Comunicazione cessione del credito: come correggere gli errori

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazioni e adempimenti

Come correggere gli errori commessi nella cessione del credito: ecco la guida completa ed aggiornata con le ultime istruzioni dell'Agenzia delle Entrate

Comunicazione cessione del credito: come correggere gli errori

Sono diverse le vie da seguire per la revisione dei dati e a spiegare caso per caso come correggere l’errata Comunicazione cessione del credito è l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 33/E/2022.

La prima via per rimediare ad eventuali errori commessi nella compilazione del modello per la cessione del credito nell’ambito del superbonus e dei bonus casa ordinari è l’invio di una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo. Revisione possibile anche mediante rifiuto del credito da parte del cessionario o del fornitore.

Due vie semplificate alle quali si affiancano le nuove istruzioni operative fornite ora dall’Agenzia delle Entrate in caso di errore formale o sostanziale.

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Comunicazione cessione del credito: come correggere gli errori

La comunicazione di cessione del credito contenente errori può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.

Entro lo stesso termine è inoltre possibile inviare una comunicazione sostitutiva e sulla Piattaforma web dedicata saranno disponibili solo gli importi indicati con l’ultima comunicazione trasmessa.

Questa una delle vie per correggere la comunicazione errata, alla quale si affianca l’ulteriore possibilità prevista con l’intervento del cessionario o del fornitore, che potrà rifiutare la cessione mediante la Piattaforma, rendendo quindi inefficace l’opzione esercitata dal cedente.

Il rifiuto del credito cancella quindi gli errori nella comunicazione.

Spazio poi alle opzioni extra per la correzione degli errori formali e sostanziali, e sono questi due gli aspetti più di rilievo in materia contenuti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Errori formali nella comunicazione per la cessione del credito: correzioni a mezzo PEC

Partendo dagli errori formali, l’Agenzia delle Entrate specifica che rientrano in quest’ambito le incongruenze nella comunicazione trasmessa che non comportano la modifica di dati essenziali della detrazione spettante e del credito ceduto.

Si tratta ad esempio di quelli relativi alle seguenti informazioni:

  • quelle contenute nel frontespizio del modello di comunicazione:
    • recapiti (e-mail e telefono);
    • codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica;
    • indicazione dell’eventuale presenza dell’amministratore nel campo “Condominio minimo”;
    • codice identificativo dell’asseverazione presentata all’ENEA per gli interventi di riqualificazione energetica di tipo Superbonus;
    • codice identificativo dell’asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico e relativo codice fiscale del professionista;
  • nel quadro A:
    • indicazione del semestre di riferimento, per le spese del 2020;
    • stato di avanzamento lavori (SAL) ed eventuale protocollo della comunicazione;
  • nel quadro B, i dati catastali;
  • nel quadro D:
    • data di esercizio dell’opzione;
    • tipologia del cessionario.

In caso di informazioni errate o omesse, in presenza dei presupposti e dei requisiti per fruire delle detrazioni l’opzione per la cessione del credito si considera valida ma ai fini di futuri controlli sarà necessario segnalare l’errore commesso e correggerlo.

Basterà trasmettere una nota firmata digitalmente o con firma autografa (allegando in quest’ultimo caso la copia del proprio documento di identità), all’indirizzo PEC [email protected].

Errori sostanziali nella comunicazione per la cessione del credito: annullamento mediante modello ad hoc

Sarà necessario trasmettere una comunicazione di annullamento mediante il modello messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate in caso di errori o omissioni sostanziali, che incidono quindi su elementi essenziali della detrazione e del credito ceduto.

L’annullamento dell’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni non corrette potrà essere effettuato su richiesta degli interessati, che sono a conoscenza degli accordi intervenuti e delle obbligazioni assunte da ciascuna delle parti.

La domanda di annullamento di accettazione in caso di errori sostanziali dovrà essere firmata dal cessionario e dal cedente, e trasmessa all’indirizzo PEC di cui sopra.

Se il beneficiario della detrazione abbia già inviato una comunicazione corretta, sarà in ogni caso necessario chiedere all’Agenzia delle Entrate l’annullamento dell’accettazione della cessione errata, considerando che il credito verrebbe temporaneamente duplicato sulla piattaforma e nel cassetto fiscale del cessionario.

La circolare evidenzia quindi che:

“è interesse anche del cedente assicurarsi che il cessionario - eventualmente con impegno scritto - non ceda né utilizzi in compensazione il credito relativo alla prima Comunicazione errata.”

L’operazione di annullamento sarà notificata agli interessati e indicata sulla Piattaforma web dell’Agenzia delle Entrate. Spazio quindi ad un nuovo invio, sia entro la scadenza che superati i termini, in caso di possibilità di avvalersi della remissione in bonis..

Richiesta di annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti
Scarica il modulo e le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 33/E/2022

Remissione in bonis per la comunicazione di cessione del credito

All’annullamento della comunicazione già trasmessa si lega la via della remissione in bonis aperta dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Il documento specifica che nei casi di omesso invio della comunicazione entro il 16 marzo di ogni anno, è possibile avvalersi dell’istituto che consente di regolarizzare oltre la scadenza le comunicazioni per l’accesso a regimi fiscali opzionali.

L’istituto della remissione in bonis prevede il rispetto di specifiche condizioni, che si applicheranno anche ai fini delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Al contribuente sarà concesso di sanare l’omesso invio e inviare una nuova comunicazione per la correzione degli errori oltre la scadenza purché:

  • sussistano i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
  • sia stato tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
  • non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
  • sia versata la misura minima della sanzione prevista.

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