Franchigia IVA transfrontaliera: chi può accedere al nuovo regime?

Dal 1° gennaio 2025 è possibile aderire al nuovo regime di franchigia IVA transfrontaliera, ma quali sono i requisiti che ne regolano l'accesso?

Franchigia IVA transfrontaliera: chi può accedere al nuovo regime?

Franchigia IVA transfrontaliera: quali sono i soggetti che possono aderire al nuovo regime speciale per l’imposta sul valore aggiunto?

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 180/2024, dal 1° gennaio 2025 le PMI che sono stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea possono accedere ad un regime speciale transfrontaliero di franchigia IVA.

Questa misura permette alle PMI di vendere beni e servizi in regime di esenzione IVA in tutti gli stati UE e di beneficiare di una riduzione degli oneri amministrativi legati all’IVA.

Franchigia IVA transfrontaliera: chi può accedere al nuovo regime?

L’applicazione del nuovo regime di franchigia IVA transfrontaliera non è prevista per tutte le tipologie di imprese, ma solo per le PMI con determinati requisiti.

In particolare, le PMI in questione devono:

  • essere stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea;
  • aver conseguito un volume di affari annuo inferiore alla soglia fissata dallo Stato nel quale sono stabilite;
  • aver conseguito complessivamente un volume d’affari annuo all’interno dell’Unione Europea non superiore a 100.000 euro.

Per quanto riguarda il secondo punto, il limite del volume di affari, consultabile nell’apposita pagina web della Commissione Europea, è fissato dal singolo Stato membro e può variare da Stato a Stato.

Si ricorda inoltre che per PMI si intende qualsiasi soggetto passivo ai fini IVA come, ad esempio, lavoratori autonomi, start-up, società costituite ecc.

Per fare richiesta di accesso al regime IVA speciale, è necessario inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, tramite la quale è possibile ottenere il codice identificativoEX”.

Requisiti di accesso per le PMI stabilite in Italia

Le PMI stabilite in Italia, per accedere al regime di franchigia IVA transfrontaliera, devono rispettare i seguenti requisiti:

  • aver realizzato, nel territorio dell’Unione europea, un volume d’affari annuo non superiore a 100.000 euro nell’anno in corso, fino alla data di presentazione della comunicazione preventiva, e nell’anno civile precedente;
  • aver realizzato, nel territorio dello Stato membro, un volume d’affari annuo non superiore alla soglia prevista da tale Stato membro nell’anno in corso, fino alla data di presentazione della comunicazione preventiva, e nell’anno civile precedente;
  • essere identificate, ai fini dell’accesso al regime speciale IVA, solo nello Stato italiano.

Sul secondo punto si specifica che il volume d’affari non può mai essere superiore alla soglia prevista di 85.000 euro.

Inoltre, l’accesso al regime IVA agevolato è precluso a tutti quei soggetti, anche PMI, che svolgano prevalentemente attività di cessione di mezzi di trasporto nuovi, trasportati o spediti in un altro Stato membro dell’Unione Europea.

Requisiti di accesso per le PMI stabilite in uno stato UE diverso dall’Italia

Per le PMI stabilite in uno Stato membro dell’UE che vogliano applicare il regime di franchigia IVA transfrontaliera in Italia, i requisiti da rispettare sono individuati dall’articolo 70 quaterdecies del DPR n. 633/1972.

Nello specifico, il soggetto passivo in questione può beneficiare delle nuove agevolazioni IVA se:

  • nell’anno civile precedente, il volume d’affari annuo realizzato nell’Unione Europea non è stato superiore a 100.000 euro;
  • nell’anno civile precedente, il volume d’affari annuo realizzato nel territorio dello Stato italiano non è stato superiore a 85.000 euro;
  • nell’anno civile in corso, fino alla data della notifica, il volume d’affari nell’Unione europea non è superiore a 100.000 euro;
  • ha presentato al proprio Stato membro di stabilimento la notifica preventiva;
  • è identificato, ai fini dell’applicazione del regime di franchigia, dal numero di identificazione “EXesclusivamente nello Stato membro di stabilimento.

Inoltre, il decreto in questione stabilisce anche quali sono i criteri di esclusione dalla nuova misura in materia di IVA. Infatti l’accesso al regime agevolato è precluso ai soggetti che, nel territorio dello Stato italiano, abbiano:

  • effettuato in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;
  • partecipato a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero controllato direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal medesimo soggetto passivo;
  • sostenuto nell’anno civile precedente spese per un ammontare complessivamente superiore a 20.000 euro lordi per lavoratori dipendenti e collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, o per altre prestazioni di lavoro non riconducibili a contratti di lavoro autonomo;
  • effettuato operazioni prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione del soggetto che inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • percepito nel’’anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro.

In merito all’ultimo punto, si specifica che la verifica della soglia dei redditi percepiti è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

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