Transfer pricing: la Documentazione nazionale deve essere presentata in italiano

Tommaso Gavi - Dichiarazioni e adempimenti

In che lingua devono essere redatti la Documentazione nazionale e il Master file? I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in materia di transfer pricing

Transfer pricing: la Documentazione nazionale deve essere presentata in italiano

La “Documentazione nazionale”, detta anche “Local file”, per gli adempimenti relativi ai prezzi di trasferimento praticati da gruppi multinazionali nelle transazioni con imprese associate deve essere presentata in lingua italiana.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 174 del 21 agosto 2024, in tema di transfer pricing.

La regola è in linea con le indicazioni dell’OCSE. Solo il “Master file” può essere redatto in inglese.

Transfer pricing: la documentazione nazionale deve essere presentata in italiano

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia di transfer pricing nella risposta all’interpello numero 174 del 21 agosto 2024.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 174 del 21 agosto 2024
Chiarimenti sulla lingua in cui deve essere presentata la documentazione relativa al transfer pricing.

Le delucidazioni seguono il quesito posto dall’istante, una società multinazionale che rientra tra i destinatari della disciplina del stabilita dall’articolo 110, comma 7, del TUIR.

La società spiega che, nel rispetto degli adempimenti previsti relativi alla policy attuata dal gruppo ha predisposto:

  • il Master file;
  • la Documentazione nazionale.

Tali documenti sono stati redatti secondo le modalità indicate dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2020.

L’istante chiede se la documentazione deve essere necessariamente redatta in lingua italiana.

La risposta dell’Amministrazione finanziaria, in merito alla Documentazione nazionale, è affermativa. Il Master file, invece, può essere redatto anche in lingua inglese.

Nel documento di prassi vengono riepilogati i riferimenti normativi e di prassi legati al chiarimento.

L’articolo 1, comma 6, del Decreto Legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, e le successive modifiche, stabilisce che in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione non si applica se nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Tale documentazione deve poter permettere il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Deve inoltre essere effettuata un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle regole stabilite.

Non si tratta quindi di un obbligo di predisposizione della documentazione sul trasferimento dei prezzi ma di un onere per i soggetti che scelgano di adempiere in modo spontaneo ed evitare la sanzione.

Le regole da rispettare sono previste dall’apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, aggiornate con le migliori pratiche internazionali e le disposizioni relative alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento.

Transfer pricing: le regole sulla Documentazione nazionale e sul Master file

Al paragrafo 5.1.1 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2020 viene stabilito che il Master file e la Documentazione nazionale relativi al transfer pricing debbano essere redatti in lingua italiana, tuttavia il Master file può essere redatto anche in lingua inglese.

Le regole sono in linea con le indicazioni dell’OCSE:

“le quali, pur avvertendo che la redazione della documentazione in una lingua locale potrebbe comportare un aggravio in termini di tempistiche e costi di traduzione, afferma comunque che in materia di Transfer Pricing la lingua della documentazione debba essere stabilita dai legislatori nazionali dei singoli Stati.”

La circolare n. 15/2021 chiariva che gli allegati alla Documentazione nazionale possono essere presentati anche in lingua diversa dall’italiano.

Nel recente documento dell’Agenzia delle Entrate si sottolinea, però, che:

“il suddetto chiarimento, dettato in un’ottica di semplificazione degli adempimenti, non può essere letto come un implicito riconoscimento della possibilità di presentare in lingua diversa dall’italiano un documento che, per sua stessa natura, è destinato ad un contesto nazionale e le cui modalità di predisposizione sono state puntualmente dettate in sede di disciplina attuativa.”

Di conseguenza resta l’obbligo di presentare la Documentazione nazionale in lingua italiana e le regole si applicano anche ai contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo.

Lo stesso regime e le semplificazioni degli adempimenti non implicano la possibilità di disattendere specifichi obblighi normativi.

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