Remissione in bonis in caso di omessa comunicazione delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura: c'è tempo fino al 30 novembre 2022 per l'invio all'Agenzia delle Entrate, una chance ulteriore per chi non ha rispettato la scadenza del 29 aprile scorso. Le istruzioni nella circolare n. 33/E del 6 ottobre.
Remissione in bonis per l’omessa comunicazione di cessione del credito e sconto in fattura.
Per chi non ha rispettato la scadenza del 29 aprile scorso in merito all’esercizio delle opzioni alternative alla fruizione delle detrazioni relative al superbonus e ai bonus casa arriva un extra time.
A fornire le istruzioni è, a sorpresa, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33/E del 6 ottobre 2022 che fissa la nuova scadenza al 30 novembre, termine per l’invio della dichiarazione dei redditi.
La remissione in bonis consentirà, versando una sanzione di 250 euro, di operare la cessione del credito o perfezionare l’opzione per lo sconto in fattura tardivamente, a patto che vengano rispettate specifiche condizioni.
Remissione in bonis comunicazione cessione del credito o sconto in fattura entro il 30 novembre
La scadenza ordinaria del 16 marzo per la comunicazione di esercizio delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura relativamente al superbonus e ai bonus casa diventa meno categorica, e non solo per via delle proroghe previste in via “emergenziale”.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate che punta a sbloccare il mercato dopo il lungo stop dovuto alle numerose modifiche normative in ottica antifrode, introduce una novità di rilievo nell’ambito degli adempimenti richiesti a contribuenti e imprese, aprendo le porte della remissione in bonis.
In presenza di specifiche condizioni sarà consentito inviare la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate sforando la scadenza ordinaria che, in relazione alle spese del 2021 e alle rate residue delle detrazioni relative a spese sostenute nel 2020 era fissata al 29 aprile scorso.
In particolare, il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate ammette la possibilità di regolarizzare l’omesso invio secondo le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, che ai fini della fruizione di benefici fiscali o regimi fiscali opzionali attivabili previo invio di apposite comunicazioni o altri adempimenti consente di mettersi in regola anche oltre la scadenza, a patto però che non siano state avviate attività di controllo o accertamento.
L’istituto della remissione in bonis prevede tuttavia il rispetto di specifiche condizioni, che si applicheranno anche ai fini delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Al contribuente sarà concesso di sanare l’omesso invio purché:
- sussistano i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
- sia stato tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
- non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
- sia versata la misura minima della sanzione prevista.
Queste le condizioni da rispettare, messe nero su bianco nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33/E del 6 ottobre 2022.
Remissione in bonis, scadenza il 30 novembre 2022 per la cessione del credito e lo sconto in fattura
La possibilità di risalire sul treno dei beneficiari delle due opzioni alternative all’utilizzo diretto in detrazione fiscale del superbonus e dei bonus casa ordinari sarà aperta fino alla scadenza della dichiarazione dei redditi.
Per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020, la comunicazione potrà essere trasmessa entro il 30 novembre 2022.
Da questa data decorreranno poi i cinque giorni aggiuntivi previsti per l’annullamento o la sostituzione della comunicazione, in caso di errori. La finestra temporale si chiuderà quindi il 5 dicembre. Oltre tale data non saranno ammesse ulteriori modifiche.
Sanzione di 250 euro per le comunicazioni di cessione o sconto inviate entro il 30 novembre 2022
La possibilità di sanare l’omesso invio della comunicazione telematica entro il 29 aprile scorso, e a regime entro il 16 marzo, sarà riconosciuta a patto di versare la sanzione minima prevista dall’articolo 11, comma 1 del decreto legisaltivo n. 471/1997.
L’importo dovuto è quindi pari a 250 euro e, così come indicato dall’Agenzia delle Entrate:
- deve essere versato tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili;
- non può essere oggetto di ravvedimento operoso.
Queste le istruzioni operative fornite ad oggi dall’Agenzia delle Entrate, che rimanda ad una successiva risoluzione per le indicazioni relative al pagamento della sanzione mediante modello F24.
Remissione in bonis anche per partite IVA e soggetti IRES dopo il 15 ottobre
Un’indicazione specifica arriva poi per i soggetti IRES e i titolari di partita IVA che, stando a quanto previsto dalla legge di conversione del decreto legge n. 17/2022, beneficiano della proroga rispetto al termine generale del 29 aprile al 15 ottobre 2022, termine che cadendo di sabato è automaticamente differito al lunedì immediatamente successivo, e quindi al 17 ottobre.
L’Agenzia delle Entrate specifica che anche in questo caso sarà ammessa la remissione in bonis, e la sanzione sarà dovuta solo in caso di invio successivo alla scadenza prevista.
Un dubbio emerge però sul termine di invio: la circolare parla della scadenza del 15 ottobre, senza considerare che si tratta di sabato e che quindi si dovrebbe applicare il differimento al primo giorno lavorativo utile, e per la decorrenza delle sanzioni si fa quindi riferimento al termine dal 16 ottobre al 30 novembre 2022.
Una svista o un’indicazione volontaria?
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Remissione in bonis comunicazione cessione del credito o sconto in fattura entro il 30 novembre