Aiuti di Stato, nuove FAQ dall’Agenzia delle Entrate

Rosy D’Elia - Dichiarazioni e adempimenti

Autodichiarazione Aiuti di Stato, dagli errori al calcolo dei massimali: con le FAQ, risposte a domande frequenti, pubblicate il 17 novembre 2022, dall'Agenzia delle Entrate arrivano nuove istruzioni sull'adempimento in scadenza il 30 novembre.

Aiuti di Stato, nuove FAQ dall'Agenzia delle Entrate

Si avvicina la scadenza dell’Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid, in calendario il 30 novembre 2022. Dagli errori al calcolo dei massimali, dall’Agenzia delle Entrate arrivano nuove istruzioni con le FAQ, risposte a domande frequenti, pubblicate il 17 novembre.

Flessibilità su modalità di restituzione di eventuali importi eccedenti e sull’allocazione delle somme di cui si è beneficiato, obbligo anche per le partite IVA cessate e termine unico per modificare i dati già inviati: sono questi i principali chiarimenti forniti alle imprese e ai soggetti che hanno beneficiato di misure emergenziali previste dal Decreto Rilancio in poi, che rientrano nel cosiddetto regime ombrello, e devono procedere con l’adempimento.

FAQ Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid, anche gli errori vanno corretti entro il 30 novembre

Il tempismo continua ad essere fuori asse per l’Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid, a distanza di meno di due settimane dalla scadenza sono arrivate le FAQ che chiariscono e approfondiscono le istruzioni già fornite ai soggetti obbligati.

Ancora una volta, come per l’approvazione del modello semplificato arrivato in netto ritardo, viene da dire: meglio tardi che mai, dal momento che le risposte a domande frequenti fanno luce su una serie di aspetti rilevanti.

Primi fra tutti, i tempi da rispettare e la platea di soggetti obbligati.

In seguito alla proroga approvata a giugno, l’Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid deve essere inviata entro il 30 novembre.

In caso di errori o imprecisioni, è possibile fino alla stessa data effettuare un nuovo invio che sostituisce il precedente. Stesse modalità e stesso termine possono essere applicate anche nel caso in cui si scelga di utilizzare il modello semplificato, disponibile dal 27 ottobre scorso.

FAQ Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid, obbligo anche per le partite IVA non più attive

Per quanto riguarda, invece, la platea di soggetti interessati si conferma la linea ad ampio raggio già indicata più volte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze: l’obbligo di presentare l’autodichiarazione è legata alla fruizione degli aiuti del cosiddetto regime ombrello, che non decade neanche in caso di la chiusura della partita IVA.

D’altronde l’adempimento è utile anche per verificare la necessità di procedere con la restituzione delle somme ricevute in eccesso rispetto ai massimali fissati dal Temporary Framework.

Con le FAQ pubblicate il 17 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate inoltre chiarisce:

“In particolare, nell’ipotesi di cessazione della partita IVA societaria - in linea con quanto disposto, con riferimento agli adempimenti dichiarativi, dall’articolo 5 del d.P.R. n. 322 del 1998 - si ritiene ragionevole affidare l’onere di presentare l’autocertificazione al liquidatore oppure all’ultimo amministratore”.

Il compito di restituire le somme eccedenti spetta, in ogni caso, ai soci.

Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid, istruzioni utili per il calcolo dei massimali

Ed è proprio sulla restituzione degli aiuti in caso di superamento dei massimali e sulle modalità di verifica che emergono nuove indicazioni importanti che, diversamente da quanto accade per la platea di soggetti obbligati, lasciano aperta la porta alla flessibilità.

I limiti da rispettare per quanto riguarda le sezioni 3.1 e 3.2 del Temporary Framework legato al Covid sono cambiati nel tempo.


Innanzitutto, si chiarisce che:

“in presenza dei requisiti per l’accesso alle Sezioni 3.1 e 3.12, sussiste la facoltà per il contribuente, che ha fruito di Aiuti del regime ombrello, di optare per l’allocazione degli aiuti più aderente alla propria situazione attestando, altresì, nell’autodichiarazione il rispetto delle ulteriori condizioni previste alla predetta Sezione 3.12, anche in relazione all’intero ammontare dell’aiuto fruito”

Quando però non è possibile procedere con lo spostamento da una sezione all’altra, per mancanza di requisiti, e si verifica un superamento del massimale stabilito nel corso di un determinato periodo di vigenza dei limiti, “l’eccedenza non spettante potrebbe trovare capienza, includendo gli interessi da recupero, all’interno del nuovo e differente massimale della medesima Sezione, non interamente coperto”.

Un approccio meno rigido si conferma anche per quanto riguarda il riversamento degli importi degli aiuti fuori dal regime ombrello in caso di superamento del massimale.

La regola generale prevede la necessità di tenere conto dell’ordine cronologico con cui i diversi aiuti (sia quelli rientranti nel “regime ombrello” sia quelli che non vi rientrano) sono stati e saranno registrati nel RNA, SIAN e SIPA. Ma l’Agenzia delle Entrate chiarisce:

“Per coloro che hanno fruito di almeno uno degli aiuti del nel cd. “regime ombrello”, dunque, resta la facoltà di valutare la propria peculiare situazione tenendo conto anche della registrazione in RNA, SIAN e SIPA eventualmente già avvenuta da parte delle altre Amministrazioni concedenti e della concreta possibilità di restituire “l’altro aiuto” all’Amministrazione competente”.

Tutte le risposte a domanda frequenti sono riportate nella pagina dell’Agenzia delle Entrate dedicata all’Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid.

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