00) e nel 2019 è titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale della società ALFA S.r.l. (codice Ateco 68.31.00) nella misura del 72 per cento nonché amministratore della stessa; l’attività esercitata è, quindi, riconducibile a quella della società in cui possiede la partecipazione.
L’interpellante chiede quindi se, tenuto conto della pubblicazione della Legge di bilancio 2019 nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 302 del 31 dicembre 2018 nonché dell’assenza di una disposizione normativa transitoria che preveda una finestra temporale volta a consentire al contribuente di poter rimuovere in tempo utile le cause ostative, possa operare nel corrente anno d’imposta 2019 per la propria attività professionale con il c.d. nuovo regime forfetario.
Regime forfettario 2019: entro quando rimuovere le cause ostative? Ecco gli ultimi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
- Regime forfettario: tempistica di rimozione delle cause ostative
- Entro quanto tempo è possibile rimuovere le eventuali cause ostative che impediscono al contribuente di aderire al nuovo regime forfettario disegnato dalla Legge di Bilancio 2019? Ecco la risposta dell’Agenzia delle Entrate numero 133 del 30 aprile 2019
Il contribuente ritiene di poter usufruire già a decorrere dal 2019 del nuovo regime forfetario, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, secondo cui:
“In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”
Regime forfettario 2019, cause ostative: entro quando è possibile rimuoverle? Ecco le ultime novità dall’Agenzia delle Entrate
Il focus dell’Agenzia delle Entrate è indirizzato questa volta ai tempi entro cui rimuovere le cause ostative che impedirebbero al contribuente di adottare il regime forfettario.
Considerando l’articolo 3 della Legge 212/2000 sopra citato, con riferimento alla fattispecie rappresentata nell’istanza il contribuente può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e - ove ne sia accertata l’esistenza - comporterà la decadenza dal regime nel 2020.
Rispetto al caso di specie, si rileva il ricorrere della prima condizione, costituita dal controllo diretto di cui all’articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile.
Con riferimento alla seconda condizione, dal momento che i codici ATECO delle due attività (quella del contribuente e quella della società) appartengono alla medesima sezione ATECO (la sezione L), la riconducibilità delle due attività economiche esercitate è da ritenersi sussistente, considerato che la persona fisica che usufruisce del regime forfetario percepisce compensi di amministratore, tassabili con imposta sostitutiva, dalla società a responsabilità limitata controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.
Pertanto, essendo integrata la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014, secondo quanto chiarito dalla citata circolare n. 9/E del 2019, l’istante decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019.
Tuttavia, al fine di salvaguardare i comportamenti tenuti dai contribuenti nelle more della pubblicazione della circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, considerato che i chiarimenti interpretativi da cui discende, nel caso di specie, la decadenza dal regime forfetario sono sopraggiunti con la pubblicazione della circolare stessa, qualora non sia effettuata alcuna cessione di beni o prestazione di servizi a qualsiasi titolo, ivi compreso per l’attività di amministratore, da parte dell’istante alla S.r.l. controllata a decorrere dalla predetta data di pubblicazione del menzionato documento di prassi e se l’istante dovesse cessare dalla carica di amministratore della s.r.l. controllata, lo stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020.
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