L’invio del solo frontespizio vale come dichiarazione presentata

Emiliano Marvulli - Dichiarazioni e adempimenti

La presentazione del solo frontespizio è equiparata a una dichiarazione in bianco e non può essere considerata omessa o nulla. Lo ha precisato la Corte di Cassazione

L'invio del solo frontespizio vale come dichiarazione presentata

La presentazione in via telematica del solo frontespizio della dichiarazione fiscale, accettato dal sistema informatico con la comunicazione di un numero di protocollo, senza l’indicazione di errori bloccanti, può essere equiparata alla presentazione di una dichiarazione “in bianco, che non può considerarsi, in sé e per sé, dichiarazione omessa o nulla.

Queste le conclusioni contenute nell’Ordinanza n. 21472/2024 della Corte di Cassazione.

L’invio del solo frontespizio vale come dichiarazione presentata

La vicenda prende le mosse dall’invio dell’avviso di accertamento con cui l’Ufficio impositore ha proceduto ad un accertamento d’ufficio ai sensi dell’articolo 41 del DPR n. 600 del 1973, motivato dalla circostanza che il contribuente aveva omesso la presentazione della dichiarazione per l’anno d’imposta di riferimento.

L’Agenzia delle Entrate riteneva, in particolare, che il contribuente non avesse mai fornito la prova della presentazione della dichiarazione, rappresentata unicamente dalla comunicazione di avvenuta ricezione della dichiarazione telematica, essendosi limitato a produrre soltanto il frontespizio del modello Unico 2004.

Si sarebbe trattato, dunque, di un caso di dichiarazione nulla che consentiva all’ufficio impositore di procedere ad accertamento d’ufficio.

Contro questo atto il contribuente proponeva ricorso innanzi alla CTP, deducendo, tra l’altro, che la dichiarazione non poteva essere considerata nulla ma soltanto incompleta, con la conseguenza che l’amministrazione finanziaria doveva essere dichiarata decaduta dall’esercizio del potere impositivo per decorso del termine previsto per l’azione di recupero a tassazione di imposte relative all’anno 2003, che doveva essere calcolato a partire dalla presentazione della dichiarazione, sia pure incompleta. Il ricorso è stato accolto sia dalla CTP che dalla CTR.

L’Amministrazione finanziaria ha quindi impugnato la decisione di secondo grado dinanzi alla Corte di Cassazione, deducendo violazione dell’art. 1 del Dlgs n. 471/1997 e degli artt. 41 e 43 del DPR n. 600/1973.

A parere della ricorrente, l’adempimento compiuto dal contribuente sarebbe stato solo formale e come tale valutabile come omissione della dichiarazione, senza che rilevi il fatto che l’Amministrazione possa ricavare i dati necessari per la determinazione dell’imposta dovuta, dal momento che la norma punta a responsabilizzare il contribuente.

D’altra parte, una dichiarazione compilata nel solo frontespizio, e per il resto priva di ogni contenuto, quand’anche eventualmente sottoscritta, configurerebbe un’ipotesi di dichiarazione “inesistente”, in quanto inidonea a svolgere, anche solo parzialmente, la funzione ad essa demandata.

Dovendosi qualificare la dichiarazione presentata dal contribuente come omessa o, comunque, nulla, l’Amministrazione non poteva quindi essere considerata decaduta dal potere impositivo.

Ritenendo infondati i motivi di doglianza della Parte Pubblica, la Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione dei redditi con il solo frontespizio non può essere considerata omessa

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha affermato che non può considerarsi “omessa” la dichiarazione dei redditi che, riportando i soli dati necessari alla individuazione del contribuente, risulti priva di ogni indicazione circa gli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione dell’imponibile, poiché tale giudizio deve essere riservato solo alle ipotesi più radicali, quali l’assoluta inesistenza del documento o la mancata trasmissione all’Ufficio.

Lo stesso art. 1 del DPR n. 600/1973 consente di reputare esistente la dichiarazione, pur se priva dei dati necessari per la ricostruzione del reddito, laddove contempla che i redditi non indicati si considerano non dichiarati: tale evenienza ben può verificarsi non solo relativamente all’omessa indicazione solo di alcuni redditi, ma anche in relazione a tutti i redditi percepiti dal soggetto.

In altre parole, gli artt. 1 e 4 del DPR n. 600 del 1973 non autorizzano a sostenere che una dichiarazione dei redditi, comunque presentata ma contenente solo i dati necessari per l’individuazione del contribuente, senza alcuna indicazione riguardo agli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione dell’imponibile, debba essere considerata omessa, giacché l’omessa indicazione dei dati necessari per la determinazione dell’imponibile non preclude la giuridica esistenza della dichiarazione e quindi l’ammissibilità di una dichiarazione integrativa volta a correggere l’omissione.

La Corte di Cassazione ha quindi affermato che la presentazione in via telematica del solo frontespizio della dichiarazione fiscale, accettato dal sistema informatico con la comunicazione di un numero di protocollo, senza l’indicazione di errori bloccanti, può essere equiparata alla presentazione di una dichiarazione “in bianco”, che non può considerarsi, in sé e per sé, dichiarazione omessa o nulla.

Del resto, sarebbe spettato all’Amministrazione finanziaria fornire la prova che, invece, il servizio telematico aveva in realtà generato una comunicazione di errore bloccante, che avrebbe reso necessaria una seconda tempestiva trasmissione della dichiarazione, ovviamente emendata dal segnalato errore.

I giudici hanno infine ricordato che la giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che perfino la dichiarazione dei redditi priva della sottoscrizione del contribuente non sia radicalmente inesistente, essendo possibile la sanatoria mediante sottoscrizione successiva ovvero in forza di valutazioni in fatto che consentano di attribuire l’atto al contribuente, senza richiedere un’ultronea postuma sottoscrizione, superflua a fronte della volontà di utilizzare l’atto manifestata in sede processuale.

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